Corte di giustizia, Sentenza C-311/21
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 dicembre 2022. — CM contro TimePartner Personalmanagement GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Occupazione e politica sociale – Lavoro tramite agenzia interinale – Direttiva 2008/104/CE – Articolo 5 – Principio della parità di trattamento – Necessità di garantire, in caso di deroga a tale principio, la protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale – Contratto collettivo che prevede una retribuzione inferiore a quella del personale direttamente impiegato dall’impresa utilizzatrice – Tutela giurisdizionale effettiva – Controllo giurisdizionale. — Causa C-311/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/104 sul lavoro tramite agenzia interinale, chiarendo come possano operare le deroghe contrattuali al principio di parità di trattamento. Stabilisce che la "protezione globale" non comporta uno standard aggiuntivo astratto, ma richiede compensazioni concrete per gli svantaggi introdotti dal contratto collettivo. La Corte afferma inoltre che il controllo del giudice nazionale sulla conformità dei contratti collettivi alla direttiva deve essere effettivo.
Lavoro tramite agenzia interinale: condizioni di validità delle deroghe contrattuali al principio di parità di trattamento e controllo giurisdizionale sulla "protezione globale" dei lavoratori interinali.
La questione giuridica
Se l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/104/CE, quando consente ai contratti collettivi di derogare al principio di parità di trattamento, imponga: (i) di considerare una tutela speciale dei lavoratori interinali più elevata rispetto a quella generale prevista per tutti i lavoratori; (ii) di verificare in concreto, caso per caso, che le deroghe siano compensate da vantaggi tali da garantire la protezione globale; (iii) che tale protezione richieda un contratto a tempo indeterminato con l’agenzia; (iv) che il legislatore nazionale debba fissare condizioni e criteri dettagliati per le parti sociali; (v) che i contratti collettivi siano soggetti a sindacato giurisdizionale effettivo.
Principio di diritto
L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/104/CE non richiede una tutela "speciale" dei lavoratori interinali superiore agli standard generali previsti per tutti i lavoratori; impone però che, quando un contratto collettivo deroghi alla parità di trattamento, esso attribuisca vantaggi compensativi idonei a neutralizzare lo svantaggio subito e ciò va verificato in concreto confrontando le condizioni del lavoratore interinale con quelle dei dipendenti diretti dell’impresa utilizzatrice. Tale protezione globale non presuppone un contratto a tempo indeterminato, non obbliga lo Stato membro a dettare in dettaglio i criteri per la contrattazione collettiva, ma esige che i contratti collettivi siano effettivamente sindacabili dal giudice nazionale per verificarne la conformità alla direttiva.
Norme richiamate
- Direttiva 2008/104/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 28
- TFUE, articolo 152
- Regolamento di procedura della Corte di giustizia, articolo 83
Lavoro tramite agenzia interinale: deroghe contrattuali alla parità di trattamento e protezione globale dei lavoratori
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht in una controversia tra una lavoratrice interinale e la sua agenzia di somministrazione, relativa alla differenza di retribuzione rispetto ai dipendenti dell’impresa utilizzatrice. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 5 della direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale, in particolare il paragrafo 3, che consente talune deroghe tramite contratti collettivi purché sia rispettata la "protezione globale" dei lavoratori interinali.
Contesto normativo dell'Unione
La direttiva 2008/104/CE mira, ai sensi dell’articolo 2, a garantire la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale e a migliorare la qualità di tale forma di lavoro nel rispetto del principio di parità di trattamento. Il suo articolo 3, paragrafo 1, lettera f), definisce le "condizioni di base di lavoro e d’occupazione" come comprendenti, tra l’altro, orario di lavoro, straordinari, pause, riposi, lavoro notturno, ferie, giorni festivi e retribuzione.
L’articolo 5, paragrafo 1, sancisce la regola generale secondo cui tali condizioni devono essere almeno identiche a quelle applicabili ai lavoratori direttamente impiegati dall’impresa utilizzatrice. Il paragrafo 3 consente tuttavia, dopo consultazione delle parti sociali, di mantenere o concludere contratti collettivi che prevedano modalità alternative, diverse dalla parità di trattamento, a condizione che siano rispettate la protezione globale dei lavoratori interinali e la normativa dell’Unione. Richiamati anche i considerando 10, 11, 12, 16 e 19 della direttiva, oltre all’articolo 9 sui requisiti minimi e all’articolo 11 sull’attuazione.
Diritto nazionale rilevante e fatti principali
Nel caso di specie, CM aveva lavorato tra gennaio e aprile 2017 presso un’impresa del commercio al dettaglio, percependo 9,23 euro lordi orari, mentre i dipendenti comparabili dell’impresa utilizzatrice erano retribuiti 13,64 euro lordi orari. La differenza era giustificata da un contratto collettivo applicabile ai lavoratori interinali, che derogava al principio di parità di trattamento previsto dall’AÜG tedesca, sia nella versione previgente sia in quella entrata in vigore il 1º aprile 2017.
CM chiedeva il pagamento della differenza retributiva, sostenendo che la normativa tedesca e il contratto collettivo non fossero conformi all’articolo 5 della direttiva 2008/104. I giudici di merito avevano respinto la domanda; il Bundesarbeitsgericht ha quindi sottoposto alla Corte cinque questioni pregiudiziali.
