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Sentenza

Sentenza n. 6185/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede Roma, depositata in data 7/7/2021 n. 8033.

Giustizia amministrativa202600854

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del TAR Lazio n. 8033/2021, relativa al pagamento delle spese di lite, del contributo unificato e degli interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionisti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 8033 del 7 luglio 2021, che aveva condannato il Ministero della Giustizia a dare esecuzione a un decreto della Corte d'Appello relativo al pagamento di somme in favore dei ricorrenti, quali difensori antistatari. Hanno dedotto che il Ministero aveva corrisposto le spese liquidate nel decreto presupposto e i relativi accessori, ma non aveva rimborsato il contributo unificato di 400 euro versato per il giudizio di ottemperanza, né le spese di lite e gli accessori liquidati dalla sentenza del TAR, né i relativi interessi legali. Dopo reiterati solleciti rimasti senza riscontro, hanno proposto ricorso ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a., chiedendo l'integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese del nuovo giudizio. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo procedibile la domanda perché la sentenza da eseguire era stata notificata all'Amministrazione il 20 luglio 2021 ed era ampiamente decorso il termine dilatorio. Sulla base della documentazione non contestata, ha accertato il mancato adempimento integrale del giudicato. Ha ritenuto non applicabile alla fattispecie la sospensione biennale delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, poiché il giudizio di ottemperanza definito dalla sentenza posta in esecuzione era ormai concluso e il nuovo giudizio era diretto ad assicurare l'esecuzione di un doppio giudicato. Ha riconosciuto dovuto il rimborso del contributo unificato quale obbligazione ex lege, anche in caso di compensazione delle spese, nonché il pagamento delle spese di lite e degli accessori liquidati nella sentenza ottemperanda. Ha inoltre riconosciuto gli interessi legali sulle spese di lite, decorrenti dal deposito della sentenza costituente titolo fino all'emissione del mandato di pagamento, in quanto il credito per le spese di lite è liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1282, comma 1, c.c. Il Ministero è stato onerato dell'esecuzione entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, da individuarsi dal Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con termine di novanta giorni per l'esecuzione. Le spese del giudizio sono state compensate, considerata la difesa personale dei ricorrenti e la ridotta complessità dell'attività processuale.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; nella fattispecie il ricorso è stato ritenuto procedibile, essendo decorso il termine dilatorio dalla notificazione della sentenza.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001

    decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La sospensione biennale delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza non è stata applicata a un giudizio diretto a dare esecuzione a un precedente giudicato di ottemperanza ormai definito.

  • art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Il contributo unificato deve essere rimborsato alla parte vittoriosa quale obbligazione ex lege, anche quando le spese di lite siano compensate; la restituzione non è rimessa alla potestà discrezionale del giudice.

  • art. 1282, comma 1, c.c.

    Il credito pecuniario per le spese di lite, quando è liquido ed esigibile, produce interessi di pieno diritto; gli interessi sono stati riconosciuti dal deposito della sentenza-titolo fino all'emissione del mandato di pagamento.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando il titolo giudiziale da eseguire è stato notificato all'amministrazione obbligata ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge.
  • Il contributo unificato sostenuto dalla parte vittoriosa costituisce un'obbligazione ex lege dell'amministrazione soccombente e deve essere rimborsato anche se le spese di lite sono compensate; tale rimborso non può essere oggetto di compensazione né essere escluso per mancanza di una specifica statuizione giudiziale.
  • Il credito per le spese di lite liquidate in una decisione giudiziale è liquido ed esigibile e produce interessi legali di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282, comma 1, c.c., decorrenti dal deposito della decisione costituente titolo fino al pagamento.
  • Quando l'amministrazione non esegue integralmente un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme residue entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successiva esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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