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Ordinanza

Ordinanza n. 32/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento in data 11.5.2022, notificato il 19.5.2022, con cui il Dirigente della Divisione Protezione civile del Comune di Torino ha diffidato la ricorrente ad adempiere alle prescrizioni contenute nell'ordinanza del Sindaco di Torino del 24.2.2022, n. 350, in relazione alla messa in sicurezza dell'immobile denominato “Villa Becker”.

Giustizia amministrativa202200853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida dirigenziale dell'11 maggio 2022 ad adempiere alle prescrizioni dell'ordinanza sindacale relativa alla messa in sicurezza di “Villa Becker”

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l'annullamento della diffida adottata dal Dirigente della Divisione Protezione civile del Comune di Torino e notificata il 19 maggio 2022, con la quale era stata intimata l'esecuzione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza sindacale del 24 febbraio 2022, n. 350, concernente la messa in sicurezza dell'immobile denominato “Villa Becker”. Dal testo dell'ordinanza istruttoria non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso né le contestazioni rivolte alla Soprintendenza.

La decisione

Il TAR, senza definire nel merito la domanda di annullamento, ha ritenuto necessario acquisire dalla pubblica amministrazione il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni ulteriore chiarimento o documento utile ai fini della decisione. L'ordine istruttorio è stato disposto per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, richiamando anche l'art. 1 c.p.a. e, quanto al deposito documentale e agli adempimenti dell'amministrazione, l'art. 2, comma 2, c.p.a., nonché gli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a. L'amministrazione dovrà adempiere entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Le spese non risultano regolate.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dell'ordine di deposito e degli adempimenti istruttori a carico dell'amministrazione.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.

  • art. 1 c.p.a.

    Richiamato in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base dell'ordine rivolto alla pubblica amministrazione di depositare il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e gli ulteriori chiarimenti o documenti utili.

Massime di principio

  • Nell'esercizio dei propri poteri istruttori, il giudice amministrativo può ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni documento o chiarimento utile alla decisione, fissando un termine per l'adempimento.
  • L'acquisizione istruttoria può essere disposta, anche prima della decisione di merito, per assicurare celerità, effettività e concentrazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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