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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-470/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 dicembre 2022. — AS Veejaam e OÜ Espo contro AS Elering. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Sostegno alle energie rinnovabili – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014- 2020 – Effetto di incentivazione di un aiuto chiesto quando le attività legate al progetto hanno già avuto inizio – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Obbligo di notifica – Conseguenze della violazione dell’obbligo di notifica. — Causa C-470/20

Giurisprudenza europea62020CJ0470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito tre profili centrali in materia di aiuti alle energie rinnovabili: l’effetto di incentivazione non richiede necessariamente che la domanda sia presentata prima dei lavori; la proroga di un regime autorizzato oltre la scadenza indicata lo trasforma in nuovo aiuto; e un aiuto eseguito senza notifica può essere comunque corrisposto dopo una decisione positiva della Commissione, fermo l’obbligo di interessi per il periodo di illegalità. La sentenza è rilevante per i regimi nazionali automatici e per la gestione delle conseguenze economiche della mancata notifica.

Aiuti di Stato per energie rinnovabili: effetto di incentivazione, qualificazione di un regime prorogato come nuovo aiuto e conseguenze del pagamento in violazione dell’obbligo di notifica ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

La questione giuridica

Se la disciplina UE sugli aiuti di Stato osti a un regime nazionale che consente di chiedere l’aiuto dopo l’avvio dei lavori; se l’effetto di incentivazione possa sussistere anche quando l’investimento è imposto da nuove condizioni per l’autorizzazione ambientale; se la proroga di un regime già autorizzato oltre la data indicata dallo Stato membro configuri un nuovo aiuto; e quali siano le conseguenze, in termini di erogazione e interessi, dell’attuazione di un aiuto in violazione dell’obbligo di notifica, anche quando la Commissione lo abbia poi ritenuto compatibile.

Principio di diritto

I punti 49 e 50 della disciplina 2014 non impediscono a uno Stato membro di prevedere un regime di aiuti alle energie rinnovabili nel quale la domanda possa essere presentata dopo l’avvio dei lavori, purché la Commissione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ritenga comunque integrato l’effetto di incentivazione. Tale effetto non è escluso in assoluto quando l’investimento serve a conformarsi a condizioni ambientali più restrittive, se lo scenario controfattuale mostra che l’investimento non sarebbe stato realizzato senza l’aiuto. Un regime già autorizzato diventa invece "nuovo aiuto" se continua ad essere applicato oltre la data finale indicata dallo Stato membro nella notifica, fino a una nuova decisione di compatibilità. Infine, l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE non osta al pagamento dell’aiuto per il periodo anteriore alla decisione finale della Commissione, né quando la domanda sia stata presentata mentre il regime era illegale, se poi la Commissione lo ha approvato, ma in tali ipotesi il beneficiario deve versare gli interessi per il periodo di illegalità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2015/1589
  • Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, punti 49-52

Aiuti di Stato per energie rinnovabili: effetto di incentivazione e conseguenze della mancata notifica

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Riigikohus (Corte suprema, Estonia) in due controversie tra due produttori di energia rinnovabile, AS Veejaam e OÜ Espo, e l’autorità estone competente alla concessione dell’aiuto, AS Elering. La Corte è stata chiamata a interpretare l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il regolamento (UE) 2015/1589 e la disciplina 2014-2020 sugli aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia.

Contesto fattuale e procedimento principale

Le due società avevano chiesto un aiuto per l’energia elettrica prodotta da impianti rinnovabili dopo aver sostituito o installato nuovi impianti nelle rispettive centrali idroelettriche. Le domande erano state respinte da Elering, che riteneva non applicabile l’aiuto perché non si trattava di nuovi operatori e perché l’aiuto non poteva essere concesso in modo permanente ai produttori già attivi.

Il giudice del rinvio ha spiegato che il diritto estone prevedeva un aiuto automatico, riconosciuto a chi soddisfacesse i requisiti di legge, senza margine discrezionale per l’autorità. Ha inoltre evidenziato che la Commissione, con decisioni del 2014 e del 2017, aveva dichiarato compatibili con il mercato interno i regimi estoni di aiuto, pur rilevando violazioni dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Tuttavia, il regime preesistente era stato mantenuto oltre la data indicata dall’Estonia, senza attuare nei tempi il nuovo regime fondato su procedure di gara.

Normativa rilevante e questioni pregiudiziali

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, sul divieto di esecuzione degli aiuti prima della decisione della Commissione;
  • l’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2015/1589, che distingue tra aiuti esistenti e nuovi aiuti;
  • i punti 49-52 della disciplina 2014-2020, relativi all’effetto di incentivazione.

