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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-577/21

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 15 dicembre 2022. — LM e NO contro HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad. — Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 3, quarto comma – Nozione di “danni alle persone” – Copertura dell’assicurazione obbligatoria – Incidente stradale – Decesso di un passeggero – Diritto al risarcimento dei figli minori – Danno morale – Sofferenza psicologica di un figlio risultante dal decesso di un genitore a seguito di tale incidente – Risarcimento unicamente in caso di danno patologico. — Causa C-577/21

Giurisprudenza europea62021CJ0577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in tema di assicurazione obbligatoria RC auto, ha chiarito che la direttiva 2009/103/CE non armonizza il regime nazionale della responsabilità civile, ma impone solo una copertura minima dei danni alle persone e alle cose. Ne consegue che uno Stato membro può prevedere che il danno morale dei familiari della vittima sia risarcibile solo se si traduce in una patologia, purché la tutela non sia svuotata o resa sproporzionata. La seconda questione non è stata esaminata perché assorbita dalla risposta alla prima.

Assicurazione RC auto: compatibilità con la direttiva 2009/103/CE della disciplina nazionale che risarcisce il danno morale dei familiari solo se sfocia in un danno patologico

La questione giuridica

Se l’articolo 3, quarto comma, della direttiva 2009/103/CE osti a una normativa nazionale che limita il risarcimento del danno morale subito dai familiari delle vittime di incidenti stradali ai soli casi in cui tale sofferenza abbia determinato un danno patologico; e, in subordine, se il principio di interpretazione conforme si applichi anche quando il giudice nazionale deve applicare il diritto di un altro Stato membro.

Principio di diritto

L’articolo 3, quarto comma, della direttiva 2009/103/CE non osta a una disciplina nazionale che subordina il risarcimento, da parte dell’assicuratore RC auto, del danno morale subito dai familiari delle vittime di incidenti stradali alla condizione che tale pregiudizio abbia causato un danno patologico, poiché gli Stati membri restano in linea di principio liberi di determinare quali danni siano risarcibili e con quali criteri, purché non compromettano l’effetto utile della direttiva né escludano o limitino in modo sproporzionato la tutela minima garantita.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 3 della direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 5 della direttiva 2009/103/CE
  • Seconda direttiva 84/5/CEE
  • Regolamento (CE) n. 593/2008
  • Regolamento (CE) n. 864/2007
  • Articolo 253 BGB
  • Articolo 823 BGB
  • Articolo 115 della legge tedesca sui contratti di assicurazione
  • Articolo 7 della Straßenverkehrsgesetz
  • Articolo 11 della Straßenverkehrsgesetz

Assicurazione RC auto e danno morale dei familiari della vittima

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) in una controversia tra due figlie della vittima di un incidente stradale e l’assicuratore del veicolo responsabile. La questione centrale è se il diritto dell’Unione consenta che il risarcimento del danno morale dei familiari sia riconosciuto solo quando la sofferenza psicologica abbia determinato un danno patologico.

Fatti e procedimento principale

NO e LM, figlie di AB, chiedono all’assicuratore tedesco HUK-COBURG un importo ulteriore rispetto ai 5.000 euro già versati a titolo di risarcimento per il decesso della madre in un incidente avvenuto in Germania. Le attrici sostengono di soffrire di insonnia, incubi, irritabilità, ansia e crisi di angoscia; l’assicuratore contesta la domanda richiamando il diritto tedesco, secondo cui il danno morale del terzo è risarcibile solo se si manifesta come alterazione patologica della salute.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede in sostanza:

  • se la nozione di "danni alle persone" di cui alla direttiva sull’assicurazione RC auto osti a una norma nazionale che esige un danno patologico per risarcire il dolore e la sofferenza dei figli per la morte di un genitore;
  • se il principio di interpretazione conforme si applichi anche quando il giudice nazionale deve applicare il diritto di un altro Stato membro.

Normativa rilevante

La Corte ricostruisce il quadro normativo facendo riferimento, in particolare, all’articolo 3 della direttiva 2009/103/CE, che impone la copertura assicurativa obbligatoria per i danni alle cose e i danni alle persone, e all’articolo 5, che consente deroghe limitate. Richiama inoltre la seconda direttiva 84/5/CEE, poi codificata e abrogata dalla direttiva 2009/103/CE, nonché il regolamento Roma I, il regolamento Roma II e varie disposizioni del diritto tedesco in materia di danno morale e responsabilità civile.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2009/103/CE non armonizza i regimi nazionali di responsabilità civile: gli Stati membri restano liberi di stabilire quali danni siano risarcibili, la loro portata e i soggetti aventi diritto al risarcimento. La direttiva impone però che la copertura assicurativa minima includa i "danni alle persone", nozione che comprende anche i danni morali, quando la loro riparazione è prevista dal diritto nazionale applicabile.

La Corte precisa che i familiari delle vittime di incidenti stradali devono essere coperti dall’assicurazione obbligatoria per il danno morale risarcibile secondo il diritto interno, ma gli Stati membri possono fissare criteri vincolanti per individuare tale danno, purché non compromettano l’obiettivo di tutela delle vittime perseguito dalla direttiva. Nel caso concreto, la disciplina tedesca, che subordina il risarcimento alla sussistenza di un danno patologico, costituisce un criterio obiettivo di delimitazione e non risulta, sulla base degli elementi del fascicolo, idonea a svuotare l’effetto utile della direttiva o a limitare in modo sproporzionato la tutela dei familiari.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 3, quarto comma, della direttiva 2009/103/CE non osta a una normativa nazionale che subordina il risarcimento del danno morale subito dai familiari delle vittime di incidenti stradali alla condizione che tale danno abbia causato un danno patologico. La seconda questione non viene esaminata perché assorbita dalla risposta alla prima.

Principi affermati

  • La direttiva 2009/103/CE garantisce una copertura minima obbligatoria, ma non armonizza il contenuto sostanziale della responsabilità civile.
  • I danni morali possono rientrare nei "danni alle persone" se il diritto nazionale ne prevede il risarcimento.
  • Gli Stati membri possono fissare criteri di delimitazione del danno risarcibile, purché non escludano in modo automatico o sproporzionato la tutela minima assicurata dal diritto UE.
  • La sofferenza psicologica dei familiari della vittima può essere risarcita solo nei limiti stabiliti dal diritto nazionale applicabile, purché compatibili con l’effetto utile della direttiva.

Come è indicizzato

Materieassicurazione rc autoresponsabilità civiledanno moralerisarcimento del dannointerpretazione conforme

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