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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-366/21

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 dicembre 2022. — Maxime Picard contro Commissione europea. — Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Pensione – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Riforma dell’anno 2014 – Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 – Allegato XIII di tale Statuto – Articolo 21, secondo comma, e articolo 22, paragrafo 1, secondo comma – Misure transitorie relative al coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione e all’età pensionabile – Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea – Allegato – Articolo 1, paragrafo 1 – Applicazione per analogia di tali misure transitorie agli altri agenti in servizio al 31 dicembre 2013 – Firma di un nuovo contratto di agente contrattuale – Atto lesivo – Tutela giurisdizionale effettiva. — Causa C-366/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla la sentenza del Tribunale che aveva negato a un agente contrattuale il beneficio delle misure transitorie pensionistiche introdotte dalla riforma del 2014. Secondo la Corte, ciò che rileva non è la continuità funzionale del rapporto di lavoro, ma il fatto che l’agente fosse stato assunto prima del 31 dicembre 2013 e avesse continuato a contribuire senza interruzione al regime pensionistico dell’Unione. La risposta del PMO del 4 gennaio 2016 era quindi un atto lesivo e il ricorso era ricevibile.

Impugnazione su regime pensionistico degli agenti contrattuali: portata delle misure transitorie della riforma del 2014 quando, dopo il 31 dicembre 2013, un agente firma un nuovo contratto con cambio di gruppo di funzioni.

La questione giuridica

Se l’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del regime applicabile agli altri agenti (RAA), che estende per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013 le misure transitorie degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto, debba essere interpretato nel senso che la perdita del beneficio di tali misure dipende dalla firma di un nuovo contratto dopo il 31 dicembre 2013 e, in particolare, dalla continuità funzionale del rapporto di lavoro, oppure dal mantenimento dell’iscrizione e della contribuzione al regime pensionistico dell’Unione.

Principio di diritto

L’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA va interpretato nel senso che le misure transitorie dell’allegato XIII dello Statuto sul coefficiente annuo di maturazione e sull’età pensionabile si applicano per analogia agli agenti contrattuali assunti al più tardi il 31 dicembre 2013 che, pur avendo firmato dopo tale data un nuovo contratto con l’amministrazione dell’Unione e anche se il nuovo contratto comporta un cambiamento sostanziale delle funzioni o del gruppo di funzioni, abbiano mantenuto senza interruzione la contribuzione al regime pensionistico dell’Unione; non è invece decisiva la continuità funzionale del rapporto di lavoro. La risposta amministrativa che comunica in modo vincolante l’inapplicabilità delle misure transitorie costituisce un atto lesivo impugnabile, poiché altrimenti l’interessato sarebbe privato di tutela giurisdizionale effettiva.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013
  • Allegato XIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 77, primo, secondo e quinto comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 83, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)
  • Articolo 8, primo comma, del RAA
  • Articolo 39, paragrafo 1, del RAA
  • Articolo 86, paragrafo 2, del RAA
  • Articolo 109, paragrafo 1, del RAA
  • Articolo 117 del RAA
  • Allegato del RAA
  • Articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA
  • Articolo 21, secondo comma, dell’allegato XIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato XIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Considerando 29 del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013
  • Articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013

Misure transitorie pensionistiche per gli agenti contrattuali dopo la riforma del 2014

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da un agente contrattuale della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva escluso l’applicazione, alla sua situazione, delle misure transitorie pensionistiche introdotte dalla riforma del 2014. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA, che estende per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013 le misure transitorie previste per i funzionari dagli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto.

Contesto normativo

Lo Statuto, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013, ha innalzato l’età pensionabile da 63 a 66 anni e ridotto il coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione dall’1,9% all’1,8%. L’allegato XIII dello Statuto ha però previsto norme transitorie per i funzionari entrati in servizio in un determinato periodo, mantenendo in certi casi il precedente regime più favorevole.

Per gli altri agenti, il RAA rinvia al regime pensionistico dello Statuto e, tramite l’articolo 1, paragrafo 1, del suo allegato, stabilisce che gli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto si applicano per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013. Rilevano inoltre l’articolo 39, paragrafo 1, e l’articolo 109, paragrafo 1, del RAA, che rinviano al regime pensionistico dello Statuto, e l’articolo 117 del RAA, che rende applicabili per analogia le regole sui mezzi di ricorso.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente era stato assunto dalla Commissione il 1° luglio 2008 come agente contrattuale. Dopo vari rinnovi, il suo contratto era divenuto a tempo indeterminato. Nel 2014, dopo l’entrata in vigore della riforma, gli era stato proposto un nuovo contratto, sempre a tempo indeterminato, ma con inquadramento in un diverso gruppo di funzioni, con effetto dal 1° giugno 2014.

