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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27380/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati nel settore scolastico per lo svolgimento di funzioni di collaboratore scolastico o docente. La lavoratrice ha chiesto la condanna del Ministero al risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine e al riconoscimento delle differenze retributive conseguenti alla progressione stipendiale prevista per i docenti di ruolo, oltre alla ricostruzione di carriera con computo dei periodi pre-ruolo. La Corte d'appello ha rigettato l'appello ritenendo che l'avvenuta immissione in ruolo avesse già sanzionato l'abuso e riparato le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in assenza di specifiche allegazioni di danni ulteriori; ha inoltre escluso che vi fossero allegazioni sufficienti per fondare il diritto alla ricostruzione di carriera e alle differenze stipendiali. In cassazione la ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo sulla statuizione relativa al contributo unificato; violazione della direttiva 1999/70/CEE e del principio di non discriminazione; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e art. 111 Cost. sulle domande di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sulle differenze retributive; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che la propria abilitazione all'insegnamento risultava dagli atti e non era contestata; violazione degli artt. 3, 24 e 36 Cost. per asserito diniego di giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato discende direttamente dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 e non è resa contraddittoria dalla diversa formula usata sulle spese. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi per assoluto difetto di specificità: le presunte discrasie nella sentenza impugnata sono state qualificate come errori materiali o refusi irrilevanti; inoltre la ricorrente non ha trascritto né localizzato adeguatamente gli atti processuali necessari a dimostrare l'omessa pronuncia o l'errore denunciato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per mancata difesa del Ministero; è stato però disposto l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • direttiva 1999/70/CEE

    richiamata dalla ricorrente in tema di abuso nella reiterazione dei contratti a termine e divieto di discriminazione

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia è deducibile solo se la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e sia specificamente riportata nel ricorso per cassazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a fondamento della censura di omessa pronuncia/diniego di giustizia

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati a sostegno della censura di erronea valutazione del materiale probatorio

  • artt. 3, 24 e 36 Cost.

    richiamati dalla ricorrente a fondamento della doglianza di diniego di giustizia e violazione di eguaglianza, difesa e retribuzione proporzionata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la debenza dell'ulteriore importo pari al contributo unificato è collegata ex lege al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nel tema dell'onere di allegazione e prova, in particolare per sostenere le censure sull'insufficienza delle allegazioni

  • Cass. 18/07/2019, n. 19437

    l'errore nel nome della parte è irrilevante se l'intestazione della sentenza consente di identificarne chiaramente le parti

  • Cass. 4/07/2014, n. 15367

    per dedurre l'omessa pronuncia in cassazione occorre l'indicazione puntuale degli atti e delle domande, senza rinvii generici agli atti di merito

Massime di principio

  • La condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 dipende dalla natura processuale dell'esito dell'impugnazione e non è incompatibile con la compensazione delle spese per reciproca soccombenza.
  • Il vizio di omessa pronuncia è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica in modo specifico, trascrive o almeno localizza gli atti in cui la domanda o eccezione era stata ritualmente proposta, così da consentire il controllo ex actis; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Le mere discrasie materiali della sentenza impugnata, ove non incidano sull'identificazione delle parti o sulla comprensione della decisione, non integrano di per sé un vizio idoneo a cassare la pronuncia.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il giudice di legittimità non è tenuto a ricercare autonomamente negli atti di merito i fatti o le domande posti a fondamento delle censure.
  • La censura di violazione delle regole sulla prova e sulla valutazione del materiale istruttorio non è ammissibile se si risolve in affermazioni generiche o in contestazioni prive di specifica correlazione con la motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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