Prima questione: significato di "protezione globale"
La Corte chiarisce che la nozione di "protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale" non implica un livello di tutela specificamente maggiore rispetto a quello già previsto, per i lavoratori in generale, dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione in materia di condizioni di base di lavoro e d’occupazione.
Tuttavia, se le parti sociali introducono, mediante contratto collettivo, una differenza di trattamento a danno dei lavoratori interinali, il contratto deve attribuire loro vantaggi compensativi in termini di condizioni di base di lavoro e d’occupazione tali da neutralizzare lo svantaggio subito. La protezione globale, quindi, non è un concetto astratto di tutela rafforzata, ma un criterio di compensazione concreta rispetto alla deroga consentita.
Seconda questione, lettera a): controllo astratto o concreto
La Corte afferma che il rispetto dell’obbligo di protezione globale deve essere valutato in concreto, non in astratto. Il giudice nazionale deve comparare, per uno specifico lavoro, le condizioni di base applicabili ai lavoratori direttamente impiegati dall’impresa utilizzatrice con quelle applicabili ai lavoratori interinali, per verificare se i vantaggi compensativi previsti dal contratto collettivo controbilancino effettivamente la differenza di trattamento.
La verifica richiede quindi tre passaggi:
- individuare le condizioni che sarebbero applicabili se il lavoratore interinale fosse assunto direttamente dall’utilizzatrice;
- confrontarle con quelle fissate dal contratto collettivo applicato al lavoratore interinale;
- valutare se i benefici compensativi siano idonei a neutralizzare lo svantaggio.
Seconda questione, lettera b): contratto a tempo indeterminato
La Corte esclude che la protezione globale ex articolo 5, paragrafo 3, richieda necessariamente un contratto di lavoro a tempo indeterminato tra agenzia e lavoratore interinale. Tale requisito è previsto solo dall’articolo 5, paragrafo 2, che disciplina la diversa ipotesi della deroga retributiva per i lavoratori interinali a tempo indeterminato che siano retribuiti tra una missione e l’altra.
Per il paragrafo 3, invece, la deroga può riguardare qualsiasi lavoratore interinale, a tempo determinato o indeterminato, purché il contratto collettivo assicuri nel caso concreto una protezione globale adeguata. Per i lavoratori a tempo determinato, la Corte osserva che il vantaggio compensativo deve essere sostanziale.
Terza questione: obblighi del legislatore nazionale
La Corte afferma che l’articolo 5, paragrafo 3, non obbliga il legislatore nazionale a predeterminare condizioni e criteri dettagliati per garantire la protezione globale, quando lo Stato membro consenta alle parti sociali di stipulare contratti collettivi derogatori.
Gli Stati membri conservano una certa libertà di attuazione ai sensi dell’articolo 288 TFUE e dell’autonomia collettiva riconosciuta dalla direttiva stessa e dall’articolo 28 della Carta. Ciò non esonera però gli Stati membri dall’obbligo di assicurare, con misure adeguate, l’effettività della direttiva e il rispetto della protezione globale da parte delle parti sociali.
Quinta questione: controllo giurisdizionale effettivo
La Corte afferma che i contratti collettivi che derogano al principio di parità di trattamento devono poter essere sottoposti a un controllo giurisdizionale effettivo. L’autonomia delle parti sociali, richiamata anche dall’articolo 152 TFUE e dal considerando 19 della direttiva, è ampia ma non illimitata: deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione.
Spetta quindi al giudice nazionale verificare se il contratto collettivo garantisca davvero la protezione globale dei lavoratori interinali, in particolare accertando l’esistenza di vantaggi compensativi adeguati. Il controllo giurisdizionale non può essere escluso né eccessivamente limitato.
Dispositivo
La Corte dichiara, in sintesi, che:
- la protezione globale non richiede una tutela speciale superiore a quella generale;
- la verifica va fatta in concreto, comparando le condizioni del lavoratore interinale con quelle dei dipendenti diretti;
- non è necessario un contratto a tempo indeterminato;
- il legislatore nazionale non deve fissare criteri dettagliati per le parti sociali;
- i contratti collettivi derogatori devono essere soggetti a controllo giurisdizionale effettivo.
Portata pratica per gli operatori
La pronuncia è rilevante per la contrattazione collettiva nel lavoro somministrato e per il contenzioso sulla retribuzione dei lavoratori interinali. Essa impone ai giudici nazionali di non limitarsi alla validità formale della deroga collettiva, ma di verificare se, nel caso concreto, il sistema complessivo di trattamento compensi realmente il sacrificio imposto al lavoratore interinale rispetto ai dipendenti dell’utilizzatore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 15 dic 2022Corte di giustizia, Sentenza C-40/20
- Sentenza · 15 dic 2022Corte di giustizia, Sentenza C-470/20
- Sentenza · 15 dic 2022Corte di giustizia, Sentenza C-88/21
- Sentenza · 15 dic 2022Corte di giustizia, Sentenza C-366/21
- Sentenza · 15 dic 2022Corte di giustizia, Sentenza C-577/21
- Sentenza · 15 dic 2022Corte di giustizia, Sentenza C-753/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →