Cassazione Penale, Sentenza n. 7189/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha ritenuto il ricorso straordinario fondato: ha accertato l'omesso esame del secondo atto di ricorso (avv. Caterino), ha revocato la sentenza della Corte di Cassazione n.15738/2023 e ha disposto l'apertura della fase rescissoria, fissando l'udienza per la trattazione dell'originario ricorso per cassazione il 3 luglio 2024.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen.: si deduce un "errore percettivo" nel giudizio di legittimità perché la Corte di Cassazione avrebbe esaminato solo uno dei due atti di impugnazione per cassazione (quello a firma dell'avv. Salvino Mondello) tralasciando l'altro atto (a firma dell'avv. Caterina Caterino), con omissione dell'esame di un motivo significativo e potenzialmente decisivo.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Strumento straordinario volto a porre rimedio all'errore di fatto 'percettivo' o alla supposizione di fatti inesistenti; applicabile quando una decisione è fondata su fatto incontrovertibilmente escluso o quando è omesso l'esame di un motivo decisivo per mera svista.
Sez. U. n.16103 del 27.3.2002 (giurisprudenza)
Sez. U. n.16103 del 27.3.2002
Precisazione giurisprudenziale sul perimetro dell'art. 625-bis: il rimedio opera per correggere 'sviamenti' del giudizio derivanti da errore percettivo; introduce anche la possibilità di una procedura bifasica (immediata revoca e, se necessario, nuovo giudizio con udienza) per garantire il contraddittorio.
Sez. VI n.20093/2003 (rv 225247)
Sez. VI n.20093/2003, rv 225247
Conferma la necessità, quando l'errore percettivo impone il riesame di motivi omessi, di procedere alla caducazione della decisione viziata e, se occorre, celebrare un nuovo giudizio nell'udienza pubblica o in camera di consiglio per assicurare la corretta valutazione delle doglianze.
Massime di principio
- Il rimedio straordinario ex art. 625-bis è ammissibile quando emerge un errore di fatto 'percettivo' chiaramente identificabile, ad esempio l'omesso esame di un atto o di un motivo di impugnazione presentato tempestivamente.
- L'errore di omissione dell'esame di un motivo va valutato non solo in termini di 'decisività' attuale ma anche di 'potenziale decisività', cioè della possibile incidenza sul percorso decisionale della Corte di Cassazione.
- La procedura per correggere l'errore può essere bifasica: revoca immediata della decisione viziata e, se necessario, celebrazione di un nuovo giudizio (udienza pubblica o camera di consiglio) per garantire il contraddittorio.
- Il ricorso straordinario deve essere tempestivo e limitato alla portata rescindente; se accolto, porta alla riapertura del giudizio di legittimità affinché siano valutati i motivi originariamente omessi.
- In situazioni simili è essenziale documentare con precisione l'esistenza e la tempestività degli atti o motivi non esaminati per dimostrare l'errore percettivo e la rilevanza della loro omissione.
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