Cassazione Penale, Ordinanza n. 11741/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per i reati di cui agli artt. 337 e 582 c.p. resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Dal testo emerge che uno dei motivi riguardava l'ammissibilità dell'atto di appello; la Corte di cassazione lo ha ritenuto inammissibile, richiamando le ragioni già espresse dal giudice di merito. Il provvedimento menziona anche profili di tempestività del ricorso, ma senza svilupparli ulteriormente.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice unitamente all'art. 582 c.p. per la condanna di merito menzionata nell'ordinanza impugnata.
art. 582 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice unitamente all'art. 337 c.p. per la condanna di merito menzionata nell'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura, in modo non fondato, l'ammissibilità dell'atto di appello già scrutinata dal giudice di merito, senza offrire argomenti idonei a superarne la motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità applica la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- In presenza di un provvedimento di merito che ha già confermato la condanna, la declaratoria di inammissibilità del ricorso lascia ferma la responsabilità penale accertata nei gradi di merito.
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