Il giudice del rinvio ha posto cinque questioni, poi affrontate dalla Corte per blocchi tematici: la rilevanza della presentazione della domanda dopo l’avvio dei lavori; la possibilità che l’effetto di incentivazione sussista nonostante l’investimento sia imposto da nuove condizioni ambientali; la qualificazione come nuovo aiuto della proroga di un regime oltre la data di scadenza indicata; e le conseguenze della mancata notifica quando la Commissione abbia successivamente dichiarato l’aiuto compatibile.

Ragionamento della Corte sull’effetto di incentivazione

La Corte ricorda che la disciplina 2014-2020 è uno strumento di autolimitazione della Commissione nell’esercizio del suo potere discrezionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Essa vincola la Commissione nella valutazione della compatibilità, ma non crea obblighi autonomi per gli Stati membri tali da impedire, in assoluto, un regime nazionale diverso, purché la Commissione lo approvi.

Di conseguenza, i punti 49 e 50 della disciplina non ostano a un regime nazionale che consenta la concessione dell’aiuto anche se la domanda è presentata dopo l’avvio dei lavori, quando la Commissione ritenga comunque soddisfatto il requisito dell’effetto di incentivazione.

Quanto al secondo quesito, la Corte afferma che l’effetto di incentivazione non è escluso automaticamente solo perché l’investimento sia stato effettuato per adeguarsi a condizioni più severe dell’autorizzazione ambientale. La credibilità dello scenario controfattuale deve essere valutata dalle autorità nazionali, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, incluso il rischio di cessazione dell’attività in assenza dell’aiuto.

Aiuto esistente e nuovo aiuto: proroga oltre la data indicata

Sulla terza questione, la Corte ribadisce che un aiuto autorizzato è un aiuto esistente; ma la proroga della sua durata costituisce una modifica dell’aiuto e, quindi, un nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589.

Perciò, un regime che la Commissione ha dichiarato compatibile con il mercato interno resta aiuto esistente solo fino alla data finale indicata dallo Stato membro nella notifica. Se il regime continua ad essere applicato oltre quella data, prima di una nuova decisione della Commissione, esso deve essere trattato come nuovo aiuto e avrebbe dovuto essere notificato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Effetti della violazione dell’obbligo di notifica e pagamento degli interessi

Sulle questioni quarta e quinta, la Corte richiama la funzione preventiva dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE: impedire che gli effetti di un aiuto si producano prima della valutazione della Commissione. Se la Commissione adotta poi una decisione finale positiva, tale decisione non sana retroattivamente l’illegalità dell’esecuzione effettuata senza notifica.

Tuttavia, la Corte distingue tra:

  • il recupero dell’aiuto, che non è necessario quando la Commissione ha poi dichiarato l’aiuto compatibile;
  • il pagamento degli interessi per il periodo di illegalità, che resta dovuto per rimediare al vantaggio indebito derivante dall’esecuzione anticipata.

Ne deriva che la domanda di aiuto può essere accolta anche per il periodo anteriore alla decisione della Commissione, oppure quando la domanda è stata presentata in un momento di illegalità del regime ma l’investimento era stato effettuato quando il regime era ancora legale, sempre che il beneficiario versi gli interessi sulle somme percepite per il periodo in cui l’aiuto è stato illegale.

Dispositivo e ricadute pratiche

La Corte risponde quindi che:

  • la disciplina 2014-2020 non vieta, in sé, un regime nazionale che ammetta la domanda dopo l’avvio dei lavori;
  • l’effetto di incentivazione può sussistere anche in caso di investimento imposto da nuove regole ambientali, se l’aiuto incide realmente sulla decisione di investimento;
  • la proroga di un regime oltre la data finale indicata nella notifica configura un nuovo aiuto;
  • l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE non impedisce il pagamento dell’aiuto per il periodo antecedente alla decisione della Commissione, ma impone il pagamento degli interessi per il periodo di illegalità.

Per i professionisti, la sentenza conferma che, nei regimi automatici di aiuto, la verifica dell’effetto di incentivazione e della conformità alle condizioni UE va letta alla luce della decisione della Commissione e della concreta struttura del regime nazionale, mentre la mancata notifica non comporta necessariamente la perdita definitiva dell’aiuto se interviene una successiva decisione positiva, ma può generare obblighi accessori di natura finanziaria.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoenergie rinnovabiliautorizzazioni ambientalicontrollo degli aiuti di statodiritto processuale ue

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