Cassazione Penale, Ordinanza n. 10359/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa e aveva negato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Nel ricorso ha censurato la motivazione della decisione di merito sia quanto alla dichiarazione di responsabilità per il reato ex art. 640 c.p., sia quanto al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi tendevano, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e riproponevano argomentazioni già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze non fossero consentite in sede di legittimità perché miravano a una rivalutazione del compendio probatorio e reiteravano censure già esaminate in appello, senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva confermato la responsabilità e negato la particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indica il reato per cui è stata affermata e confermata la responsabilità dell'imputato, oggetto delle doglianze difensive.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dal giudice di merito; la Cassazione non ha ravvisato vizi censurabili nella motivazione di tale diniego.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto la veste di vizi motivazionali, richiedano una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove o una diversa ricostruzione del fatto.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre argomenti già prospettati in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione quando la sentenza di merito presenti una motivazione logica e non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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