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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14732/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una selezione interna bandita nel 2007 da un'amministrazione pubblica per la progressione verticale del personale già in servizio. Due dipendenti inquadrati nella seconda area professionale hanno chiesto di essere inquadrati nella superiore area invocando lo scorrimento della graduatoria del concorso riservato agli interni, sostenendo che l'amministrazione avesse deciso di coprire posti vacanti e che il diniego allo scorrimento dovesse essere disapplicato. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo applicabili ai concorsi interni i principi sullo scorrimento delle graduatorie e ritenendo irrilevante la riforma del 2009 perché sopravvenuta rispetto al bando. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 416, comma 3, e 115 c.p.c., sostenendo che i lavoratori non avessero provato i presupposti per l'inquadramento superiore; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme sul nuovo regime delle progressioni verticali nel pubblico impiego, sostenendo che, per lo scorrimento, rilevassero le condizioni vigenti al momento della decisione di coprire il posto e non quelle esistenti al bando, e che comunque mancasse la necessaria autorizzazione all'assunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, assorbendo il primo. Ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, lo scorrimento della graduatoria non costituisce un diritto soggettivo degli idonei, ma presuppone una discrezionalità dell'amministrazione nella copertura del posto e, soprattutto, richiede il rispetto della normativa vigente al momento in cui lo scorrimento viene disposto. Poiché il d.lgs. n. 150 del 2009 ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2010, il principio del concorso pubblico con sola riserva entro il limite del 50% per il personale interno, e non ha previsto un regime transitorio di salvezza per le graduatorie di concorsi interni riservati banditi prima, la pretesa allo scorrimento non poteva essere accolta. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato le domande proposte in primo grado dai dipendenti. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito e ha condannato i controricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare il preteso mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dei lavoratori; la censura è stata assorbita

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla prova dei fatti posti a fondamento della domanda; censura assorbita

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in tema di valutazione della prova; censura assorbita

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • artt. 24 e 62 del d.lgs. n. 150 del 2009

    interpretati come norme che, in combinato con l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, dal 1 gennaio 2010 impongono per la copertura dei posti il concorso pubblico con sola riserva massima del 50% al personale interno

  • art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato come norma modificata dalla riforma del 2009, nel senso che le progressioni verticali tra aree non sono più riservate integralmente agli interni

  • art. 27, comma 1, n. 7, della legge n. 93 del 1983

    norma richiamata nel secondo motivo tra le disposizioni asseritamente violate

  • art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dal Ministero a sostegno della necessità del concorso pubblico

  • art. 4, comma 4, del d.l. n. 101/2013

    richiamato nel quadro normativo invocato dal ricorrente in tema di accesso al pubblico impiego

  • art. 1, commi 342 e 362, della l. n. 145 del 2018

    richiamati dal ricorrente nel complesso delle norme sopravvenute indicate a sostegno della censura

  • art. 97 Cost.

    richiamato come parametro del buon andamento e della necessità di assicurare l'accesso mediante concorso

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    utilizzato per richiamare precedenti conformi e la ricostruzione della vicenda

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    applicato per la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 97 c.p.c.

    richiamato per la condanna alle spese in solido dei controricorrenti per comunanza di interessi

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato lo scorrimento di una graduatoria non integra un diritto soggettivo automatico dell'idoneo, ma presuppone una preventiva scelta discrezionale dell'amministrazione di coprire il posto e il rispetto dei requisiti normativi vigenti al momento della decisione di utilizzare la graduatoria.
  • Quando interviene uno ius superveniens che modifica il regime di accesso o progressione nel pubblico impiego, la disciplina sopravvenuta si applica alla decisione amministrativa di copertura del posto se, al momento della sua adozione, non era ancora sorto un diritto soggettivo perfetto in capo agli interessati.
  • Le graduatorie relative a procedure interamente riservate al personale interno non possono essere utilizzate per lo scorrimento dopo l'entrata in vigore della riforma che impone, per la copertura dei posti, il concorso pubblico con sola riserva nei limiti previsti dalla legge, in assenza di una disciplina transitoria di salvaguardia.
  • Anche la posizione del vincitore di concorso pubblico resta subordinata alla permanenza dell'assetto organizzativo e normativo che giustifica il bando fino all'adozione della nomina; a maggior ragione, la tutela dell'idoneo in graduatoria è recessiva rispetto al sopravvenire di una normativa che restringe l'accesso.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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