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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-40/20

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 dicembre 2022. — AQ e a. contro Presidenza del Consiglio dei ministri e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro – Principio di non discriminazione – Misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto pubblico – Ricercatori universitari. — Cause riunite C-40/20 e C-173/20

Giurisprudenza europea62020CJ0040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la disciplina italiana dei ricercatori universitari a tempo determinato alla luce dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. Ha ritenuto compatibili con la clausola 5 sia il sistema dei contratti di tipo A, sia il limite complessivo di dodici anni, valorizzando le peculiarità della ricerca universitaria e la progressione di carriera accademica. Ha invece affermato che la clausola 4 osta alla differenza di trattamento, nella procedura di chiamata a professore associato, tra ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato di tipo A che svolgano le stesse mansioni.

Compatibilità con la direttiva 1999/70/CE della disciplina italiana sui contratti a tempo determinato dei ricercatori universitari e della diversa progressione di carriera rispetto ai ricercatori a tempo indeterminato

La questione giuridica

Se la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti alla disciplina italiana che consente alle università di stipulare contratti triennali per ricercatore, prorogabili di due anni, senza ragioni oggettive legate a esigenze temporanee o eccezionali e con un limite complessivo di 12 anni; se osti alla esclusione della stabilizzazione per i ricercatori universitari rispetto ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca; e se la clausola 4 osti alla diversa possibilità di accesso alla procedura di valutazione per la chiamata a professore associato tra ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato, a parità di mansioni.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che la clausola 5 dell’accordo quadro non osta alla normativa italiana che prevede contratti triennali per ricercatori universitari, prorogabili una sola volta per due anni, né alla previsione di un limite complessivo di 12 anni per i rapporti a termine nel settore della ricerca, poiché tali regole costituiscono misure sufficienti di prevenzione degli abusi e si inseriscono nella progressione di carriera accademica; inoltre, la clausola 4 non si oppone alla mancata estensione ai ricercatori universitari della stabilizzazione prevista per i ricercatori degli enti pubblici di ricerca, ma osta a una disciplina che consenta ai soli ricercatori a tempo indeterminato, e non ai ricercatori a tempo determinato di tipo A in situazione comparabile, l’accesso alla procedura di valutazione per la chiamata a professore associato, in assenza di ragioni oggettive di giustificazione.

Norme richiamate

  • Direttiva 1999/70/CE
  • Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
  • Articolo 267 TFUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 20 e 21

Compatibilità della disciplina italiana sui ricercatori universitari con l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

La Corte di giustizia, in due rinvii pregiudiziali riuniti proposti dal Consiglio di Stato italiano, ha esaminato la disciplina dei ricercatori universitari prevista dalla legge n. 240/2010 e dal decreto legislativo n. 75/2017 alla luce della direttiva 1999/70/CE e dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Le controversie riguardavano ricercatori dell’Università degli Studi di Perugia che chiedevano la stabilizzazione o l’accesso alla procedura di chiamata a professore associato.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti avevano stipulato contratti di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, poi prorogati di due anni. Essi avevano chiesto all’università l’attivazione della procedura di assunzione a tempo indeterminato prevista dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, ma l’istanza era stata respinta. Il TAR Umbria aveva rigettato i ricorsi; in appello, il Consiglio di Stato ha sospeso il procedimento e ha rinviato alla Corte diverse questioni sulla compatibilità della normativa italiana con le clausole 4 e 5 dell’accordo quadro.

Normativa dell’Unione rilevante

La pronuncia si fonda soprattutto sulla direttiva 1999/70/CE e sull’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in particolare:

  • clausola 1, sugli obiettivi dell’accordo quadro;
  • clausola 3, sulle definizioni di lavoratore a tempo determinato e comparabile a tempo indeterminato;
  • clausola 4, sul principio di non discriminazione;
  • clausola 5, sulle misure di prevenzione degli abusi;
  • clausola 8, sulle disposizioni di attuazione. La Corte richiama inoltre l’articolo 267 TFUE per il rinvio pregiudiziale e, per il profilo della parità di trattamento, gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Quadro normativo italiano esaminato

La Corte analizza in particolare:

  • l’articolo 22, comma 9, della legge n. 240/2010, che fissa a dodici anni la durata complessiva dei rapporti instaurati con assegnisti e contrattisti universitari;
  • l’articolo 24 della legge n. 240/2010, che disciplina i contratti di ricercatore di tipo A e di tipo B;
  • l’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, sulla stabilizzazione del precariato nelle pubbliche amministrazioni;
  • l’articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001, che esclude in linea generale la costituzione di rapporti a tempo indeterminato per violazione delle norme sull’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
  • l’articolo 29 del decreto legislativo n. 81/2015, che esclude i contratti ex legge n. 240/2010 dall’articolo 19 del medesimo decreto.

