Cassazione Civile, Ordinanza n. 22600/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da rapporti intercorsi tra due società nell'ambito di lavori di adeguamento di strutture sanitarie. Il giudice di primo grado, dopo consulenza tecnica d'ufficio, aveva qualificato i rapporti come subappalto e non come semplice fornitura con posa in opera, ritenendo quindi applicabile il divieto di subappalto e dichiarando la nullità dei contratti, con conseguente rigetto delle domande di pagamento avanzate dalla società ricorrente. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per asserita difetto di specificità, ritenendo che non fosse stata adeguatamente confutata la ratio del primo giudice sulla qualificazione del rapporto come subappalto. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello fosse specifico e avesse contestato puntualmente la qualificazione del rapporto, anche richiamando gli esiti della c.t.u. sul rapporto tra valore delle forniture e costo della manodopera; 2) violazione dell'art. 18 l. n. 55/1990, assumendo che la nuova disciplina sull'incidenza della manodopera rilevi solo per contratti similari e non per il subappalto in senso proprio; 3) omesso esame di un fatto storico, per non avere considerato le risultanze della c.t.u.; 4) violazione dell'art. 1470 c.c. e falsa applicazione degli artt. 1655 e 1656 c.c. sulla qualificazione del contratto; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità. Ha richiamato il principio secondo cui l'appello, pur dovendo contenere una chiara individuazione dei capi contestati e delle ragioni di dissenso, non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza, essendo sufficiente che la parte indichi, anche sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto che contrastano la decisione impugnata. Nel caso concreto, l'atto di appello aveva specificamente censurato la qualificazione del rapporto come subappalto, richiamando anche le risultanze della c.t.u. circa la prevalenza economica delle forniture sulla manodopera. Di conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'appello è inammissibile solo se non consente di individuare con chiarezza le questioni e i punti contestati; è sufficiente una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza formalismi né progetto alternativo di decisione.
art. 434 c.p.c.
Richiamato in via analogica ai fini della specificità dell'impugnazione, secondo il medesimo criterio di chiarezza delle censure e delle ragioni del dissenso.
art. 18 l. n. 55/1990
Censurata la ricostruzione della disciplina del subappalto e dei contratti similari rispetto al rilievo dell'incidenza della manodopera e della necessità di autorizzazione della stazione appaltante.
art. 1470 c.c.
Richiamato come norma sulla vendita, invocata dalla ricorrente per sostenere la natura di fornitura del rapporto.
artt. 1655 e 1656 c.c.
Richiamati per contestare la qualificazione del rapporto come appalto/subappalto e il regime autorizzatorio connesso.
art. 91 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla statuizione sulle spese, rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, l'onere di specificità è soddisfatto quando l'atto individui i capi della sentenza censurati e contenga argomenti idonei a confutare le ragioni poste a base della decisione di primo grado, anche in forma sintetica.
- Non è necessaria nell'appello una riproduzione formalistica delle doglianze né la predisposizione di un progetto alternativo di sentenza; ciò che conta è la chiara critica alla ratio decidendi impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è erronea se l'impugnazione, letta nel suo complesso, contesta proprio il punto decisivo della sentenza di primo grado e ne indebolisce il fondamento logico-giuridico.
- Quando la parte richiama risultanze istruttorie, come una consulenza tecnica, per contestare la qualificazione giuridica del rapporto, il giudice di appello deve verificare se tali deduzioni siano effettivamente idonee a contrastare la motivazione del primo giudice, senza pretendere formule sacramentali.
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