Cassazione Civile, Ordinanza n. 01028/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007 nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica. Gli atti furono notificati alla persona fisica che risultava, per l’Amministrazione, presidente e legale rappresentante pro tempore dell’ente. In sede di verifica, tale soggetto aveva dichiarato di non essere più il legale rappresentante, ma i verificatori non avevano ritenuto di acquisire o verificare ulteriormente la circostanza. I ricorsi furono prima rigettati in primo grado e poi accolti in appello, ritenendo la CTR radicalmente nulla la verifica e, di riflesso, gli avvisi, perché eseguiti nei confronti di un soggetto che, secondo il giudice di merito, non era più rappresentante dell’associazione e perché l’Ufficio avrebbe dovuto accertare la successione nella carica. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre censure: nullità della sentenza per motivazione asseritamente contraddittoria o incomprensibile; violazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi di buona fede/collaborazione, per avere la CTR addossato all’Ufficio l’onere di verificare la cessazione dalla carica; omesso esame di un fatto decisivo, ossia la mancata produzione della delibera associativa attestante il subentro del nuovo presidente. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondati i secondi due, osservando che le associazioni non riconosciute non sono soggette a pubblicità legale delle vicende rappresentative come le società, che l’Amministrazione può legittimamente operare nei confronti del soggetto che formalmente risulti legale rappresentante e che, se costui afferma di non esserlo più, deve fornirne prova inequivoca mediante gli atti associativi. Ha inoltre valorizzato la partecipazione attiva del soggetto alla verifica come elemento di apparente esercizio dei poteri rappresentativi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia, ma ha accolto il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR del Molise e rinviato alla medesima Commissione in diversa composizione perché riesamini la vicenda alla luce del principio secondo cui, per le associazioni non riconosciute, l’Amministrazione finanziaria può procedere alla verifica e notificare gli atti al soggetto formalmente indicato come legale rappresentante, salvo che sia fornita prova chiara e documentale della cessazione dalla carica. La Corte ha escluso che l’Ufficio avesse l’onere di indagare autonomamente la verità della dichiarazione di cessazione, e ha ritenuto non decisiva la dedotta assoluzione in sede penale. Sono state demandate al giudice di rinvio anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul vizio di motivazione/nullità della sentenza; la Corte non ravvisa il denunciato difetto radicale di motivazione.
art. 36 D.Lgs. 546/1992
Richiamato in relazione alla struttura della sentenza tributaria; la motivazione della CTR è ritenuta esistente e non nulla.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso sulla nullità della sentenza.
art. 2697 c.c.
La Corte accoglie la censura perché la CTR ha invertito l’onere probatorio, ponendo a carico dell’Amministrazione la verifica della cessazione della carica anziché richiedere prova documentale alla parte che la allegava.
art. 38 c.c.
Richiamato dalla CTR per la responsabilità personale e solidale; la Corte evidenzia che il richiamo non giustifica l’annullamento degli atti per difetto di verifica sul rappresentante.
art. 5, comma 6, D.Lgs. 471/1997
Indicata come disposizione che sanziona l’omessa comunicazione della variazione dei dati; la Corte ne ricava che la mancata comunicazione non esclude la validità della verifica svolta nei confronti del soggetto formalmente rappresentante.
art. 1, comma 1, D.P.R. 361/2000
Serve a distinguere le associazioni riconosciute, che acquisiscono personalità giuridica con l’iscrizione nel registro, dalle associazioni non riconosciute.
art. 2385, comma 3, c.c.
"la cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale"
Usato in via comparativa per affermare che le associazioni non riconosciute non soggiacciono, diversamente dalle società, a pubblicità legale della revoca dei rappresentanti.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605
È la base normativa dell’anagrafe tributaria e degli obblighi di comunicazione e variazione dei dati relativi ai soggetti iscritti.
art. 2, comma 1, d.P.R. 605/1973
Prevede l’iscrizione all’anagrafe tributaria anche delle associazioni e organizzazioni prive di personalità giuridica.
art. 3, comma 1, d.P.R. 605/1973
Richiama l’obbligo di richiedere il codice fiscale nei casi previsti dalla legge.
art. 4, comma 1, d.P.R. 605/1973
Richiede, per le associazioni prive di personalità giuridica, l’indicazione di almeno una persona che ne ha la rappresentanza nella domanda di attribuzione del codice fiscale.
art. 7, comma 8, d.P.R. 605/1973
Impone ai rappresentanti legali di comunicare entro trenta giorni le variazioni rilevanti; la Corte lo considera indice della necessità che la cessazione sia formalmente denunciata.
art. 35 d.P.R. 633/1972
Citato solo in richiamo all’obbligo di dichiarazione/comunicazione dei dati fiscali; non assume autonoma centralità nella decisione.
art. 36 d.P.R. 600/1973
Richiamato nel medesimo contesto degli obblighi di comunicazione fiscale.
art. 5 d.lgs. 242/1999
Richiamato per gli adempimenti connessi alle associazioni sportive dilettantistiche e ai relativi riconoscimenti/agevolazioni.
art. 90 L. 289/2002
Richiamato per il quadro normativo delle associazioni sportive dilettantistiche.
art. 1, commi 125-129, L. 124/2017
Citato nel quadro degli adempimenti delle associazioni sportive dilettantistiche.
art. 10 d.lgs. 36/2021
Richiamato per completezza nel quadro normativo delle associazioni sportive dilettantistiche.
artt. 5 e 6 d.lgs. 39/2021
Richiamati per completezza nel quadro normativo delle associazioni sportive dilettantistiche.
Massime di principio
- Per le associazioni non riconosciute, e in particolare per le associazioni sportive dilettantistiche salvo prova contraria, l’Amministrazione finanziaria può notificare gli atti e svolgere la verifica nei confronti del soggetto che risulti formalmente legale rappresentante.
- Se il soggetto destinatario della verifica afferma di non rivestire più la carica rappresentativa, incombe su di lui l’onere di dimostrarlo in modo inequivoco mediante la produzione della delibera o degli atti associativi che attestano la cessazione e il subentro del nuovo rappresentante.
- In assenza di pubblicità legale delle vicende rappresentative, la sola allegazione della cessazione o la partecipazione di altri soggetti alle attività associative non basta a escludere la legittimazione dell’Ufficio a operare nei confronti del rappresentante apparente o formalmente indicato.
- L’eventuale omessa comunicazione della variazione del legale rappresentante integra una violazione rilevante sul piano degli obblighi fiscali e non può essere opposta per invalidare la verifica eseguita nei confronti del soggetto che l’anagrafe tributaria indica come rappresentante.
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione è rilevante solo nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; una motivazione esistente e logicamente comprensibile non determina nullità per il solo fatto di essere contestata nel merito.
- Il giudice tributario non può porre a carico dell’Amministrazione un onere istruttorio sostitutivo della prova che la parte avrebbe dovuto fornire sulla propria effettiva cessazione dalla carica.
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