Cassazione Penale, Ordinanza n. 03164/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili di tentata estorsione in concorso. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato prove dichiarative, documentali e gli esiti investigativi, così da fondare indebitamente l'affermazione di responsabilità. Con il secondo motivo hanno censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., nonostante la fattispecie contestata fosse un tentativo di estorsione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché mirava, sotto forma di violazione di legge ex art. 192 c.p.p., a rimettere in discussione la valutazione delle prove e l'attendibilità di persona offesa e testimoni, profili riservati al giudice di merito e insindacabili in cassazione salvo manifeste contraddizioni; ha inoltre rilevato l'aspecificità delle doglianze, non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché la particolare tenuità del fatto è preclusa, nel caso concreto, dall'art. 131-bis, comma 3, n. 3, c.p., trattandosi di tentata estorsione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. È stata invece rigettata la richiesta di rifusione delle spese delle parti civili, ritenute non utilmente contributive alla trattazione delle questioni civili.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
La censura sulla valutazione delle prove non può essere prospettata come violazione di legge quando in realtà mira a ottenere una nuova lettura del compendio probatorio; il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni è riservato al merito.
art. 629 c.p.
La fattispecie concreta è qualificata come tentata estorsione.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile nel caso di tentata estorsione per il divieto previsto dal comma 3, n. 3.
art. 131-bis, terzo comma, n. 3, c.p.
Costituisce preclusione normativa al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nella fattispecie tentata di estorsione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica alla valutazione della prova in una formale deduzione di violazione di legge ex art. 192 c.p.p., poiché la ricostruzione del fatto e il giudizio di credibilità dei testimoni appartengono al giudice di merito.
- Le doglianze che si limitano a riproporre censure già esaminate e respinte in appello, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata, sono inammissibili per difetto di specificità.
- La credibilità della persona offesa e dei testimoni è una questione di fatto non rivalutabile in cassazione, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni o vizi radicali.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando una specifica previsione normativa ne escluda l'operatività per la tipologia del reato contestato, anche se si tratta di forma tentata del delitto.
- Nel giudizio sulle spese delle parti civili, la rifusione può essere negata quando l'attività svolta non abbia fornito un effettivo contributo alla decisione sulle questioni civili.
- rami
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