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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11732/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di lavoro a termine stipulati tra una lavoratrice e la società datrice in data 23.2.1998 e 2.8.1999. La lavoratrice aveva chiesto di dichiarare la nullità del termine apposto ai contratti, l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall'origine, la reintegra nelle mansioni e nella sede originarie, il pagamento delle retribuzioni non corrisposte, la regolarizzazione contributiva e un'indennità onnicomprensiva. Il Tribunale aveva dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza; la Corte d'appello aveva confermato la decisione sul punto, riformando solo in parte la liquidazione delle spese. In cassazione la ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione delle norme processuali ma in realtà ha contestato l'applicazione dell'art. 32 l. 183/2010 ai contratti già cessati prima dell'entrata in vigore della legge; dall'altro, ha lamentato omesso esame/omessa pronuncia sul motivo principale di appello, sostenendo che la Corte territoriale non avesse esaminato la domanda di reintegra e di accertamento del rapporto a tempo indeterminato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché l'art. 32, comma 4, l. 183/2010 estende espressamente il nuovo regime decadenziale anche ai contratti a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della legge, con decorrenza da tale data, e la giurisprudenza di legittimità e la Corte costituzionale avevano già confermato la legittimità di tale disciplina, inclusa la rimessione in termini per il periodo transitorio. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che l'appello della lavoratrice era effettivamente circoscritto alla contestazione della decadenza sull'impugnativa del contratto del 2.8.1999 e non conteneva una autonoma censura sulle ulteriori domande, che comunque restavano precluse dalla decadenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32 l. 183/2010

    Il nuovo termine decadenziale si applica anche ai contratti di lavoro a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della legge, con decorrenza dalla medesima data; il regime transitorio di differimento/rimessione in termini attenua gli effetti della nuova decadenza per le situazioni maturate nel periodo di prima applicazione.

  • art. 6 l. 604/1966

    Come modificato dall'art. 32 l. 183/2010, disciplina il termine decadenziale per l'impugnazione dei licenziamenti e, per effetto del rinvio, anche di alcuni contratti a termine.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo è stato prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza non cogliesse la reale ratio della decisione impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso l'omessa pronuncia perché il motivo di appello effettivamente dedotto riguardava solo la decadenza dall'impugnativa del contratto a termine.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e l'esame del motivo non offre elementi per mutare orientamento.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il regime decadenziale introdotto dall'art. 32 l. 183/2010 si applica anche ai contratti a termine già cessati prima dell'entrata in vigore della legge, perché la norma prevede espressamente tale estensione e la decorrenza del termine dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
  • Quando il ricorso per cassazione censura formalmente una violazione processuale ma in sostanza contesta l'applicazione di una norma sostanziale o decadenziale, il motivo va valutato secondo la sua effettiva portata e può risultare inammissibile se si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato.
  • L'omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito decide la questione effettivamente devoluta con l'impugnazione e le ulteriori domande restano precluse da una decadenza validamente rilevata.
  • La declaratoria di decadenza dall'impugnazione del termine apposto al contratto preclude l'esame delle domande consequenziali di conversione del rapporto, reintegrazione e condanna alle retribuzioni, perché dipendono dall'accertamento preliminare dell'illegittimità del termine.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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