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Sentenza

Sentenza n. 1047/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro n. 1036/2025 del 15/04/2025, munita di formula esecutiva il 18/04/2025 e notificata il 12/05/2025, avverso la quale non è stato proposto nei termini ricorso in appello, con conseguente passaggio in giudicato della stessa, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di corrispondere alla ricorrente il relativo risarcimento corrispondente a 18 mensilità della retribuzione globale di fatto pari ad euro 2.604,03 mensili, oltre accessori di legge.

Giustizia amministrativa202600400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente un risarcimento pari a 18 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero soccombente, e il pagamento del capitale e degli interessi legali. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Ha inoltre chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Non ha chiesto le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, per le quali non avrebbe comunque avuto legittimazione ad agire in ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo civile era stato regolarmente attestato conforme all'originale, notificato al Ministero presso il domicilio reale e che, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio delle azioni esecutive contro la pubblica amministrazione. Ha inoltre constatato l'assenza di contestazioni sull'inadempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate nel giudicato, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, autorizzandolo a delegare l'incarico anche a soggetti dell'Amministrazione diversi dal proprio Dipartimento, purché idonei, e a utilizzare i capitoli di spesa disponibili, inclusi, se necessari, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Ha precisato che il compenso del commissario è compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, stabilita nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, in aggiunta agli interessi già riconosciuti dal giudicato; la penalità decorre dalla notificazione della sentenza e cessa con l'adempimento o, in caso di perdurante inerzia, con l'efficacia della nomina commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile può essere attestata conforme all'originale ai fini della notificazione e dell'esecuzione, secondo la formulazione risultante dalle modifiche normative richiamate.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro normativo che ha eliminato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato civile nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando il titolo sia stato regolarmente attestato conforme all'originale, notificato all'amministrazione soccombente e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato civile non contestato e rimasto ineseguito, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine assegnato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato non è vincolato alle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza e può delegare l'incarico a qualunque dirigente o funzionario, anche appartenente a un diverso dipartimento o articolazione amministrativa, purché professionalmente idoneo.
  • Per dare esecuzione a un giudicato pecuniario, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di spesa dell'amministrazione debitrice o dell'ufficio competente e, se necessario, anche fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, secondo criteri di buona amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute e si aggiunge agli interessi già riconosciuti dal giudicato, avendo natura sanzionatoria e sollecitatoria; decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento o con l'efficacia della nomina del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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