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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-283/21

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 febbraio 2024. — VA contro Deutsche Rentenversicherung Bund. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen. — Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 44, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Pensione per incapacità totale al lavoro – Calcolo – Presa in considerazione dei periodi maturati in un altro Stato membro a titolo di cura dei figli – Applicabilità – Articolo 21 TFUE – Libera circolazione dei cittadini – Collegamento sufficiente tra tali periodi di cura dei figli e i periodi di assicurazione maturati nello Stato membro debitore della pensione. — Causa C-283/21

Giurisprudenza europea62021CJ0283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato irricevibile la prima questione sull'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, perché la fattispecie non rientrava in tale disposizione. Ha invece affermato che, in base all'articolo 21 TFUE, i periodi di cura dei figli svolti in un altro Stato membro devono essere considerati dallo Stato membro debitore della pensione quando esiste un collegamento sufficiente con periodi di assicurazione maturati in quello Stato, anche se tali periodi non sono stati preceduti o seguiti da contributi immediatamente versati. La durata della residenza nello Stato estero è irrilevante se il collegamento sostanziale con i periodi assicurativi nazionali è dimostrato.

Pensione per incapacità totale al lavoro: uno Stato membro deve considerare i periodi di cura dei figli svolti in un altro Stato membro quando, pur non ricorrendo l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, esiste un collegamento sufficiente con periodi di assicurazione maturati nel primo Stato membro, ai sensi dell'articolo 21 TFUE.

La questione giuridica

Se l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 sia applicabile quando i periodi di cura dei figli svolti in un altro Stato membro sono presi in considerazione in quel secondo Stato solo come mero periodo di residenza; e, in subordine, se l'articolo 21 TFUE imponga comunque allo Stato membro debitore della pensione di prendere in considerazione tali periodi quando la persona interessata ha maturato nel primo Stato membro periodi di assicurazione esclusivamente per formazione o attività professionale, sia prima sia dopo i periodi di cura, senza aver versato contributi immediatamente prima o dopo tali periodi.

Principio di diritto

L'articolo 21 TFUE impone allo Stato membro debitore della pensione per incapacità totale al lavoro di prendere in considerazione i periodi di cura dei figli maturati in un altro Stato membro, anche se non ricorrono i presupposti dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, quando la persona interessata ha maturato nello Stato membro debitore periodi di assicurazione esclusivamente a titolo di formazione o di attività professionale sia prima sia dopo tali periodi di cura. In tale ipotesi, la mancanza di contributi immediatamente prima o dopo i periodi di cura non esclude il collegamento sufficiente richiesto dalla giurisprudenza, né consente di negare la presa in considerazione di tali periodi senza violare la libera circolazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 21 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 44 del regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 87 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 93 del regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 1, lettera t), del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 11 del regolamento (CE) n. 883/2004

Pensione per incapacità totale al lavoro e periodi di cura dei figli all'estero

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen in una controversia tra una lavoratrice tedesca e l'ente previdenziale federale tedesco. La questione concerne la presa in considerazione, ai fini del calcolo di una pensione per incapacità totale al lavoro, di periodi di cura dei figli maturati nei Paesi Bassi.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente, cittadina tedesca, ha vissuto per lunghi anni nei Paesi Bassi, ha avuto due figli nel 1986 e nel 1989 e successivamente ha svolto in Germania diverse attività o percorsi formativi, alcuni dei quali considerati dal diritto tedesco come periodi rilevanti ai fini pensionistici. Dal 2018 percepisce una pensione per incapacità totale al lavoro, ma l'ente previdenziale non ha considerato i periodi di cura dei figli trascorsi nei Paesi Bassi tra il 1986 e il 1999.

Normativa dell'Unione rilevante

La Corte richiama il regolamento (CE) n. 883/2004, in particolare:

  • l'articolo 1, lettera t), sulla nozione di "periodo di assicurazione";
  • l'articolo 2, sull'ambito di applicazione soggettivo;
  • l'articolo 11, sulle regole di determinazione della legislazione applicabile;
  • l'articolo 87, sulle disposizioni transitorie. Richiama inoltre il regolamento (CE) n. 987/2009, e in particolare l'articolo 44 sui periodi di cura dei figli e l'articolo 93 sulle disposizioni transitorie, nonché l'articolo 21 TFUE sulla libera circolazione dei cittadini.

Prima questione pregiudiziale e sua irricevibilità

Il giudice del rinvio chiedeva se l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 si applichi quando, secondo il diritto dello Stato membro competente, il periodo di cura dei figli in un altro Stato membro è considerato solo come periodo di residenza utile per maturare diritti a pensione. La Corte ha però dichiarato la questione irricevibile, perché l'articolo 44, paragrafo 2, presuppone, tra le altre condizioni, che la persona abbia esercitato un'attività subordinata o autonoma nello Stato membro competente alla data di inizio della presa in considerazione del periodo di cura dei figli. Tale condizione non era soddisfatta nel caso di specie.

Seconda questione pregiudiziale: rilievo dell'articolo 21 TFUE

La seconda questione è stata riformulata dalla Corte come volta a stabilire se, in mancanza dei presupposti dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, l'articolo 21 TFUE imponga ugualmente allo Stato membro debitore della pensione di considerare i periodi di cura dei figli svolti in un altro Stato membro. La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare le sentenze Elsen, Reichel-Albert e Pensionsversicherungsanstalt, dalla quale deriva che la libera circolazione osta a che uno Stato membro penalizzi i propri cittadini che hanno esercitato tale libertà escludendo, senza giustificazione, periodi di cura dei figli svolti all'estero.

Ragionamento della Corte

La Corte afferma che esiste un obbligo di presa in considerazione dei periodi di cura dei figli esteri quando vi è un "collegamento sufficiente" tra tali periodi e i periodi di assicurazione maturati nello Stato membro debitore della pensione. Nel caso esaminato, tale collegamento è ravvisabile perché la ricorrente ha maturato in Germania, sia prima sia dopo i periodi di cura dei figli nei Paesi Bassi, periodi che il diritto tedesco qualifica come periodi di assicurazione o li equipara a tali periodi: formazione professionale, impiego marginale e successiva attività retribuita soggetta a contribuzione obbligatoria. La Corte precisa che il fatto che non vi siano stati contributi immediatamente prima o dopo i periodi di cura non esclude il collegamento sufficiente, soprattutto quando la legislazione nazionale assimila determinati periodi a periodi assicurativi. Viene inoltre chiarito che la durata della residenza nello Stato membro in cui si sono svolti i periodi di cura è irrilevante ai fini della soluzione.

Dispositivo

La Corte conclude che, qualora la persona non soddisfi la condizione dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma prevista dall'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, ma abbia maturato nello Stato membro debitore della pensione esclusivamente periodi di assicurazione a titolo di formazione o di attività professionale sia prima sia dopo i periodi di cura dei figli svolti in un altro Stato membro, lo Stato membro debitore è tenuto, ai sensi dell'articolo 21 TFUE, a prendere in considerazione tali periodi di cura.

Portata pratica

La decisione rafforza la tutela dei lavoratori mobili e dei cittadini dell'Unione che abbiano svolto attività o formazione in uno Stato membro e abbiano cresciuto figli in un altro Stato membro. In ambito previdenziale, impedisce che la mancata coincidenza temporale immediata tra contributi e periodi di cura comporti automaticamente la perdita di rilevanza previdenziale di questi ultimi.

Come è indicizzato

Materieprevidenza sociale dei lavoratori migrantipensioni di invaliditàlibera circolazione dei cittadiniperiodi di cura dei figlicoordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

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