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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-491/21

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 febbraio 2024. — WA contro Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21, paragrafo 1, TFUE – Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 4 – Rilascio di una carta d’identità – Condizione di domicilio nello Stato membro di emissione del documento – Diniego da parte delle autorità di tale Stato membro di rilasciare una carta d’identità a un proprio cittadino domiciliato in un altro Stato membro – Parità di trattamento – Restrizioni – Giustificazione. — Causa C-491/21

Giurisprudenza europea62021CJ0491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la normativa rumena che consente il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio solo ai cittadini domiciliati in Romania. Ha qualificato tale disciplina come restrizione alla libertà di circolazione e soggiorno del cittadino dell’Unione che vive in un altro Stato membro. La restrizione non è stata giustificata da ragioni oggettive di interesse generale né da esigenze amministrative. La Corte ha quindi dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione il diniego fondato esclusivamente sul domicilio all’estero.

Diniego di rilascio della carta d’identità nazionale a un cittadino dell’Unione domiciliato in un altro Stato membro: compatibilità con la libera circolazione.

La questione giuridica

Se l’articolo 21 TFUE e l’articolo 45, paragrafo 1, della Carta, letti in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE, ostino a una normativa nazionale che subordina il rilascio di una carta d’identità, valida anche come documento per l’espatrio nell’Unione, al requisito del domicilio nello Stato membro di emissione, negandola quindi ai cittadini di quello Stato che abbiano stabilito il domicilio in un altro Stato membro.

Principio di diritto

L’articolo 21 TFUE e l’articolo 45, paragrafo 1, della Carta, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE, ostano a una normativa nazionale che neghi a un cittadino di quello Stato membro, per il solo fatto che ha stabilito il domicilio in un altro Stato membro, il rilascio di una carta d’identità utilizzabile come documento valido per l’espatrio nell’Unione, quando tale diniego lo tratta in modo meno favorevole rispetto ai cittadini domiciliati nello Stato di emissione e costituisce una restrizione ingiustificata alla libertà di circolazione e soggiorno.

Norme richiamate

  • Articolo 21 TFUE
  • Articolo 45, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2004/38/CE, articolo 4, paragrafo 3
  • Direttiva 2004/38/CE, articoli 5 e 6
  • Direttiva 2004/38/CE, articoli da 4 a 6
  • Articolo 26, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Diniego di carta d’identità a cittadino domiciliato in un altro Stato membro

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) in una controversia tra un cittadino rumeno, esercente l’attività di avvocato in Francia e in Romania, e l’autorità nazionale competente per i documenti d’identità. Il nodo della causa è la compatibilità con il diritto dell’Unione del rifiuto di rilasciare una carta d’identità rumena, valida anche per l’espatrio, a causa del fatto che l’interessato aveva stabilito il proprio domicilio in Francia.

Fatti e procedimento principale

WA, cittadino rumeno domiciliato in Francia dal 2014, aveva già ottenuto un passaporto semplice elettronico recante l’indicazione del domicilio in Francia e, quando soggiornava temporaneamente in Romania, una carta d’identità provvisoria. Quest’ultima, però, non consente l’espatrio. Nel 2017 egli chiese il rilascio di una carta d’identità o carta d’identità elettronica, ma la domanda fu respinta perché non aveva domicilio in Romania. Il giudice di primo grado respinse il ricorso amministrativo; in cassazione il giudice del rinvio dubitò della compatibilità della disciplina con il diritto dell’Unione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, che riconosce il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e l’articolo 45, paragrafo 1, della Carta. Sul piano derivato, è decisivo l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE, secondo cui gli Stati membri rilasciano o rinnovano ai loro cittadini una carta d’identità o un passaporto recante la cittadinanza. Sono menzionati anche gli articoli 5 e 6 della direttiva nella questione formulata, ma la Corte precisa di non doverli interpretare per la soluzione della controversia.

Quadro nazionale

La disciplina rumena distingue tra cittadini domiciliati in Romania e cittadini domiciliati all’estero. I primi possono ottenere una carta d’identità semplice o elettronica, valida come documento per l’espatrio; i secondi, invece, non hanno diritto a tali documenti e possono ottenere solo un passaporto, salvo una carta d’identità provvisoria rilasciata in caso di soggiorno temporaneo in Romania, che non è valida per recarsi all’estero. La carta d’identità rumena attesta anche il domicilio del titolare.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che il cittadino di uno Stato membro che abbia esercitato la libertà di circolazione può invocare l’articolo 21 TFUE anche nei confronti del proprio Stato d’origine. La direttiva 2004/38, letta alla luce del Trattato, consente agli Stati membri di scegliere se rilasciare carta d’identità o passaporto, ma non permette che tale scelta si traduca in un trattamento meno favorevole per i cittadini che abbiano esercitato la libera circolazione.

La normativa rumena crea una differenza di trattamento tra cittadini domiciliati in Romania e cittadini domiciliati in un altro Stato membro: i primi possono ottenere due documenti validi per l’espatrio, mentre i secondi solo il passaporto. La Corte qualifica ciò come restrizione alla libera circolazione, perché la persona interessata è costretta a mantenere un domicilio in Romania per beneficiare di un secondo documento valido per l’espatrio, o comunque deve affrontare oneri amministrativi più gravosi. La Corte sottolinea inoltre che un cittadino dell’Unione può avere la necessità di disporre in ogni momento di un documento di viaggio; il possesso di un secondo documento può rivelarsi necessario o persino indispensabile.

Sul piano della giustificazione, la Corte respinge gli argomenti del governo rumeno. L’esigenza di indicare l’indirizzo di domicilio sulla carta d’identità non giustifica il diniego del documento ai cittadini domiciliati all’estero. Né possono giustificare la restrizione considerazioni di ordine amministrativo o le difficoltà di verifica del domicilio estero: secondo giurisprudenza costante, tali motivi non bastano a derogare alle libertà fondamentali.

Rapporto con la Carta dei diritti fondamentali

Poiché la restrizione alla libertà di circolazione è già stata accertata ai sensi dell’articolo 21 TFUE, la Corte ritiene che la medesima violazione ricada anche sull’articolo 45, paragrafo 1, della Carta, che riflette il contenuto della libertà di circolazione prevista dal Trattato.

Dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 21 TFUE e l’articolo 45, paragrafo 1, della Carta, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE, ostano a una normativa nazionale che neghi a un cittadino di quello Stato membro, solo perché ha stabilito il domicilio in un altro Stato membro, il rilascio di una carta d’identità valida come documento per l’espatrio nell’Unione.

Principio affermato

Uno Stato membro che abbia scelto di rilasciare ai propri cittadini una carta d’identità non può subordinare l’accesso a tale documento, quando esso valga anche come documento di espatrio, al requisito del domicilio nel territorio nazionale se ciò penalizza i cittadini che hanno esercitato la libera circolazione. Una simile disciplina costituisce una restrizione ingiustificata alla libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiecittadinanza dell’unionelibera circolazione delle personedocumenti d’identitàdiscriminazione e restrizioni alla circolazionediritto dell’unione e competenza nazionale in materia anagrafica

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