Corte di giustizia, Sentenza C-311/22
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 febbraio 2024. — Anklagemyndigheden contro PO e Moesgaard Meat 2012 A/S. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Højesteret. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2010/75/UE – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Articolo 10 – Allegato I, punto 6.4, lettera a) – Funzionamento di macelli con una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno – Nozioni di “carcassa” e di “capacità di produzione al giorno” – Macello privo di autorizzazione – Presa in considerazione della produzione effettiva. — Causa C-311/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito come determinare la soglia dei 50 Mg al giorno per i macelli prevista dalla direttiva emissioni industriali. Ha interpretato la nozione di "carcassa" facendo riferimento alla normativa unionale di classificazione delle carcasse di suino, con esclusione del peso degli animali subito dopo l'abbattimento e prima delle operazioni di eviscerazione e rifinitura. Ha poi affermato che, nel ricostruire la capacità giornaliera sulla base della produzione effettiva mensile di un impianto privo di autorizzazione, vanno conteggiati anche i giorni dedicati alle fasi preparatorie e successive alla macellazione, senza considerare eventuali limiti fisici, tecnici o giuridici invocati dall'impianto. Ne deriva che un macello che supera la soglia mediante produzione effettiva è soggetto all'obbligo autorizzatorio della direttiva 2010/75/UE.
Interpretazione della nozione di "carcasse" e del criterio di "capacità di produzione al giorno" per i macelli ai fini dell'obbligo di autorizzazione ambientale ex direttiva 2010/75/UE.
La questione giuridica
Se, ai fini del punto 6.4, lettera a), dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE, la "produzione di carcasse" debba essere calcolata sul peso del suino subito dopo la macellazione oppure dopo dissanguamento, eviscerazione, asportazione di parti e refrigerazione; se nel calcolo della capacità "al giorno" vadano inclusi solo i giorni di macellazione o anche quelli delle fasi preparatorie e successive; e se la "capacità" debba essere determinata solo ex ante sulla base dei limiti fisici, tecnici e giuridici dell'impianto oppure possa essere ricostruita sulla base della produzione effettiva, anche se ottenuta in violazione di tali limiti.
Principio di diritto
Ai fini dell'allegato I, punto 6.4, lettera a), della direttiva 2010/75/UE, la "produzione di carcasse" di un macello va calcolata sul peso dei suini macellati, dissanguati ed eviscerati e privati delle parti indicate dalla normativa unionale di classificazione delle carcasse; inoltre, quando la capacità giornaliera sia ricostruita sulla base della produzione effettiva mensile di un macello privo di autorizzazione, devono essere considerati anche i giorni in cui si svolgono le altre fasi del processo di produzione delle carcasse, ma non i vincoli fisici, tecnici o giuridici addotti per sostenere una capacità inferiore alla produzione effettiva. Se la produzione effettiva supera la soglia, l'impianto rientra nell'obbligo di autorizzazione, anche se tale livello è stato raggiunto in modo illegale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2010/75/UE
- Articolo 1 direttiva 2010/75/UE
- Articolo 2 direttiva 2010/75/UE
- Articolo 3, punto 3, direttiva 2010/75/UE
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2010/75/UE
- Articolo 10 direttiva 2010/75/UE
- Allegato I, punto 6.4, lettera a), direttiva 2010/75/UE
- Regolamento (CEE) n. 3220/84
- Regolamento (CE) n. 1234/2007
- Regolamento (UE) n. 1308/2013
Interpretazione della soglia di capacità per i macelli nella direttiva 2010/75/UE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Højesteret danese in materia di autorizzazione ambientale di un macello di suini. La Corte era chiamata a chiarire l'interpretazione del punto 6.4, lettera a), dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale, il Pubblico ministero danese ha perseguito Moesgaard Meat 2012 A/S e il suo direttore PO per aver gestito, tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, un macello senza autorizzazione ambientale. L'imputazione si fondava sul fatto che l'impianto avrebbe superato la soglia di 50 tonnellate di carcasse di suino al giorno prevista dalla normativa nazionale di attuazione della direttiva.
I giudici danesi di merito avevano condannato gli imputati, e la questione è giunta alla Corte suprema danese, che ha dubitato del metodo di calcolo seguito: secondo la difesa, la "carcassa" dovrebbe essere valutata solo dopo dissanguamento, eviscerazione, asportazione di alcune parti e refrigerazione; inoltre, la capacità non potrebbe essere determinata sulla base di una produzione effettiva raggiunta violando vincoli tecnici o giuridici.