Ragionamento della Corte sulla clausola 5: contratti di tipo A e limite dei dodici anni

La Corte osserva anzitutto che la clausola 5 si applica alla successione di contratti a tempo determinato, non al primo contratto isolato. Per i contratti di tipo A, la normativa italiana prevede una durata massima di tre anni e una sola proroga di due anni, e quindi contiene due delle misure espressamente richieste dalla clausola 5: un limite alla durata complessiva dei rapporti successivi e un limite al numero dei rinnovi.

La Corte valorizza inoltre le specificità della ricerca universitaria: la natura e la durata delle attività di ricerca sono spesso imprevedibili; il ricercatore è concepito come prima tappa di una carriera accademica; la proroga dipende da una valutazione positiva delle attività scientifiche, didattiche e integrative. Per tali ragioni, la disciplina nazionale non è stata ritenuta contraria alla clausola 5, anche se non subordina la stipulazione e la proroga a ragioni oggettive di carattere temporaneo o eccezionale.

Quanto al limite dei dodici anni, la Corte rileva che l’articolo 22, comma 9, della legge n. 240/2010 limita la durata complessiva di tutte le possibili forme di rapporti a termine nel settore della ricerca con il medesimo soggetto, e lo considera anch’esso una misura rientrante nella clausola 5. Di conseguenza, la Corte conclude che tale limite non è incompatibile con il diritto dell’Unione.

Ragionamento sulla mancata stabilizzazione dei ricercatori universitari

Sulla questione della stabilizzazione, la Corte dichiara che la clausola 5 non impone la trasformazione automatica in contratto a tempo indeterminato se l’ordinamento nazionale prevede già misure sufficienti di prevenzione dell’abuso. Poiché, nel caso esaminato, la disciplina italiana non è stata ritenuta idonea a creare un rischio di abuso in sé, non vi è spazio per censurare la mancata previsione della stabilizzazione dei ricercatori universitari. La quinta questione è quindi assorbita.

Ragionamento sulla clausola 4: ricercatori universitari e ricercatori degli enti pubblici di ricerca

La Corte esclude che la clausola 4 consenta di censurare la differenza di trattamento tra due categorie di lavoratori entrambe a tempo determinato, cioè tra ricercatori universitari e ricercatori degli enti pubblici di ricerca. L’accordo quadro tutela infatti il confronto tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, non le differenze interne a categorie di soli lavoratori a termine. Per questo motivo, la mancata estensione ai ricercatori universitari della procedura di stabilizzazione prevista per i ricercatori degli enti pubblici di ricerca non viola la clausola 4.

Ragionamento sulla clausola 4: procedura di valutazione per la chiamata a professore associato

Diversamente, la Corte considera rilevante, ai fini della clausola 4, la disparità tra ricercatori a tempo determinato di tipo A e ricercatori a tempo indeterminato, quando svolgano le stesse mansioni e prestino gli stessi servizi didattici. Le condizioni di avanzamento di carriera rientrano infatti nelle “condizioni di impiego”.

In assenza di una ragione oggettiva specifica che giustifichi la differenza, la Corte ritiene che negare ai ricercatori a tempo determinato di tipo A, pur in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, la possibilità di essere sottoposti alla procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, mentre tale possibilità è riconosciuta ai ricercatori a tempo indeterminato, integri una discriminazione vietata dalla clausola 4.

Dispositivo

La Corte ha risposto in sintesi che:

  • la clausola 5 non osta alla disciplina italiana dei contratti triennali di ricercatore universitario, prorogabili di due anni senza ragioni oggettive temporanee o eccezionali;
  • la clausola 5 non osta neppure al limite complessivo di dodici anni;
  • la clausola 4 non osta alla diversa disciplina di stabilizzazione tra ricercatori universitari e ricercatori degli enti pubblici di ricerca;
  • la clausola 4 osta però alla normativa che riserva ai soli ricercatori a tempo indeterminato, e non ai ricercatori a tempo determinato comparabili, l’accesso alla procedura di valutazione per la chiamata a professore associato.

Principi affermati

La sentenza conferma che, nel settore universitario, la disciplina nazionale può prevedere contratti a termine e limiti massimi di durata purché esistano misure effettive di prevenzione dell’abuso e il sistema sia coerente con la progressione della carriera accademica. Al tempo stesso, ribadisce che la clausola 4 tutela i lavoratori a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, ma non si applica alle differenze tra diverse categorie di soli lavoratori a termine.

Come è indicizzato

Materielavoro a tempo determinatopolitica socialericercatori universitaripubblico impiegonon discriminazione

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