Corte di giustizia, Sentenza C-191/25
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 aprile 2026. — Wenzel Logistics GmbH contro Mercedes-Benz Group AG. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Intese – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 3, paragrafo 2 – Diritto al pieno risarcimento del danno causato da un’intesa – Pagamento di interessi – Articolo 22, paragrafo 2 – Applicazione temporale delle disposizioni nazionali di recepimento – Determinazione della data a partire dalla quale gli interessi sono dovuti – Momento in cui si è verificato il danno in caso di acquisto di beni a prezzi maggiorati. — Causa C-191/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che il diritto al pieno risarcimento del danno da cartello comprende gli interessi dal momento in cui il danno si verifica e che tale regola, perché codifica la giurisprudenza sull’articolo 101 TFUE, deve trovare applicazione immediata nelle azioni introdotte dopo l’entrata in vigore delle norme nazionali di recepimento. Precisa inoltre che, nei casi di sovrapprezzo, il giudice nazionale deve individuare il fatto che segna in modo preponderante l’inizio del danno per far decorrere da lì gli interessi. Nel caso austriaco, la Corte considera incompatibile con l’effetto utile dell’articolo 101 TFUE una disciplina nazionale che faccia decorrere gli interessi solo dalla notifica della domanda.
Diritto agli interessi nel risarcimento del danno da cartello: applicabilità temporale delle norme nazionali di recepimento della direttiva 2014/104 e individuazione del momento di decorrenza degli interessi in caso di prezzi maggiorati.
La questione giuridica
1) Se l’articolo 3, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, consenta l’applicazione di una norma nazionale di recepimento che prevede gli interessi dal momento in cui il danno si verifica anche alle azioni di risarcimento proposte dopo l’entrata in vigore della direttiva, pur riferite a danni anteriori; 2) se, nel caso di acquisto di beni a prezzo maggiorato per effetto di un’intesa, gli interessi decorrono dalla data del pagamento del prezzo gonfiato o da altro momento che segni il verificarsi del danno.
Principio di diritto
La Corte afferma che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, letto con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, impone il pieno risarcimento del danno da violazione della concorrenza comprensivo degli interessi dalla data in cui il danno si verifica; una norma nazionale di recepimento che recepisce tale regola si applica immediatamente alle azioni proposte dopo l’entrata in vigore della disposizione nazionale o, se successiva, dopo la scadenza del termine di recepimento, purché l’azione non sia stata introdotta prima del 26 dicembre 2014. Nei casi di acquisto a prezzi maggiorati, la decorrenza degli interessi va individuata nel primo momento in cui si manifesta in modo preponderante il danno emergente o il lucro cessante, da accertarsi dal giudice nazionale; può rilevare, in concreto, il momento in cui il danneggiato ha reso indisponibili i fondi per pagare il prezzo maggiorato.
Norme richiamate
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/104/UE
- Articolo 3, paragrafo 2, direttiva 2014/104/UE
- Articolo 21, paragrafo 1, direttiva 2014/104/UE
- Articolo 22, paragrafi 1 e 2, direttiva 2014/104/UE
- Articolo 23 direttiva 2014/104/UE
Diritto agli interessi nel risarcimento del danno da cartello: applicabilità temporale e dies a quo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof austriaca in una controversia tra Wenzel Logistics GmbH e Mercedes-Benz Group AG, con intervento di MAN Truck & Bus SE e MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, relativa al risarcimento del danno derivante dall’intesa sui camion accertata dalla Commissione.
Fatti e procedimento principale
Wenzel Logistics ha chiesto il risarcimento del danno subito per aver acquistato autocarri a prezzi asseritamente maggiorati a causa del cartello. La domanda era accompagnata dalla richiesta di interessi legali e la società sosteneva che essi dovessero decorrere dalla data in cui il danno si era verificato, ai sensi dell’articolo 37d del KartG austriaco. I giudici di merito avevano invece applicato le regole generali del codice civile austriaco, facendo decorrere gli interessi dalla notifica della domanda giudiziale.
Normativa rilevante
La Corte richiama l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, il suo considerando 12, l’articolo 21, paragrafo 1, e l’articolo 22, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 23 della direttiva. Sul piano nazionale vengono in rilievo l’articolo 1333 ABGB e gli articoli 37a, 37c, 37d e 86 del KartG, nelle varie versioni richiamate dalla decisione.
Prima questione: applicabilità temporale della norma nazionale di recepimento
La Corte ribadisce che la regola del pieno risarcimento comprensivo degli interessi prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 codifica la giurisprudenza formatasi sull’articolo 101 TFUE, in particolare Manfredi, e deve quindi applicarsi con effetto immediato alle azioni rientranti nell’ambito della direttiva. Tuttavia, l’articolo 22, paragrafo 2, esclude dall’ambito della direttiva le azioni proposte prima del 26 dicembre 2014.
Ne consegue che una norma nazionale di recepimento come l’articolo 37d del KartG deve applicarsi immediatamente alle azioni proposte dopo la sua entrata in vigore o, se la sua entrata in vigore è successiva al termine di recepimento, alle azioni proposte dopo tale termine. Una disciplina nazionale che limiti tale norma ai soli danni verificatisi dopo il 26 dicembre 2016, facendo decorrere gli interessi dalla domanda anziché dal danno, pregiudica l’effetto utile dell’articolo 101 TFUE.
Seconda questione: momento del verificarsi del danno e decorrenza degli interessi
Quanto alla data da cui far decorrere gli interessi nei casi di sovrapprezzo, la Corte afferma che l’articolo 3, paragrafo 2, impone di riferirsi al momento in cui si è verificato il fatto che caratterizza in modo preponderante l’inizio del danno emergente o del lucro cessante. Il legislatore dell’Unione non ha però armonizzato i criteri concreti per identificare tale fatto, lasciando un margine di discrezionalità agli Stati membri, che devono comunque garantire la piena efficacia del diritto al pieno risarcimento.
Nel caso degli acquisti a prezzi maggiorati, il giudice nazionale deve dunque verificare quale fatto, tra quelli pertinenti, segni per primo l’inizio del danno; in concreto, può rilevare il momento in cui il danneggiato ha pagato o ha reso indisponibili le somme necessarie per il pagamento del prezzo maggiorato.
Dispositivo e principi affermati
La Corte conclude che:
- le norme nazionali che attuano il diritto al pieno risarcimento con interessi si applicano immediatamente alle azioni proposte dopo la loro entrata in vigore o, se successiva, dopo la scadenza del termine di recepimento, purché la causa non sia stata introdotta prima del 26 dicembre 2014;
- nei casi di cartello con vendita a prezzi maggiorati, gli interessi decorrono dal momento in cui si verifica il fatto che segna in modo preponderante l’inizio del danno.
La sentenza rafforza così il principio di effettività del risarcimento antitrust, imponendo che il decorso del tempo non svuoti il ristoro economico dovuto al danneggiato.
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