Corte di giustizia, Ordinanza C-707/23
Order of the Court of 23 February 2024. — Breville Pty Ltd v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – Community design – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-707/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in composizione incaricata di decidere se l’impugnazione possa proseguire, ha esaminato il ricorso di Breville Pty Ltd contro una sentenza del Tribunale in materia di disegni comunitari e restitutio in integrum. Ha ricordato che, nei ricorsi contro decisioni del Tribunale relative a commissioni di ricorso dell’EUIPO, il ricorrente deve dimostrare specificamente che il ricorso solleva una questione significativa per il diritto UE. Poiché Breville non ha fornito indicazioni sufficientemente precise e concrete su tale profilo, la Corte ha negato l’autorizzazione a proseguire il ricorso.
Ricorso per cassazione in materia di disegno comunitario: mancata autorizzazione a proseguire l’impugnazione per assenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE
La questione giuridica
Se i motivi di ricorso proposti da Breville Pty Ltd contro la sentenza del Tribunale del 20 settembre 2023 fossero idonei a dimostrare, ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione tale da consentire l’esame del ricorso; in particolare, se le doglianze relative alla motivazione, al principio di parità di trattamento, alla restitutio in integrum e alla rappresentanza processuale fossero formulate in modo sufficientemente chiaro e preciso.
Principio di diritto
Un ricorso avverso una decisione del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO non può essere ammesso a proseguire se il ricorrente non dimostra, con indicazioni concrete, chiare e precise, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Doglianze generiche sulla motivazione, sulla parità di trattamento, su asseriti errori di fatto o su una pretesa falsa interpretazione delle norme sulla restitutio in integrum e sulla rappresentanza non bastano; in mancanza di una tale dimostrazione, l’impugnazione è respinta senza esame nel merito.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 36 del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 67 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 62 del regolamento (CE) n. 2245/2002
- Articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
Ricorso per cassazione in materia di disegno comunitario: mancata autorizzazione a proseguire l’impugnazione per assenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE
La pronuncia riguarda un ricorso proposto da Breville Pty Ltd contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto l’azione di annullamento avverso una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di restitutio in integrum. La Corte di giustizia interviene nella fase preliminare prevista dall’articolo 58a dello Statuto, cioè la verifica se il ricorso possa essere ammesso a proseguire.
Fatti e procedimento principale
Breville Pty Ltd aveva chiesto l’annullamento della decisione dell’EUIPO del 20 giugno 2022, concernente una domanda di restitutio in integrum. Il Tribunale, con sentenza del 20 settembre 2023, aveva respinto il ricorso. Contro tale sentenza Breville ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte, accompagnata dalla richiesta di ammissione a proseguire il ricorso.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama il meccanismo introdotto dall’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia, secondo cui le impugnazioni contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO non sono esaminate nel merito se non previa decisione della Corte sulla loro ammissibilità al proseguimento. La richiesta deve rispettare gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, indicando in modo chiaro e dettagliato la questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Motivi dedotti da Breville
Breville ha sostenuto che il Tribunale avrebbe commesso quattro errori di diritto:
- avrebbe omesso di motivare adeguatamente perché una precedente decisione della commissione di ricorso del 17 marzo 2021 non fosse rilevante;
- avrebbe interpretato in modo errato l’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, senza considerare i paragrafi 6 e 7 dello stesso articolo, con conseguente errata valutazione dell’incidenza sulla certezza del diritto della restitutio in integrum;
- avrebbe violato il principio di parità di trattamento;
- avrebbe erroneamente interpretato le norme sulla rappresentanza, in particolare l’articolo 62 del regolamento n. 2245/2002 e l’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, ritenendo che un’autorizzazione dichiarata dal rappresentante potesse estendersi ad atti futuri non espressamente richiesti o conferiti dalla parte rappresentata.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate sono effettivamente significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di pronunciarsi; non sono sufficienti censure generiche o affermazioni non supportate da un’esposizione precisa del vizio di diritto e della sua incidenza sul dispositivo.
Quanto alle doglianze sulla motivazione e sulla parità di trattamento, la Corte osserva che Breville si limita a contestare il mancato richiamo di una precedente decisione e a invocare la parità di trattamento, senza indicare i passaggi pertinenti della sentenza impugnata né spiegare perché tali profili porrebbero una questione significativa per il diritto UE.
Per quanto riguarda la censura relativa all’apprezzamento dei fatti e all’asserita distorsione degli stessi, la Corte afferma che una simile argomentazione non è, di per sé, idonea a fondare l’ammissione del ricorso.
Sulla critica relativa all’interpretazione dell’articolo 67 del regolamento n. 6/2002 e sulla questione della rappresentanza, la Corte rileva che le censure sono formulate in modo troppo oscuro e generico: non sono indicati con precisione il tipo di errore di diritto, i paragrafi della sentenza impugnata contestati, né le ragioni specifiche per cui tali errori inciderebbero su una questione di rilievo sistemico per il diritto dell’Unione.
Decisione e dispositivo
Poiché nessuno dei motivi sollevati soddisfa i requisiti rigorosi dell’articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, la Corte conclude che il ricorso non solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è ammesso a proseguire. Quanto alle spese, Breville è condannata a sopportare le proprie, non essendosi ancora costituita la controparte al momento dell’adozione dell’ordinanza.
Principio affermato
La mera allegazione di errori di diritto, di motivazione o di valutazione dei fatti non basta per ottenere l’ammissione di un ricorso contro una decisione del Tribunale in materia EUIPO: il ricorrente deve dimostrare, con precisione e concretezza, che tali errori sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
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