Quadro normativo UE richiamato
La Corte richiama:
- la direttiva 2010/75/UE, in particolare gli articoli 1, 2, 3, punto 3, 4, paragrafo 1, 10 e l'allegato I, punto 6.4, lettera a);
- i regolamenti sulla classificazione delle carcasse di suino, ossia il regolamento n. 3220/84, il regolamento n. 1234/2007 e il regolamento n. 1308/2013.
La direttiva 2010/75/UE stabilisce un obbligo di autorizzazione per le installazioni che svolgono attività elencate nell'allegato I quando superano le soglie di capacità fissate. Per i macelli, la soglia è quella del funzionamento con capacità di produzione di carcasse superiore a 50 Mg al giorno.
Prima questione: nozione di "carcassa"
La Corte osserva che la direttiva 2010/75/UE non definisce la nozione di "carcassa" e non rinvia espressamente al diritto nazionale. Per interpretare il termine, ricorre quindi al suo significato abituale, al contesto normativo e agli obiettivi della disciplina.
Nel contesto, è decisiva la normativa unionale sulla classificazione delle carcasse di suino. Già il regolamento n. 3220/84 e poi il regolamento n. 1234/2007, fino al regolamento n. 1308/2013, definiscono la carcassa di suino come il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà, con esclusione della lingua, delle setole, delle unghie, degli organi genitali, della sugna, dei rognoni e del diaframma.
Su tale base, la Corte conclude che, ai fini della direttiva 2010/75/UE, il peso rilevante non è quello immediatamente successivo all'abbattimento, ma quello della carcassa così come definita dalla normativa unionale di settore. La nozione di "produzione di carcasse" si riferisce dunque al prodotto del processo di macellazione nella sua fase completata secondo quelle specifiche modalità.
Seconda e terza questione: giorni da considerare e nozione di capacità
Per quanto riguarda il calcolo della capacità giornaliera, la Corte afferma che la "capacità di produzione" di un macello corrisponde, in linea di principio, alla quantità di carcasse che l'impianto è in grado di produrre, valutata ex ante sulla base delle caratteristiche dell'installazione e dei suoi limiti fisici, tecnici e giuridici.
Tuttavia, quando il calcolo sia effettuato ex post sulla base dei volumi di produzione effettiva mensile di un macello privo di autorizzazione, vanno conteggiati non solo i giorni in cui avviene la macellazione in senso stretto, ma anche i giorni in cui si svolgono le altre fasi del processo di produzione delle carcasse, comprese quelle preparatorie e successive menzionate nella sentenza. La Corte precisa che, in tale contesto, non occorre prendere in considerazione i vincoli fisici, tecnici o giuridici invocati per sostenere una capacità inferiore alla produzione realizzata.
In particolare, se la produzione effettiva supera la soglia prevista, ciò costituisce un indice sufficiente per ritenere che il macello disponesse almeno di una capacità equivalente, e quindi che fosse tenuto all'autorizzazione prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, indipendentemente dal fatto che tale risultato sia stato raggiunto in modo legale o illegale.
Ragionamento della Corte
La Corte valorizza la finalità preventiva della direttiva sulle emissioni industriali: poiché è la produzione effettiva a costituire la fonte dell'inquinamento, un impianto che produce oltre la soglia deve essere considerato un'installazione soggetta a autorizzazione. Richiama inoltre un documento di orientamento della Commissione sulla determinazione della capacità ai sensi della precedente direttiva IPPC, ritenuto utile a confermare l'interpretazione ex ante della capacità quando si debba valutare la necessità dell'autorizzazione.
La Corte respinge l'argomento secondo cui un livello di produzione raggiunto in violazione di vincoli normativi non potrebbe essere considerato nel calcolo: ai fini della tutela ambientale, ciò che rileva è che l'impianto abbia effettivamente prodotto quantitativi superiori alla soglia, perché questo dimostra la sussistenza di un'attività industriale assoggettata al regime autorizzatorio.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- la produzione di carcasse di suino va calcolata considerando i suini macellati, dissanguati ed eviscerati e privi delle parti indicate dalla normativa unionale;
- se la capacità giornaliera viene ricostruita sulla base della produzione effettiva mensile di un macello non autorizzato, devono essere inclusi anche i giorni delle altre fasi di produzione delle carcasse;
- non devono invece essere considerati i vincoli fisici, tecnici o giuridici che potrebbero ridurre la capacità teorica dell'impianto.
Principio affermato
La soglia di 50 Mg al giorno per i macelli prevista dalla direttiva 2010/75/UE deve essere letta in modo sostanziale: conta la produzione di carcasse secondo la definizione unionale di settore e, se la produzione effettiva supera la soglia, il macello è soggetto all'autorizzazione ambientale, anche quando tale superamento sia stato ottenuto senza rispettare i limiti operativi dichiarati o imposti dalla normativa applicabile.
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