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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-701/21

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 febbraio 2024. — Mytilinaios AE – Omilos Epicheiriseon contro Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) e Commissione europea e Commissione europea contro Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI). — Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107 TFUE – Nozione di aiuto – Vantaggio – Criterio dell’investitore privato – Lodo arbitrale che fissa tariffe di energia elettrica ridotte – Imputabilità di un lodo arbitrale allo Stato – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 4, paragrafo 2 – Decisione con cui si dichiara che la misura non costituisce un aiuto. — Cause riunite C-701/21 P e C-739/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, pronunciandosi su due impugnazioni riunite in materia di aiuti di Stato, ha censurato l’impostazione del Tribunale che aveva qualificato come misura statale un lodo arbitrale relativo a tariffe elettriche fissate tra una società pubblica greca e un operatore privato. Secondo la Corte, l’arbitrato era convenzionale e non obbligatorio: il lodo non poteva quindi essere trattato come atto imputabile allo Stato solo perché previsto dalla legge e controllato da un giudice greco. La Corte ha inoltre ritenuto che, nelle circostanze del caso, la Commissione dovesse concentrarsi sulla decisione della DEI di ricorrere all’arbitrato, alla luce del criterio dell’investitore privato, e non sul contenuto del lodo.

Aiuti di Stato e lodo arbitrale: la Corte chiarisce che un lodo emesso da un arbitrato convenzionale non è imputabile allo Stato solo perché l’arbitrato è previsto dalla legge e confermato da un giudice nazionale; il criterio dell’investitore privato va applicato, in linea di principio, alla decisione dell’impresa pubblica di ricorrere all’arbitrato.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel ritenere che un lodo arbitrale della RAE, adottato in base a un compromesso arbitrale volontario tra DEI e Mytilinaios, costituisca una misura statale imputabile alla Repubblica ellenica ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; se, in tale contesto, la Commissione dovesse esaminare il contenuto del lodo anziché limitarsi a valutare, alla luce del criterio dell’investitore privato, la decisione della DEI di sottoporre la controversia all’arbitrato; e, in via preliminare, se DEI avesse interesse ad agire contro le decisioni della Commissione che avevano archiviato la denuncia e concluso che non vi era aiuto di Stato.

Principio di diritto

La Corte ha annullato la sentenza del Tribunale perché ha erroneamente assimilato il tribunale arbitrale della RAE a un giudice statale ordinario e, per questo solo motivo, ha attribuito allo Stato il lodo arbitrale. In presenza di un arbitrato convenzionale fondato su un compromesso volontario tra le parti, il lodo non è automaticamente una misura statale imputabile allo Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; la misura statale eventualmente rilevante è, di regola, la decisione dell’impresa pubblica di accettare l’arbitrato, da valutare secondo il criterio dell’investitore privato. La sola conferma del lodo da parte di un giudice nazionale non basta a trasformarlo in aiuto di Stato.

Norme richiamate

  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 1, lettera h), regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 4, paragrafi 1-4, regolamento (UE) 2015/1589
  • Regolamento (CE) n. 659/1999
  • Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 24, paragrafo 2, regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 267 TFUE

Aiuti di Stato e lodo arbitrale tariffario tra DEI e Mytilinaios

La pronuncia riguarda un’impugnazione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato tre atti della Commissione in una controversia relativa a tariffe di energia elettrica fissate da un lodo arbitrale della Rythmistiki Archi Energeias (RAE) in Grecia. La questione centrale è se il lodo arbitrale possa essere qualificato come misura statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Parti e contesto fattuale

La DEI, impresa pubblica greca del settore elettrico, e Mytilinaios, grande consumatore industriale di energia, avevano concluso un accordo quadro e poi un compromesso arbitrale per affidare alla RAE la determinazione della tariffa di fornitura. Il tribunale arbitrale della RAE ha emanato un lodo nel 2013; la DEI lo ha impugnato davanti ai giudici greci, ma il ricorso è stato respinto dalla Corte d’appello di Atene. Successivamente la DEI ha presentato denuncia alla Commissione, sostenendo che il lodo costituisse un aiuto di Stato sotto forma di tariffe inferiori ai costi.

Atti della Commissione e giudizio del Tribunale

La Commissione ha dapprima comunicato l’archiviazione della denuncia, poi ha adottato una prima e una seconda decisione con cui ha concluso che il lodo non comportava un aiuto di Stato, ritenendo applicabile il criterio dell’investitore privato e insussistente un vantaggio. Il Tribunale ha annullato sia la lettera di archiviazione sia le due decisioni, affermando che il tribunale arbitrale della RAE era sostanzialmente assimilabile a un giudice statale ordinario e che il lodo era quindi imputabile allo Stato.

