Cassazione Civile, Ordinanza n. 27380/2021 del 08/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati nel settore scolastico per lo svolgimento di funzioni di collaboratore scolastico o docente. La lavoratrice ha chiesto la condanna del Ministero al risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine e al riconoscimento delle differenze retributive conseguenti alla progressione stipendiale prevista per i docenti di ruolo, oltre alla ricostruzione di carriera con computo dei periodi pre-ruolo. La Corte d'appello ha rigettato l'appello ritenendo che l'avvenuta immissione in ruolo avesse già sanzionato l'abuso e riparato le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in assenza di specifiche allegazioni di danni ulteriori; ha inoltre escluso che vi fossero allegazioni sufficienti per fondare il diritto alla ricostruzione di carriera e alle differenze stipendiali. In cassazione la ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo sulla statuizione relativa al contributo unificato; violazione della direttiva 1999/70/CEE e del principio di non discriminazione; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e art. 111 Cost. sulle domande di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sulle differenze retributive; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che la propria abilitazione all'insegnamento risultava dagli atti e non era contestata; violazione degli artt. 3, 24 e 36 Cost. per asserito diniego di giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato discende direttamente dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 e non è resa contraddittoria dalla diversa formula usata sulle spese. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi per assoluto difetto di specificità: le presunte discrasie nella sentenza impugnata sono state qualificate come errori materiali o refusi irrilevanti; inoltre la ricorrente non ha trascritto né localizzato adeguatamente gli atti processuali necessari a dimostrare l'omessa pronuncia o l'errore denunciato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per mancata difesa del Ministero; è stato però disposto l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
direttiva 1999/70/CEE
richiamata dalla ricorrente in tema di abuso nella reiterazione dei contratti a termine e divieto di discriminazione
art. 112 c.p.c.
l'omessa pronuncia è deducibile solo se la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e sia specificamente riportata nel ricorso per cassazione
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a fondamento della censura di omessa pronuncia/diniego di giustizia
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati a sostegno della censura di erronea valutazione del materiale probatorio
artt. 3, 24 e 36 Cost.
richiamati dalla ricorrente a fondamento della doglianza di diniego di giustizia e violazione di eguaglianza, difesa e retribuzione proporzionata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la debenza dell'ulteriore importo pari al contributo unificato è collegata ex lege al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto
art. 2697 c.c.
richiamato indirettamente nel tema dell'onere di allegazione e prova, in particolare per sostenere le censure sull'insufficienza delle allegazioni
Cass. 18/07/2019, n. 19437
l'errore nel nome della parte è irrilevante se l'intestazione della sentenza consente di identificarne chiaramente le parti
Cass. 4/07/2014, n. 15367
per dedurre l'omessa pronuncia in cassazione occorre l'indicazione puntuale degli atti e delle domande, senza rinvii generici agli atti di merito
Massime di principio
- La condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 dipende dalla natura processuale dell'esito dell'impugnazione e non è incompatibile con la compensazione delle spese per reciproca soccombenza.
- Il vizio di omessa pronuncia è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica in modo specifico, trascrive o almeno localizza gli atti in cui la domanda o eccezione era stata ritualmente proposta, così da consentire il controllo ex actis; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Le mere discrasie materiali della sentenza impugnata, ove non incidano sull'identificazione delle parti o sulla comprensione della decisione, non integrano di per sé un vizio idoneo a cassare la pronuncia.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il giudice di legittimità non è tenuto a ricercare autonomamente negli atti di merito i fatti o le domande posti a fondamento delle censure.
- La censura di violazione delle regole sulla prova e sulla valutazione del materiale istruttorio non è ammissibile se si risolve in affermazioni generiche o in contestazioni prive di specifica correlazione con la motivazione impugnata.
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