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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12032/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi per cassazione miravano a censurare l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 27/09/2022. Tipaldi impugnava l'annullamento parziale dell'ordinanza di custodia cautelare (interesse al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione), lamentando che il Tribunale aveva comunque mantenuto la gravità indiziaria rispetto ai capi 22), 23) e 24) nonostante la declaratoria di insussistenza per altri capi e l'esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p.; contestava inoltre il sequestro preventivo per equivalente disposto dal GIP. Villirillo deduceva, tra l'altro, vizio in punto di condanna alle spese non coerente con la parte motiva (eccessiva divergenza tra dispositivo e motivazione), e la erronea qualificazione della necessità della misura cautelare carceraria considerando il limitato arco temporale, il numero ridotto di fatture inesistenti e il modesto ammontare dell'evasione, oltre a contestare l'asserita incapacità autocontentiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Tipaldi per violazione dell'art. 613 c.p.p. (il ricorso personale dell'imputato non era sottoscritto da avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione), condannandolo alle spese e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende. Il ricorso proposto nell'interesse di Villirillo è stato ritenuto fondato in relazione al primo motivo: la Corte ha rilevato una palese divergenza tra la parte motiva e il dispositivo dell'ordinanza del Tribunale in relazione ai capi 76) e 82) (equiparabili, nella disamina, al capo 22) rispetto a Tipaldi), per cui ha annullato l'ordinanza nei limiti della devoluzione relativi a quei capi e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Brescia per nuova valutazione della gravità indiziaria e, conseguentemente, delle esigenze cautelari. Resta invece in vigore la misura cautelare nei confronti di Villirillo con riferimento ai restanti capi (capi 1, 77, 79, 80, 81, 83, 84 ecc.) così come indicati nell'atto. Inoltre la Corte ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    "visto l'art. 309 c.p.p. annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di Tipaldi Pasquale e ne dispone l'immediata scarcerazione...; conferma... l'ordinanza impugnata nei confronti di Villirillo Rocco"

    norma invocata nel dispositivo del Tribunale per annullare o confermare misure cautelari in sede di riesame; la Corte ha richiamato il criterio procedurale per l'annullamento e la rimessione al giudice di merito

  • art. 416-bis, comma 1 c.p.

    previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.

    il Tribunale aveva escluso l'aggravante mafiosa per talune contestazioni; la Corte segnala tale esclusione e la sua incidenza sulla valutazione complessiva delle esigenze cautelari

  • art. 321 cod. proc. pen.; art. 12-bis d.lgs. 74/2000; art. 322-ter c.p.

    sequestro preventivo per equivalente, a norma degli artt. 321 cod. proc. pen., 12-bis d.lgs. 74/2000 e 322-ter cod. pen., fino alla concorrenza della somma di euro 546.931,12

    norme richiamate dal GIP per il sequestro preventivo per equivalente e per la confisca su profitto di reato tributario; richiamate nel ricorso di Tipaldi come misura collegata ai capi 22) e 23)

  • art. 324 cod. proc. pen.

    istanza di riesame ex art.324 cod. proc. pen. proposta dal Tipaldi

    procedura di riesame della misura cautelare avanti al Tribunale, prevista dall'art. 324 c.p.p.; il provvedimento di riesame del 18/11/2022 era stato rigettato

  • art. 613 cod. proc. pen. (modificato dalla L. n.103/2017)

    "la L. n. 103 del 23 giugno 2017... ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione"

    la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso personale di Tipaldi perché la normativa richiede che il ricorso per cassazione dell'imputato sia sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale; la sottoscrizione personale dell'imputato, anche se autenticata dal difensore, non sopperisce

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del Tipaldi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

    norma che disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso per cassazione

  • art. 512-bis cod. pen.

    "con riferimento all'incolpazione di cui all'art. 512-bis cod. pen., oggetto del capo 22)"

    la norma (reato di intestazione fittizia finalizzata a eludere misure di prevenzione) è stata al centro della motivazione in cui il Tribunale ha richiesto elementi concreti sul dolo specifico di elusione; la Corte ha ravvisato incoerenze tra motivazione e dispositivo su questo punto

  • artt. 110, 416, 416-bis.1 c.p., art. 8 d.lgs. 74/2000 e altre norme penali citate

    numerosi capi indicati (es. capi 1, 77, 79, 80, 81, 83, 84) con richiamo ad artt. 110, 416-bis.1 c.p. e art. 8 d.lgs. 74/2000

    riferimenti alle fattispecie associate e ai reati fiscali connessi; la Corte ha mantenuto la misura per alcuni capi ritenuti non impugnati nel merito

Massime di principio

  • Dalla sentenza emerge che, dopo la L. n.103/2017, i ricorsi per cassazione presentati dall'imputato devono essere sottoscritti da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione: la mancata sottoscrizione valida comporta l'inammissibilità e sanzioni processuali
  • Quando vi è discrepanza o contraddizione tra la parte motiva e il dispositivo di un provvedimento, la Corte di legittimità può disporre l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo giudizio: è essenziale che dispositivo e motivazione siano coerenti e specifici su punti decisivi (es. gravità indiziaria)
  • In materia di delitti di intestazione fittizia/agevolazione (art. 512-bis e connessi), il giudice richiede indizi concreti e specifici circa il dolo specifico di elusione delle misure di prevenzione: non basta un richiamo generico a pendenze giudiziarie o alla mera gestione occulta
  • L'annullamento parziale con rinvio non implica necessariamente la revoca integrale della misura cautelare in atto se permangono capi e motivazioni non impugnati o non annullati: il giudice del rinvio dovrà valutare separatamente la gravità indiziaria e le esigenze cautelari per ciascun capo
  • Contestazioni formali sul dispositivo (es. condanna alle spese non coerente con quanto motivato) possono portare al favore del ricorrente: la chiarezza del dispositivo è rilevante tanto quanto la motivazione

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