Sentenza del 24/06/2016 n. 13118 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli atti relativi a due tardivi versamenti dell'ecotassa per il deposito di rifiuti solidi in discarica, riferiti all'anno 2002, nonché gli atti relativi all'anno 2003. Ha contestato la validità della notifica, il difetto di motivazione, la violazione del principio di legalità delle sanzioni e la non irrogabilità o, in subordine, l'eccessività delle sanzioni. In Cassazione ha inoltre sostenuto di avere natura di organo indiretto della Pubblica Amministrazione, in ragione della concessione per la gestione della discarica, e ha dedotto il contrasto della disciplina nazionale dell'ecotassa con alcune direttive europee e con la Costituzione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva annullato la cartella di pagamento, ridotto della metà le sanzioni per il ritardato pagamento e confermato gli interessi e la sanzione per la tardiva dichiarazione relativa al 2003. La Commissione Tributaria Regionale ha poi accolto l'appello incidentale della Regione, confermando le sanzioni irrogate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione sulla mancata qualificazione della società come impresa-organo e ha giudicato inammissibili o infondate le censure sulla compatibilità della disciplina con il diritto europeo e con la Costituzione, perché generiche, dirette a una revisione del merito e in parte estranee alla giurisdizione tributaria. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3
La società ha invocato il principio di legalità in materia di sanzioni tributarie, ma la censura non ha condotto all'annullamento degli atti.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 3, e art. 6, commi 5 e 5-bis
Sono state richiamate per sostenere la non irrogabilità delle sanzioni; la Corte ha confermato l'esito sfavorevole alla contribuente.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, commi 1 e 4
La società ne ha chiesto l'applicazione per ottenere la riduzione delle sanzioni; la decisione finale ha confermato le sanzioni irrogate.
Direttive CEE nn. 31/1999, 35/2000 e 48/2011
Il richiamo alle direttive non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare l'illegittimità della disciplina nazionale dell'ecotassa; le questioni prospettate erano in parte generiche e riguardavano il diritto di rivalsa del gestore, estraneo al giudizio tributario.
Artt. 11, 97 e 117 della Costituzione
La società ha dedotto il contrasto della disciplina nazionale con il diritto europeo e con i principi costituzionali, ma la Corte non ha ravvisato una questione idonea a superare le valutazioni dei giudici di merito.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o sostituire l'interpretazione della parte a quella adeguatamente motivata dal giudice di merito.
- La contestazione della natura di soggetto pubblico o di organo indiretto della Pubblica Amministrazione deve essere dimostrata in modo puntuale; la sola esistenza di una concessione per la gestione di un servizio non attribuisce automaticamente tale qualifica.
- Le censure di incompatibilità tra normativa nazionale e diritto europeo devono indicare concretamente la norma incompatibile, il principio violato e la rilevanza della questione nel giudizio; deduzioni generiche o riferite a possibili modifiche legislative non sono sufficienti.
- Il diritto di rivalsa del gestore della discarica verso i soggetti conferenti è distinto dall'obbligazione tributaria verso l'ente impositore e può risultare estraneo alla giurisdizione tributaria.
- Per contestare efficacemente una sanzione tributaria occorre provare uno specifico vizio dell'atto, l'assenza dei presupposti sanzionatori o una concreta causa di non punibilità; in mancanza, la sanzione può essere confermata anche se vengono discusse questioni ulteriori sul rapporto contrattuale o economico tra le parti.
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