Questioni esaminate in impugnazione

Dinanzi alla Corte, Mytilinaios e Commissione hanno contestato:

  • la ricevibilità del ricorso di primo grado della DEI;
  • l’errore di diritto nell’attribuire al lodo natura di misura statale;
  • la violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per avere il Tribunale mal applicato il criterio del vantaggio e del criterio dell’investitore privato;
  • in via collegata, la corretta applicazione dell’articolo 4 del regolamento 2015/1589 nella fase di esame preliminare.

Ricevibilità dell’impugnazione della Mytilinaios

La Corte ha respinto le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla DEI sul primo motivo della Mytilinaios. Ha ritenuto che il motivo fosse sufficientemente chiaro e che le censure fossero comprensibili, sia quanto al preteso difetto di motivazione sia quanto all’asserito errore di diritto del Tribunale nel trattare l’argomento relativo ai principi nemo auditur propriam turpitudinem allegans e nemo potest venire contra factum proprium.

Interesse ad agire della DEI

La Corte ha confermato che la DEI aveva interesse ad agire contro la seconda decisione controversa. Ha osservato che la decisione della Commissione incideva sulla sua situazione giuridica e poteva impedirle di ottenere l’avvio del procedimento d’indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE, con le relative garanzie procedurali. La Corte ha quindi escluso che la volontaria adesione al compromesso arbitrale eliminasse di per sé l’interesse ad agire della DEI.

Errore del Tribunale sulla natura del tribunale arbitrale

La Corte ha accolto le censure sul merito. Ha rilevato che il Tribunale aveva fondato la propria conclusione su una serie di elementi che non distinguono il tribunale arbitrale della RAE da qualsiasi arbitrato convenzionale:

  • svolgimento di una funzione giurisdizionale;
  • disciplina procedurale di fonte legislativa;
  • vincolatività, cosa giudicata ed esecutorietà del lodo;
  • possibilità di impugnazione davanti a un giudice ordinario. Secondo la Corte, tali elementi non bastano a dimostrare che il tribunale arbitrale sia parte integrante del sistema giurisdizionale statale.

Necessità del carattere obbligatorio della competenza

La Corte ha sottolineato che il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la competenza del tribunale arbitrale fosse obbligatoria e non dipendente dalla sola volontà delle parti. Questo profilo è decisivo per distinguere un arbitrato convenzionale, fondato su un compromesso arbitrale, da un organo che esercita prerogative pubbliche assimilabili a quelle di un giudice statale. Poiché nel caso di specie la controversia era stata sottoposta all’arbitrato volontariamente da DEI e Mytilinaios, mancava l’elemento che avrebbe potuto avvicinare il tribunale arbitrale a un organo statale.

Conseguenze sulla qualificazione del lodo come misura statale

La Corte ha quindi dichiarato erronea la conclusione del Tribunale secondo cui il lodo arbitrale costituiva, in quanto tale, una misura statale imputabile alla Repubblica ellenica. Ha precisato che la sola conferma del lodo da parte di un giudice nazionale non basta a imputare allo Stato la misura adottata dal collegio arbitrale, poiché il controllo del giudice verte solo sulla legittimità del lodo.

Applicazione del criterio dell’investitore privato

La Corte ha ritenuto corretto l’approccio della Commissione: nelle circostanze del caso, la sola misura statale da esaminare era la decisione della DEI, quale impresa pubblica controllata dallo Stato greco, di stipulare il compromesso arbitrale. Di conseguenza, occorreva verificare se un operatore privato, in condizioni normali di mercato, avrebbe accettato la stessa decisione alle stesse condizioni. La Corte ha osservato che il ragionamento potrebbe essere diverso solo se l’arbitrato fosse stato inserito in uno schema imposto dallo Stato per eludere le regole sugli aiuti di Stato, ipotesi non dedotta dalla DEI.

Esito dell’impugnazione e rinvio

La Corte ha accolto la seconda parte del secondo motivo della Mytilinaios e il motivo unico della Commissione, annullando la sentenza del Tribunale. Ha poi deciso in parte definitivamente sulla controversia, respingendo alcuni motivi del ricorso T‑740/17, ma ha rinviato al Tribunale le altre censure non esaminate, perché richiedono valutazioni fattuali complesse. Sono state inoltre rinviate al Tribunale le cause T‑639/14 RENV, T‑352/15 e T‑740/17 per la definizione delle questioni residue e delle conseguenze dell’annullamento.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statoenergia elettricaarbitratoprocedimento davanti alla commissione europeacontenzioso UE in impugnazione

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