Sentenza del 13/12/2022 n. 36479 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente impugnava gli avvisi di accertamento per l'anno 2014 relativi all'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA) pretese dalla Regione Lazio tramite Aeroporti di Roma Spa. Le censure principali riguardavano: illegittimità dell'imposta per contrasto con norme statali e comunitarie (Direttiva 2002/30/CE e D.Lgs. 13/2005); violazione dei principi costituzionali (art. 3, 53 e 119 Cost.) per l'addossamento del tributo solo ai vettori aerei pur con destinazione del gettito largamente alla fiscalità generale; mancata destinazione del gettito alle finalità ambientali previste dalla L. 342/2000; nullità degli avvisi per carenza di motivazione e di indicazioni procedimentali; applicazione indebita del contributo unificato raddoppiato in sede d'appello.
La decisione
La Corte accoglie soltanto il primo motivo relativo all'impiego del contributo unificato raddoppiato: ha dichiarato che la previsione del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater (come modificato dalla L. n. 228/2012) non è applicabile ai giudizi tributari, e quindi ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a quell'aspetto; ha deciso nel merito che non sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo in appello. Tutti gli altri motivi sono stati respinti: la Corte ha ritenuto legittima l'IRESA istituita dalla Regione Lazio (tributo proprio regionale), valide le motivazioni degli avvisi ai sensi dello Statuto del contribuente (L. 212/2000, art. 7), infondati i rilievi di contrasto con la Direttiva 2002/30/CE e con le norme costituzionali richiamate, e non applicabile retroattivamente il limite tariffario statale anteriore; le spese sono compensate.
Norme richiamate
L. 21 novembre 2000, n. 342, artt. 90-92
Istituiva l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili e indicava finalità e destinatari del gettito; la Corte ricorda che il legislatore statale originario prevedeva finalità ambientali ma che la natura e i parametri possono essere ridefiniti dalla disciplina regionale una volta trasformata l'imposta in tributo proprio.
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8
Ha trasformato l'IRESA in tributo proprio regionale dal 1.1.2013, attribuendo alle Regioni ampia discrezionalità nel definire presupposto, soggetti passivi, misure e destinazione del gettito entro i limiti fissati dallo Stato.
L.R. Lazio 29 aprile 2013, n. 2, art. 5
Norma regionale con cui la Regione Lazio ha istituito l'IRESA come tributo proprio, individuandone presupposto, soggetti passivi, tariffe e destinazione (10% ad indennizzi); la Corte ritiene tale modello conforme alla trasformazione in tributo proprio e quindi legittimo entro i limiti statali.
D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 13, comma 15‑bis (conv. L. 21 febbraio 2014, n. 9)
Ha fissato un valore massimo dei parametri IRESA (0,50 euro) per evitare distorsioni concorrenziali fra scali; la Corte osserva che detto limite non retroagisce e ha efficacia dal momento stabilito dal legislatore.
L.R. Lazio n. 11/2015, art. 2
Atterramento delle tariffe regionali ai limiti statali a decorrere dal 22/2/2014; la Corte richiama la data di efficacia fissata come discrimine temporale rispetto all'irretroattività.
Direttiva 2002/30/CE (abrogata poi dal Regolamento 598/2014)
p.1.4 Allegato II e artt. 4-5
La Direttiva elenca misure possibili per contenere il rumore (incluse tariffe/penalità) ma non impone in modo vincolante l'introduzione di imposte; non è norma autoesecutiva che obblighi a un determinato assetto impositivo e quindi non impone la rimessione pregiudiziale nel caso concreto (acte claire).
D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 13
attuazione Direttiva 2002/30/CE
Atto di recepimento che ha dato al legislatore nazionale margini di scelta sulle misure da adottare; non obbliga le Regioni ad un preciso schema impositivo prima di introdurre tributi.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Norma che prevede il contributo unificato raddoppiato in certe ipotesi processuali civilistiche; la Corte afferma che quella previsione non è applicabile ai giudizi tributari e quindi non poteva essere imposta alla ricorrente.
L. 11 dicembre 2012, n. 228
art. 1 (modifiche al contributo unificato)
Ha introdotto profili sanzionatori/contributivi civili; la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che limita l'applicazione di tali misure al processo civile escludendole dal processo tributario.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
Imposizione dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi: la Corte ritiene che gli avvisi contestati contenevano motivazione sufficiente ai sensi dell'art. 7 e che eventuali omissioni formali non hanno concretamente leso il diritto di difesa.
L. 4 agosto 2017, n. 124 / richiamo a giurisprudenza Corte Costituzionale
Richiamate le pronunce della Corte Costituzionale (es. n. 13/2015 e n. 18/2013) che hanno già valutato il regime di IRESA e la competenza legislativa, confermando margini di discrezionalità regionale.
Massime di principio
- Quando un tributo viene trasformato in 'tributo proprio' regionale (per effetto di norme statali di riorganizzazione), la Regione dispone di ampia discrezionalità nell'individuare presupposto, soggetti passivi, tariffe e destinazione del gettito, purché nel rispetto dei limiti e dei principi costituzionali e delle eventuali restrizioni statali (es. limiti tariffari).
- La qualificazione della finalità ambientale come 'extrafiscale' o meramente 'connessa' alla destinazione del gettito non impedisce, di per sé, la sussistenza dell'obbligazione tributaria: la mancata destinazione successiva del gettito non invalida automaticamente l'imposizione e può rilevare piuttosto sul piano politico/amministrativo e contabile.
- La Direttiva 2002/30/CE (e il relativo recepimento) elenca possibili misure per la gestione del rumore aeroportuale ma non costituisce una norma dettagliata e autoesecutiva che obblighi lo Stato o le Regioni a adottare uno specifico schema impositivo; pertanto la sua 'pertinenza' non impone necessariamente la rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia se l'interpretazione è chiara (acte clair).
- In materia tributaria le omissioni meramente formali nell'avviso di accertamento (mancata indicazione di alcuni riferimenti procedimentali) non comportano nullità se la motivazione contiene comunque gli elementi fattuali e giuridici necessari a consentire al contribuente di comprendere l'atto e difendersi efficacemente, ai sensi dell'art. 7 Statuto del contribuente.
- L'applicazione di misure sanzionatorie o contributive previste per il processo civile (es. contributo unificato raddoppiato) non si estende automaticamente ai giudizi tributari: occorre verificare la specifica disciplina di settore e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
- Il principio di irretroattività delle norme tributarie vale anche rispetto a limiti tariffari statali introdotti successivamente: una modifica normativa che fissi un limite non può essere fatta decorrere retroattivamente salvo espresso intervento del legislatore che lo disponga.
- La valutazione di congruità e ragionevolezza dei parametri impositivi in tributi ambientali può includere indici non strettamente reddituali (es. numero di decolli, peso e classe degli aeromobili, livelli sonori) purché non arbitrarî e riconducibili a una capacità contributiva ragionevole.
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