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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01557/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato tributario contestato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla prescrizione, sostenendo che il reato, consumato il 2 marzo 2015, fosse già estinto prima della sentenza d'appello: a suo dire la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare come sospensione del corso prescrizionale il rinvio dell'udienza disposto a seguito di richiesta difensiva, senza un formale provvedimento del giudice ex art. 159 c.p. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000, sostenendo che la responsabilità fosse stata affermata sulla base di un ragionamento illogico e autoreferenziale, fondato su presunzioni di matrice tributaria e non su riscontri oggettivi: in particolare ha contestato la prova dell'inesistenza delle operazioni fatturate, rilevando che gli accertamenti dell'Agenzia delle entrate e l'ispezione presso la società emittente non dimostravano, al di là di ogni ragionevole dubbio, la fittizietà delle prestazioni né la consapevolezza dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: quanto alla prova, ha osservato che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione congrua e non illogica, valorizzando l'accertata natura di società "cartiere" delle imprese emittenti, prive di struttura, mezzi e personale, e l'assenza di concreti elementi difensivi idonei a dimostrare l'effettività delle prestazioni; quanto alla prescrizione, ha affermato che il rinvio dell'udienza su richiesta della difesa determinava la sospensione del termine ex art. 159 c.p. anche in assenza di un formale provvedimento, con conseguente maturazione della prescrizione in data successiva alla sentenza impugnata. Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, la Corte ha anche escluso la possibilità di rilevare la prescrizione sopravvenuta e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere la maturazione della prescrizione prima della decisione d'appello; la Corte nega che la prescrizione fosse già maturata alla data della sentenza impugnata.

  • art. 159 c.p.

    la sospensione del procedimento o il rinvio del dibattimento disposto su richiesta dell'imputato o del difensore sospende il termine di prescrizione anche senza formale provvedimento espresso, salvo che il rinvio sia determinato da esigenze probatorie o da termine a difesa.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    norma incriminatrice contestata per l'utilizzo in dichiarazione di fatture relative a operazioni inesistenti.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per contestare la valutazione della prova; la Corte ribadisce che il ricorso mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 129 c.p.p.

    la Corte afferma che, dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, non è possibile rilevare d'ufficio una causa di non punibilità sopravvenuta come la prescrizione.

Massime di principio

  • In tema di prescrizione, il rinvio del processo a successiva udienza disposto su richiesta dell'imputato o del difensore comporta la sospensione del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 159 c.p., anche se in udienza sia stata svolta attività processuale e anche in assenza di un formale provvedimento di sospensione, purché il rinvio non sia determinato da esigenze di acquisizione della prova o da termini a difesa.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una mera rilettura del compendio probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti: la Corte di cassazione verifica soltanto se la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente compatibile con il senso comune e con un apprezzamento plausibile delle prove.
  • In materia di fatture per operazioni inesistenti, può ritenersi adeguatamente motivata la responsabilità dell'utilizzatore quando la sentenza di merito valorizzi elementi oggettivi circa la fittizietà del fornitore, la sua assenza di struttura imprenditoriale e la mancanza di riscontri concreti sull'effettiva esecuzione delle prestazioni.
  • Ai fini della prova dell'inesistenza delle operazioni fatturate, l'accusa può fare leva su un quadro indiziario complessivo, ma la difesa, per scardinarlo, deve allegare elementi fattuali concreti e specifici idonei a dimostrare l'effettività delle prestazioni o la propria inconsapevolezza.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non si instaura un valido rapporto di impugnazione e non può essere rilevata d'ufficio una causa di non punibilità sopravvenuta, come la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseImpugnazioniPrescrizione del reato
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della provaPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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