Cassazione Penale, Sentenza n. 27580/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la condanna per furto plurimo (artt. 81, 624, 625 nn. 2) e 7) c.p.), contestando l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. Sostiene che gli oggetti sottratti (TomTom con caricabatterie, trasformatore da auto con spinotto, spinotto MP3 con ricarica da auto) non costituiscono 'normale dotazione' del veicolo ma sono beni portatili destinati al maggior confort e quindi non assoggettabili all'aggravante; deduce inoltre vizio di motivazione
La decisione
Il ricorso è rigettato. La Corte di cassazione ha confermato che, sebbene gli oggetti non costituiscano parte integrante del veicolo, essi ineriscano al suo comodo utilizzo e siano destinati al servizio dell'automezzo; pertanto, per consuetudine, rientrano nella 'normale dotazione' e la sottrazione integra l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamato come norma sul concorso di reati e sulle modalità esecutive plurime (concorso di azioni nell'ambito del medesimo disegno criminoso)
art. 624 cod. pen.
Norma base sul reato di furto; utilizzata per qualificare il fatto come impossessamento altrui ai fini del profitto
art. 625 cod. pen., n. 7
Aggravante applicata quando il furto riguarda cose esposte alla pubblica fede: interpretata dalla Corte nel senso che ricade anche sugli oggetti non parte integrante del veicolo ma che, per consuetudine o per la loro destinazione al servizio dell'automobile, costituiscono la 'normale dotazione' e sono perciò affidati alla buona fede dei terzi
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020
Richiamato in relazione alla forma di requisitoria del Procuratore generale (requisitoria scritta ai sensi del citato comma)
Massime di principio
- L'aggravante dell'art. 625 n. 7 c.p. può operare anche per oggetti asportabili se essi, per destinazione o consuetudine, sono considerati normale dotazione del veicolo (es.: navigatori fissati o abitualmente lasciati in auto, caricabatterie/trasformatori usati per il veicolo).
- La distinzione chiave è tra oggetti parte integrante o destinati al servizio/ornamento del veicolo e oggetti strettamente personali e facilmente portabili: per i primi l'aggravante è più agevolmente configurabile; per i secondi occorre valutare la 'necessità' o la 'consuetudine' dell'esposizione.
- Il concetto di "necessità" è relativo: il giudice deve valutare le circostanze concrete che giustificano lasciare l'oggetto nel veicolo, distinguendo la necessità dalla semplice comodità o trascuratezza.
- In casi simili la prova sulla natura dell'oggetto e sulle ragioni per cui è stato lasciato nell'auto (uso corrente, consuetudine, impossibilità di portarlo con sé) è decisiva: il giudice deve motivare in fatto perché ritiene sussistente o meno l'aggravante.
- Per la difesa: produrre elementi che dimostrino la portabilità e la funzione personale dell'oggetto o comprovino che non è parte della dotazione del veicolo; per l'accusa: documentare l'abitudine/necessità di lasciarlo nell'auto o la sua attinenza al servizio del veicolo.
- Prassi consigliata per i proprietari: non lasciare in auto oggetti che potrebbero essere considerati valore per evitare sia il furto sia scenari aggravanti; per la quantificazione del reato, la qualificazione degli oggetti influisce sulla pena.
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