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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7763/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Peracchi impugnava la conferma della condanna per reati previsti dall'art. 217 I.f. (bancarotta): deduceva (1) errata applicazione dell'art. 217, comma 2 I.f., sostenendo che la documentazione contabile era stata distrutta dalla proprietaria dell'immobile durante lo sfratto a sua insaputa, per cui mancava la sua colpa; (2) errata applicazione dell'art. 217, comma 1 n. 4 I.f., sostenendo che non ricorreva la colpa grave per non aver richiesto tempestivamente il fallimento, avendo egli tentato di risollevare la società e trattandosi di debito inizialmente modesto poi aumentato per interessi e sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile la regola della "doppia conforme": primo e secondo grado formavano un unico blocco motivazionale congruente e sufficientemente argomentato, perciò la Corte non ha potuto rimettere in discussione la ricostruzione di merito. Sulle questioni di fatto i giudici di merito avevano motivato che il debito erariale era già lievitato fino a oltre 1.139.782,14 euro e che l'imputato era consapevole della situazione di decozione ancorché abbia sperato in un rilancio. Quanto alla sottrazione delle scritture contabili, benché non ritenuta necessariamente dolosa, la Corte ha ritenuto che la condotta negligente del Peracchi abbia creato le condizioni per la loro mancata corretta conservazione. Per tali ragioni i motivi di ricorso sono stati ritenuti aspecifici e manifestamente infondati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 217, legge fallimentare (I.f.)

    art. 217 commi 1 n. 4 e 2 I.f.

    Comma 1 n.4 punisce l'aggravamento del dissesto per mancata tempestiva richiesta di fallimento; la sussistenza del reato richiede colpa grave nella omissione, non il mero ritardo. Il comma 2 riguarda la sottrazione/distruzione delle scritture contabili: anche se non necessariamente dolosa, la distrazione può essere ricondotta a colpa dell'amministratore quando la sua condotta negligente ha creato le condizioni del fatto.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali (applicata nel caso di specie).

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 5, n. 28609/2017 e altre)

    Sez. 5, n. 28609 del 21/04/2017; Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018

    Principio secondo cui l'aggravamento del dissesto per mancata tempestiva richiesta di fallimento è punibile quando la scelta di non richiederlo derivi da colpa grave; la Corte richiama che non è necessario un ulteriore comportamento concorrente oltre al ritardo, ma la colpa grave deve risultare da una consapevole omissione.

Massime di principio

  • Se a primo e secondo grado le decisioni sono conformi e motivano coerentemente, la Cassazione limita il proprio esame alla legittimità della motivazione e non rivede i fatti: ricorsi generici o riproposizioni di fatto già valutati sono spesso inammissibili.
  • Nel caso di distruzione o mancata conservazione delle scritture contabili, l'imputato deve fornire elementi specifici e nuovi per escludere la propria colpa; l'attribuzione di responsabilità può fondarsi anche su omissioni di cura o disinteresse nell'organizzazione e tutela della documentazione.
  • La mancata tempestiva richiesta di fallimento è sanzionabile se il ritardo è frutto di colpa grave; non basta il semplice errore di valutazione o la speranza (anche errata) di risollevare la società, se dall'insieme degli elementi emerge consapevolezza dello stato irreversibile di dissesto.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale articolare censure specifiche di illegittimità della motivazione (logica, collegamento fra prove e conclusioni, violazione di norme), non limitarsi ad affermazioni assertive: altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche.
  • La valutazione del danno o dell'aggravamento del dissesto prende in considerazione anche l'effetto del tempo (interessi, sanzioni, accumulo di debiti): ciò rende più facile per l'accusa dimostrare l'imputabilità di un aggravamento conseguente a omissioni gestionali prolungate.

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