Nel 2016 il ricorrente ha chiesto chiarimenti al PMO sugli effetti del cambio contrattuale sui suoi diritti a pensione. Il PMO gli ha risposto che, a causa del nuovo contratto, la sua età pensionabile normale era passata a 66 anni e il coefficiente annuo di maturazione all’1,8% a decorrere dal 1° giugno 2014. Il ricorrente ha presentato reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto; il reclamo è stato respinto dalla Commissione.

Decisione del Tribunale

Il Tribunale aveva respinto il ricorso ritenendo che il nuovo contratto avesse interrotto la continuità del rapporto di lavoro rilevante ai fini dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA. Secondo il Tribunale, le misure transitorie si applicano solo agli altri agenti che restano in servizio in base allo stesso rapporto o, se firmano un nuovo contratto, continuano sostanzialmente a svolgere le stesse funzioni senza rottura della continuità funzionale.

Esame della ricevibilità dell’impugnazione

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Ritiene che l’impugnazione identifichi con sufficiente precisione il punto della sentenza impugnata contestato e gli errori di diritto dedotti, così da consentire il controllo di legittimità richiesto dagli articoli 168 e 169 del regolamento di procedura.

Interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA

Nel merito, la Corte censura il Tribunale per aver collegato l’applicazione delle misure transitorie alla continuità funzionale del rapporto di lavoro. La Corte osserva che la formulazione "per analogia" non consente, da sola, di delimitare in modo preciso la platea dei beneficiari dopo una modifica del rapporto di lavoro; occorre quindi interpretare la norma alla luce del contesto e degli obiettivi della riforma.

Il considerando 29 del regolamento n. 1023/2013 mostra che il legislatore ha voluto introdurre disposizioni transitorie per un’applicazione graduale delle nuove regole, rispettando i diritti acquisiti e le legittime aspettative del personale assunto prima dell’entrata in vigore della riforma. Tale finalità riguarda l’intero personale dell’Unione, non soltanto i funzionari.

La Corte valorizza anche il fatto che il regime pensionistico dell’Unione è comune a funzionari e altri agenti e che, ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 2, dello Statuto, i contributi pensionistici sono versati anche dagli altri agenti alle condizioni previste dal rinvio del RAA allo Statuto. Ne deriva che, ai fini delle disposizioni transitorie, un agente contrattuale che sia stato assunto prima del 31 dicembre 2013 e abbia continuato a contribuire senza interruzione al regime pensionistico si trova in una situazione analoga a quella di un funzionario che, pur avendo subito una modifica delle funzioni dopo tale data, conserva il beneficio delle misure transitorie.

Errore di diritto del Tribunale

La Corte afferma quindi che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che, per beneficiare delle misure transitorie, il nuovo contratto dell’agente non dovesse comportare modifiche sostanziali delle funzioni e non dovesse interrompere la continuità funzionale del rapporto di lavoro. Il criterio decisivo è invece la continuità della contribuzione al regime pensionistico dell’Unione, in un quadro interpretato alla luce della tutela dei diritti acquisiti e delle aspettative legittime.

Ricevibilità del ricorso di primo grado e tutela giurisdizionale effettiva

La Corte esamina poi l’eccezione di irricevibilità originariamente sollevata dalla Commissione dinanzi al Tribunale. Stabilisce che la risposta del PMO del 4 gennaio 2016 non era un mero messaggio informativo: pur contenendo un avviso di natura formale, essa affermava in modo preciso che i diritti pensionistici del ricorrente erano cambiati per effetto del nuovo contratto e che, quindi, non poteva beneficiare delle misure transitorie.

Tale atto produce effetti giuridici diretti e immediati sulla posizione dell’interessato, perché incide sulla determinazione dell’età pensionabile e del coefficiente di maturazione applicabili. La Corte aggiunge che attendere la decisione finale al momento del pensionamento priverebbe il ricorrente di una tutela giurisdizionale effettiva, rendendo impossibile contestare tempestivamente la perdita del beneficio transitorio.

Decisione finale e dispositivo

La Corte accoglie l’impugnazione, annulla la sentenza del Tribunale e, decidendo definitivamente sulla controversia, annulla anche la risposta del 4 gennaio 2016 e la decisione di rigetto del reclamo del 25 luglio 2016. Condanna la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal ricorrente in primo e secondo grado.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA, l’applicazione per analogia agli altri agenti delle misure transitorie pensionistiche previste per i funzionari dipende dall’assunzione al più tardi al 31 dicembre 2013 e dalla continuità della contribuzione al regime pensionistico dell’Unione; la firma di un nuovo contratto dopo tale data non fa perdere automaticamente il beneficio delle misure transitorie, anche se comporta un cambiamento sostanziale delle funzioni. Inoltre, un atto amministrativo che comunica in modo sostanzialmente vincolante l’inapplicabilità di tali misure costituisce un atto lesivo impugnabile.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeapensioni del personale dell’unioneagenti contrattualiatti lesivi e ricevibilità del ricorsotutela giurisdizionale effettiva

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