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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-88/21

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 dicembre 2022. — Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) – Decisione 2007/533/GAI – Segnalazione riguardante un oggetto ricercato – Articolo 38 – Obiettivi della segnalazione – Sequestro o prova in un procedimento penale – Articolo 39 – Esecuzione dell’azione richiesta nelle segnalazioni – Misure adottate in conformità al diritto nazionale degli Stati membri – Normativa nazionale che prevede l’obbligo di vietare l’immatricolazione di veicoli segnalati nel SIS II. — Causa C-88/21

Giurisprudenza europea62021CJ0088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la portata dell’articolo 39 della decisione SIS II in materia di oggetti segnalati ai fini di sequestro o prova in un procedimento penale. Ha escluso che tale disposizione imponga un divieto generale di immatricolazione dei veicoli oggetto di segnalazione, rimettendo agli Stati membri la scelta delle misure da adottare secondo il diritto nazionale. La Corte ha inoltre affermato che, se uno Stato prevede un divieto generale di immatricolazione, può anche prevedere deroghe. Rimane ferma, sul piano del sistema SIS II, l’obbligazione dello Stato segnalante di cancellare la segnalazione quando ne siano venute meno le condizioni.

Interpretazione della decisione SIS II: se l’articolo 39 imponga agli Stati membri di vietare l’immatricolazione di veicoli oggetto di segnalazione nel SIS II e se consenta deroghe a un eventuale divieto nazionale

La questione giuridica

Se l’articolo 39 della decisione 2007/533/GAI, in combinato disposto con l’articolo 38, paragrafo 1, debba essere interpretato nel senso che: 1) impone agli Stati membri un obbligo generale di vietare l’immatricolazione di un veicolo a motore oggetto di segnalazione in corso nel SIS II; 2) impone di prevedere norme generali che vietino ogni altra azione relativa all’oggetto rinvenuto, salvo quelle funzionali agli obiettivi dell’articolo 38, paragrafo 1; 3) consente di introdurre deroghe a un eventuale divieto nazionale di immatricolazione dopo che lo Stato membro di esecuzione abbia informato lo Stato segnalante.

Principio di diritto

L’articolo 39 della decisione SIS II, letto con l’articolo 38, paragrafo 1, non impone agli Stati membri di vietare in via generale l’immatricolazione di un veicolo oggetto di segnalazione nel SIS II, né di adottare norme generali che vietino ogni altra azione sull’oggetto rinvenuto; esso si limita a prescrivere che lo Stato membro di esecuzione adotti misure conformi alla propria legislazione, lasciandogli un ampio margine discrezionale. Di conseguenza, se uno Stato membro introduce un divieto generale di immatricolazione, la decisione non osta a che esso preveda deroghe a tale divieto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione 2007/533/GAI
  • Regolamento (CE) n. 1986/2006
  • Decisione di esecuzione 2013/115/UE
  • Decisione di esecuzione (UE) 2017/1528
  • Direttiva 1999/37/CE

Interpretazione dell’articolo 39 della decisione SIS II in tema di immatricolazione di veicoli segnalati

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) sulla compatibilità con la decisione SIS II della normativa lituana che vieta l’immatricolazione di veicoli oggetto di una segnalazione ancora attiva nel SIS II. Il caso attiene a un veicolo rubato in Bulgaria, rintracciato in Lituania, e alla mancata cancellazione della segnalazione da parte dello Stato segnalante nonostante le informazioni trasmesse dalle autorità lituane.

Fatti e procedimento principale

Un veicolo a motore, in precedenza rubato in Bulgaria, è stato acquistato in Germania e successivamente trasportato in Lituania. Quando un nuovo acquirente ha cercato di immatricolarlo in Lituania, è emerso che sul medesimo veicolo era stata inserita una segnalazione nel SIS II da parte della Bulgaria. Dopo lo svolgimento di un’indagine penale in Lituania, archiviata per assenza di reato commesso nello Stato membro, il veicolo è stato restituito all’acquirente. Nonostante ciò, la segnalazione non è stata cancellata dallo Stato segnalante per oltre tre anni, e Regitra ha respinto la domanda di immatricolazione sulla base della normativa nazionale che subordina l’immatricolazione alla previa cancellazione della segnalazione.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato innanzitutto l’articolo 38, paragrafo 1, della decisione 2007/533/GAI, che consente l’inserimento nel SIS II dei dati relativi a oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale, nonché l’articolo 39 della medesima decisione, che disciplina l’esecuzione dell’azione richiesta in caso di hit. Sono stati inoltre richiamati:

  • l’articolo 45 della decisione SIS II, sui termini di conservazione delle segnalazioni;
  • l’articolo 49, che attribuisce solo allo Stato che ha effettuato la segnalazione il potere di modificare o cancellare i dati;
  • l’articolo 8 e il manuale Sirene, in particolare il punto 2.10, che impone allo Stato segnalante di cancellare senza indugio la segnalazione quando non sussistono più le condizioni per mantenerla. È stato inoltre menzionato il regolamento (CE) n. 1986/2006, che consente l’accesso al SIS II ai servizi competenti per il rilascio delle carte di circolazione al solo fine di verificare se il veicolo sia stato rubato, sottratto, smarrito o ricercato a fini probatori.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se l’articolo 39 della decisione SIS II:

  • imponga un divieto generale di immatricolare veicoli oggetto di segnalazione in corso;
  • imponga agli Stati membri di vietare qualunque azione sull’oggetto segnalato diversa da quelle finalizzate agli obiettivi dell’articolo 38;
  • consenta di introdurre deroghe a un eventuale divieto nazionale di immatricolazione dopo la comunicazione delle informazioni allo Stato segnalante.

Ragionamento della Corte

La Corte ha interpretato l’articolo 39 seguendo il tenore letterale, il contesto e le finalità della decisione SIS II. Ha osservato che l’articolo 39 descrive in termini generali il modo in cui le autorità dello Stato membro di esecuzione devono reagire a una risposta positiva: devono mettersi in contatto con lo Stato segnalante, scambiare informazioni supplementari e adottare misure conformi alla propria legislazione. Da ciò la Corte ha dedotto che il legislatore dell’Unione ha lasciato agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità quanto alle misure da adottare, senza predeterminare il contenuto delle misure stesse. La decisione SIS II non contiene, quindi, alcuna regola che imponga un divieto generale di immatricolazione dei veicoli segnalati. La Corte ha aggiunto che tale interpretazione non compromette l’obiettivo del SIS II di garantire un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, poiché il sistema continua a svolgere la sua funzione di allerta e cooperazione tra Stati membri. Ha inoltre chiarito che il regolamento n. 1986/2006 non introduce un obbligo di vietare l’immatricolazione dei veicoli segnalati, ma si limita a prevedere l’accesso al SIS II per verificare lo status del veicolo ai fini dell’immatricolazione. Infine, la Corte ha ricordato che, sebbene solo lo Stato segnalante possa cancellare la segnalazione, il manuale Sirene impone a quello Stato di farlo senza indugio quando vengono meno le condizioni per mantenerla.

Decisione/dispositivo

La Corte ha dichiarato che l’articolo 39 della decisione 2007/533/GAI, in combinato disposto con l’articolo 38, paragrafo 1:

  • non prevede un obbligo generale di vietare l’immatricolazione di un veicolo a motore oggetto di segnalazione in corso nel SIS II;
  • non impone allo Stato membro di esecuzione di prevedere norme generali che vietino azioni diverse da quelle funzionali agli obiettivi dell’articolo 38, paragrafo 1;
  • non osta a che uno Stato membro introduca deroghe a un eventuale divieto generale di immatricolazione.

Principi pratici per l’operatore

La pronuncia è rilevante per gli operatori che assistono in pratiche di immatricolazione di veicoli usati e per chi contesta provvedimenti amministrativi fondati su segnalazioni SIS II. Il punto centrale è che il diritto dell’Unione non impone automaticamente il blocco dell’immatricolazione: la misura dipende dal diritto nazionale, purché sia rispettata la logica cooperativa del SIS II e l’obbligo dello Stato segnalante di aggiornare o cancellare la segnalazione quando necessario.

Come è indicizzato

Materiesistema d’informazione schengencooperazione giudiziaria in materia penaleimmatricolazione dei veicolisegnalazioni di oggetti ricercatiscambio di informazioni supplementari

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