Cassazione Penale, Sentenza n. 29472/2025 del 12/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio del procedimento e nullità della decisione del 16 dicembre 2024 che aveva disposto la revoca della pena sospesa e conseguente ordine di esecuzione. Il ricorrente contestava l'irregolarità delle notifiche (avviso di fissazione udienza e avviso di deposito) effettuate a mezzo posta per compiuta giacenza, sostenendo che tali modalità non hanno assicurato la effettiva conoscenza del procedimento da parte del destinatario, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio e dell'art. 6 Conv. EDU; inoltre deduceva errata applicazione di diritto e vizio del procedimento in fase esecutiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la procedura di notifica a mezzo posta non si era conclusa correttamente in quanto mancava la verifica della effettiva ricezione della raccomandata presso l'ufficio postale; ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. La Corte ha precisato che l'art. 670 cod. proc. pen. può essere esperito anche avverso provvedimenti esecutivi diversi dalla sentenza quando l'assenza di contraddittorio rischi di pregiudicare diritti fondamentali (es. libertà personale per revoca pena sospesa) e che, nella fase esecutiva, devono essere garantite, per quanto possibile, le stesse garanzie del giudizio di cognizione, incluse regole adeguate di notificazione.
Norme richiamate
art. 670 cod. proc. pen.
Ritenuta applicabile anche ai provvedimenti esecutivi (non solo alle sentenze) quando la mancata conoscenza impedisce l'esercizio dei rimedi e arreca pregiudizio a diritti fondamentali; strumento idoneo per chiedere la declaratoria di mancata formazione di titolo esecutivo e consentire l'impugnazione.
art. 6 Conv. EDU
Riferimento ai principi del giusto processo: la Corte ha accolto l'incidenza della mancata conoscenza del provvedimento sul diritto al contraddittorio e alla difesa, richiamando il profilo di possibile violazione dell'art. 6 quando le notifiche non garantiscono effettiva partecipazione.
Sez. 1, n. 40826 del 14 giugno 2022
Se richiamata nel ricorso
Citata dal ricorrente a sostegno dell'esigenza di garanzie processuali nel procedimento esecutivo; la Corte prende atto dell'orientamento richiamato sul punto.
Sez. 1, n. 7412 del 2 febbraio 2006, Rv. 234076
Ribadito l'orientamento secondo cui in fase di esecuzione devono essere estese, nei limiti del possibile, le garanzie previste per l'imputato nella fase di cognizione, comprese regole di notifica adeguate.
Massime di principio
- La procedura esecutiva non gode di un livello di garanzie inferiore in astratto: quando un provvedimento esecutivo incide su diritti fondamentali (es. libertà personale), le garanzie del contraddittorio vanno assicurate nella misura del possibile.
- L'art. 670 cod. proc. pen. può essere invocato anche contro provvedimenti esecutivi diversi dalla sentenza quando la mancata conoscenza del provvedimento impedisce l'esercizio di mezzi di impugnazione e arreca pregiudizio rilevante.
- La notifica effettuata a mezzo posta per "compiuta giacenza" non è automaticamente idonea: è necessaria la verifica della effettiva ricezione della raccomandata presso l'ufficio postale per dimostrare la conoscenza del destinatario.
- In presenza di irregolarità della notifica che pregiudicano il diritto di difesa, il rimedio è l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame del giudice di merito.
- Il richiamo all'art. 6 CEDU è pertinente quando la carenza procedurale riguarda la possibilità effettiva di partecipare al processo; i giudici nazionali devono valutare la compatibilità delle notifiche con il diritto al giusto processo.
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