Ordinanza n. 126/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso prot. n. P-FR/L/Q/2023/103728 del 28/01/2026, in favore del lavoratore Kotari Adil in data 10.08.2024 su istanza del richiedente Pagliaroli Massimiliano prodotta in data 02.12.2023 dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Frosinone.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso di un lavoratore straniero
Esito
Favorevole al ricorrente (datore e impresa)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore di un lavoratore straniero su istanza del datore richiedente. Le censure hanno evidenziato, tra l'altro, il difetto di motivazione del provvedimento e la sussistenza dei requisiti reddituali e occupazionali richiesti dalla normativa di riferimento. Il provvedimento e la comunicazione di avvio del procedimento risultavano motivati esclusivamente mediante rinvio a un parere ostativo dell'Ispettorato territoriale del lavoro, non depositato dall'amministrazione e del cui contenuto e delle cui ragioni ostative non erano indicati i termini.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini del riesame. Ha ritenuto apprezzabili, in particolare, le censure relative al difetto di motivazione, poiché sia la comunicazione di avvio sia la revoca facevano esclusivo riferimento a un parere ostativo dell'ITL senza illustrarne il contenuto e senza produrlo in giudizio. Il giudice ha inoltre considerato che la documentazione depositata dai ricorrenti nel procedimento e nel giudizio sembrava dimostrare la sussistenza dei requisiti reddituali e occupazionali, genericamente contestati dall'amministrazione. L'amministrazione dovrà quindi riesaminare la documentazione prodotta e, se del caso, fornire una motivazione più completa sui profili ostativi. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 21 ottobre 2026; le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento della domanda cautelare; il giudice ha ravvisato elementi di apprezzabilità delle censure e ha disposto il riesame amministrativo.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo non è adeguatamente motivato quando fonda esclusivamente la decisione su un parere ostativo non prodotto né illustrato dall'amministrazione, senza indicare il contenuto e le ragioni concrete del parere.
- Nel giudizio cautelare, la plausibile dimostrazione documentale della sussistenza dei requisiti richiesti dalla disciplina applicabile, a fronte di contestazioni amministrative generiche, può integrare un adeguato fumus ai fini del riesame dell'atto impugnato.
- Quando il vizio rilevato riguarda l'insufficienza della motivazione e la necessità di rivalutare la documentazione prodotta, la tutela cautelare può essere conformata come ordine di riesame, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità della revoca.
Come è indicizzato
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