Corte di giustizia, Sentenza C-753/21
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 dicembre 2022. — Instrubel NV contro Montana Management Inc. e BNP Paribas Securities Services e Montana Management Inc. contro Heerema Zwijndrecht BV e BNP Paribas Securities Services. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour de cassation. — Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Regolamento (CE) n. 1210/2003 – Specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq – Articolo 4 – Congelamento dei fondi e delle risorse economiche di proprietà o in possesso delle persone, degli organismi e delle entità associati al regime dell’ex presidente Saddam Hussein – Articolo 6 – Trasferimento al meccanismo istituito per sostituire il Fondo di sviluppo per l’Iraq – Proprietà dei fondi e delle risorse economiche congelati. — Cause riunite C-753/21 e C-754/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il congelamento dei beni iracheni ai sensi del regolamento n. 1210/2003 è una misura cautelare e temporanea, che non incide sulla proprietà. I beni congelati restano dunque intestati ai soggetti colpiti fino alla successiva decisione di trasferimento al meccanismo sostitutivo del Fondo di sviluppo per l’Iraq. Di conseguenza, la Corte non ha dovuto esaminare le seconde questioni sulla necessità di un’autorizzazione preventiva per i sequestri.
Rinvio pregiudiziale sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1210/2003: natura della proprietà dei beni iracheni congelati e rapporto tra congelamento e trasferimento al meccanismo sostitutivo del Fondo di sviluppo per l’Iraq.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2-4, e dell’articolo 6 del regolamento n. 1210/2003, i fondi e le risorse economiche congelati restino fino alla decisione di trasferimento nella proprietà delle persone, organismi ed entità associati al regime di Saddam Hussein, oppure se divengano già dal congelamento proprietà del meccanismo destinato a sostituire il Fondo di sviluppo per l’Iraq; e, in caso di risposta nel secondo senso, se l’esecuzione di misure cautelari o sequestri su tali beni richieda la previa autorizzazione dell’autorità nazionale competente.
Principio di diritto
Il congelamento previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003 non trasferisce la proprietà dei beni: fino alla decisione di trasferimento al meccanismo sostitutivo del Fondo di sviluppo per l’Iraq, i fondi e le risorse economiche restano di proprietà delle persone, organismi ed entità associati al regime di Saddam Hussein, sebbene siano indisponibili. Il trasferimento al Fondo interviene in una fase successiva e distinta, e non automaticamente con il congelamento; quindi l’articolo 6 conserva effetto utile e consente le deroghe previste per privilegi o decisioni anteriori al 22 maggio 2003.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1210/2003
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1210/2003
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 1210/2003
- Regolamento (CE) n. 1799/2003
- Regolamento (CE) n. 785/2006
- Regolamento (UE) n. 85/2013
- Risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
- Risoluzione 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
- Regolamento (CEE) n. 3541/92
Congelamento di beni iracheni e proprietà dei fondi congelati
La pronuncia, resa in due rinvii pregiudiziali riuniti della Cour de cassation francese, riguarda l’interpretazione del regolamento (CE) n. 1210/2003 sulle restrizioni economiche e finanziarie con l’Iraq. Il nodo centrale era stabilire se il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti a persone o entità associate al regime di Saddam Hussein comporti già il trasferimento della proprietà al meccanismo destinato a sostituire il Fondo di sviluppo per l’Iraq, oppure se la proprietà resti in capo ai soggetti colpiti fino a una successiva decisione di trasferimento.
Contesto normativo internazionale e dell’Unione
La Corte richiama la risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza, che prevedeva il congelamento e il successivo trasferimento al Fondo di sviluppo per l’Iraq, salvo l’esistenza di privilegi o decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali anteriori al 22 maggio 2003. È richiamata anche la risoluzione 1956 (2010), che ha previsto la sostituzione del Fondo di sviluppo con un meccanismo governativo successivo. Sul piano dell’Unione, sono centrali l’articolo 4, paragrafi 2-4, e l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1210/2003, come modificato, nonché il considerando 5 del medesimo regolamento e il considerando 4 del regolamento (CE) n. 1799/2003.
Fatti e procedimenti principali
Nel procedimento C-753/21, Instrubel NV agiva per l’esecuzione di lodi arbitrali contro lo Stato iracheno e aveva promosso sequestri conservativi presso BNP Paribas su beni qualificati come appartenenti alla Montana Management. Quest’ultima chiedeva la revoca dei sequestri sostenendo che non le fossero stati notificati e che i beni non potessero essere trattati come appartenenti allo Stato iracheno. Nel procedimento C-754/21, Heerema Zwijndrecht BV aveva ottenuto sequestri e successive conversioni in pignoramenti su valori mobiliari detenuti dalla Montana Management; anche qui la società colpita contestava la presunzione di appartenenza dei beni allo Stato iracheno e sosteneva che fosse necessaria l’autorizzazione preventiva dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 6 del regolamento.
Questioni pregiudiziali
La Cour de cassation ha chiesto in sostanza:
- se i beni congelati restino, fino alla decisione di trasferimento, nella proprietà delle persone ed entità elencate nel regolamento;
- oppure se divengano già proprietà del Fondo di sviluppo/meccanismo sostitutivo dal momento dell’entrata in vigore del regolamento che li assoggetta al congelamento;
- in caso di risposta favorevole alla seconda tesi, se misure cautelari o sequestri su beni congelati richiedano la previa autorizzazione dell’autorità nazionale competente, o se tale autorizzazione serva solo al momento dello sblocco.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che l’articolo 4, paragrafo 2, prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di proprietà, in possesso o detenuti dai soggetti elencati nell’allegato IV. L’articolo 6 distingue invece due fasi: prima il congelamento; poi, in via generale, il trasferimento al meccanismo sostitutivo del Fondo di sviluppo per l’Iraq, mentre in casi particolari l’autorità competente può autorizzare lo sblocco quando sussista un privilegio o una decisione anteriore al 22 maggio 2003.
La Corte sottolinea che, se il trasferimento fosse automatico al momento del congelamento, l’articolo 6, paragrafo 1, perderebbe effetto utile. La stessa struttura del regolamento e il considerando 5 mostrano invece che il trasferimento è un atto successivo, compiuto dagli Stati membri dopo il congelamento e solo a seguito della sua revoca o sblocco secondo le condizioni previste. La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza secondo cui il congelamento è una misura cautelare, temporanea e reversibile, che non priva i soggetti interessati della proprietà dei beni.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde alla prima questione affermando che i fondi e le risorse economiche congelati restano, sino alla decisione di trasferimento al meccanismo istituito per sostituire il Fondo di sviluppo per l’Iraq, di proprietà delle persone, organismi ed entità associati al regime dell’ex presidente Saddam Hussein. Poiché questa risposta assorbe la seconda questione, la Corte non si pronuncia sulla necessità di un’autorizzazione preventiva per l’esecuzione di sequestri sui beni congelati.
Implicazioni pratiche
Per la pratica forense ed esecutiva, la pronuncia chiarisce che il congelamento non equivale a trasferimento della titolarità e non impedisce, in linea di principio, che il bene resti riferibile al soggetto colpito fino alla successiva fase di trasferimento. Resta quindi fondamentale distinguere tra indisponibilità del bene e mutamento della proprietà, distinzione decisiva nei procedimenti di esecuzione forzata e nelle contestazioni dei sequestri.
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