Ordinanza n. 118/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento Cat.A.12/2025/Imm./2^Sez./50 di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, emesso nei confronti del ricorrente dalla Questura di Caltanissetta il 20 ottobre 2025 e notificato il 27 ottobre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato adottato dalla Questura di Caltanissetta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, chiedendone la sospensione cautelare. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto dello ius postulandi. Il TAR ha rilevato che, nonostante l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera, il ricorrente aveva successivamente fatto rientro in Europa e aveva rilasciato procura speciale al difensore. Nel merito cautelare, il ricorrente non ha evidenziato profili di fondatezza, poiché il diniego era fondato sull'accertata insussistenza del rapporto di lavoro con il datore per il quale era stato rilasciato il nulla osta. Il nulla osta, inoltre, era stato revocato in autotutela e tale revoca non era stata impugnata. È stato altresì considerato che l'espulsione adottata dal Prefetto di Caltanissetta precludeva comunque la possibilità di ottenere un titolo di soggiorno valido.
La decisione
Il TAR ha superato l'eccezione di inammissibilità per difetto dello ius postulandi, ritenendo documentata la successiva regolarizzazione della procura speciale. Ha tuttavia respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris: il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è collegato allo specifico nulla osta e all'effettiva esecuzione del rapporto di lavoro presso il datore indicato; nella fattispecie, il rapporto risultava insussistente, il nulla osta era stato revocato e la revoca non era stata impugnata. Il Collegio ha inoltre richiamato l'effetto ostativo dell'espulsione rispetto al rilascio di un valido titolo di soggiorno. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata disposta la trasmissione dell'ordinanza, di una precedente ordinanza collegiale e della documentazione acquisita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per l'assenza di profili di fondatezza delle censure.
art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998
È stato posto a fondamento della trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato collegato a uno specifico nulla osta è condizionato all'effettiva instaurazione ed esecuzione del rapporto di lavoro presso il datore indicato nel nulla osta; l'insussistenza di tale rapporto giustifica il diniego del titolo.
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, se non impugnata, costituisce un elemento ostativo alla domanda cautelare contro il successivo diniego del permesso di soggiorno fondato sull'assenza del rapporto di lavoro autorizzato.
- L'espulsione dello straniero può precludere la possibilità di ottenere un valido titolo di soggiorno, anche a prescindere dagli ulteriori profili di infondatezza del diniego impugnato.
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