Cassazione Penale, Sentenza n. 9667/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lombardo impugnava la sentenza che lo aveva condannato per peculato (artt. 81, comma 2, e 314 c.p.) in relazione all'appropriazione di 64.520,64 euro, ricevuti nel periodo agosto 2012-luglio 2013 quale messo comunale incaricato della levata dei protesti cambiari presso 42 debitori. Il ricorrente deduceva: (1) errore di qualificazione giuridica, sostenendo che i fatti costituivano truffa aggravata (art. 640 c.p., con riferimento all'aggravante dell'art. 61 n. 9) perché i titoli sarebbero stati "domiciliati" in banca e quindi non riscuotibili direttamente, per cui egli avrebbe procurato fraudolentemente il possesso delle somme; (2) vizio di motivazione/violazione dell'art. 62-bis c.p. per avere la Corte territoriale riconosciuto le attenuanti generiche senza ridurre la pena nella misura massima e senza adeguata motivazione sulla misura della riduzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Sul primo motivo ha confermato che la fattispecie è peculato: la normativa sui protesti cambiari (art. 4, comma 1, legge 12 giugno 1973, n. 349) attribuisce al presentatore anche la facoltà di incassare "l'incasso totale o parziale del titolo e degli emolumenti (...) nonché al rilascio della quietanza", e i giudici di merito avevano accertato che i 42 titoli erano stati materialmente consegnati al Lombardo e che le somme erano entrate legittimamente nella sua disponibilità in ragione dell'ufficio, non per artifici truffaldini. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte d'appello: essa ha indicato i motivi della riduzione (incensuratezza e comportamento processuale) e ha spiegato perché non è stata concessa nella massima estensione, richiamando la necessità di adeguare la sanzione al disvalore del fatto, in conformità ai criteri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende e a rifondere le spese di difesa alle parti civili liquidate in euro 3.510,00 per ciascuna, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Norma che incrimina il peculato; la Corte ha ritenuto applicabile questa fattispecie perché il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio aveva la disponibilità materiale delle somme per ragione del suo ufficio e se ne è appropriato
art. 640 cod. pen.
Norma che incrimina la truffa; la Corte ha escluso la truffa perché manca l'elemento del procurarsi fraudolentemente il possesso mediante artifici o raggiri quando il denaro è già nella disponibilità dell'incaricato per ragione del servizio
art. 61 n. 9 cod. pen.
Aggravante richiamata nella contestazione alternativa; la distinzione tra peculato e truffa è stata motivata con riferimento al criterio di possesso/disponibilità previsto dalla giurisprudenza interpretativa dell'aggravante
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello e adeguata la motivazione relativa all'entità della riduzione della pena
legge 12 giugno 1973, n. 349, art. 4, comma 1
"all'incasso totale o parziale del titolo e degli emolumenti (...) nonché al rilascio della quietanza"
La legge sui protesti attribuisce espressamente al presentatore il potere di incassare i titoli e rilasciare quietanza; ciò giustifica che le somme ricevute dal messo comunale fossero nella sua legittima disponibilità per ragione dell'ufficio
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la misura della riduzione dovuta alle attenuanti: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello abbia adeguatamente applicato i criteri di congruità rispetto al fatto e alla personalità dell'imputato
Massime di principio
- Per distinguere peculato da truffa quando l'agente è un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, il fatto rilevante è se l'agente aveva già il possesso o la disponibilità del denaro/beni per ragione del suo ufficio: se sì, si configura peculato; se no e il possesso è ottenuto tramite artifici o raggiri, si configura truffa.
- Se una norma di settore (es. disciplina dei protesti cambiari) attribuisce espressamente al pubblico incaricato il potere di riscuotere somme e rilasciare quietanze, la percezione delle somme dai debitori rientra in una legittima disponibilità di servizio e rende più probabile qualificare il fatto come peculato.
- Le censure sulla mancata riduzione massima per le attenuanti generiche richiedono che il giudice di merito dia adeguata — anche se sintetica — motivazione sulla congruità della misura della riduzione rispetto ai criteri dell'art. 133 c.p.; l'assenza di una motivazione dettagliata può dare luogo a censura solo se manchi del tutto ogni riferimento ai criteri valutativi.
- I ricorsi che insistono su questioni di qualificazione giuridica soggette a un consolidato orientamento della Corte di Cassazione sono spesso inammissibili o manifestamente infondati se i fatti accertati nei gradi precedenti si collocano chiaramente nella fattispecie tradizionale interpretata dalla giurisprudenza.
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