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Circolare

Circolare numero 300 del 30-12-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la sottoscrizione di una convenzione con l'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti della provincia di Bolzano per l'esazione, tramite modello DM 10, del contributo di assistenza contrattuale previsto dai contratti collettivi. Sono disciplinate le modalità di esposizione in denuncia, di versamento, di riparto contabile, i rapporti tra INPS e Unione, il rimborso spese, gli obblighi delle Sedi e il rendiconto annuale. Vengono inoltre istituiti e descritti i conti del piano dei conti necessari alla contabilizzazione delle somme riscosse e accreditate.

Convenzione con l'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti di Bolzano per la riscossione, tramite DM 10, delle quote del Fondo dell'Ente bilaterale

Convenzione per la riscossione delle quote del Fondo dell'Ente bilaterale tramite DM 10

La circolare dà conto della deliberazione n. 114 del 6 febbraio 1992, con la quale il Comitato Esecutivo ha autorizzato, ai sensi dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, la stipula di una convenzione con l'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti della provincia di Bolzano. La convenzione riguarda l'esazione, tramite modello DM 10, delle quote del "Fondo dell'Ente bilaterale" dovute in base ai contratti collettivi di lavoro.

Ambito della contribuzione e soggetti interessati

Il contributo per assistenza contrattuale è posto a carico degli associati iscritti all'Unione convenzionata. Il versamento deve avvenire unitamente ai contributi obbligatori dovuti all'INPS, mediante la denuncia mensile DM 10, con le medesime periodicità e modalità previste per i normali adempimenti contributivi.

L'INPS e l'Unione devono rendere note alle aziende le modalità di evidenziazione, sui moduli di denuncia, degli importi relativi a tale contributo. Gli importi così esposti si sommano alle altre partite dovute all'Istituto e partecipano alle operazioni di conguaglio con gli eventuali importi a debito dello stesso INPS.

Rapporti tra INPS, Unione e imprese

La convenzione precisa che l'INPS considera versato soltanto l'importo specificamente indicato dalle aziende sul modulo di denuncia, salvo il caso di denunce con saldo a credito dell'INPS che non siano state contestualmente e integralmente versate al momento della presentazione.

All'Istituto non è attribuito alcun obbligo di esazione coattiva dei contributi né di intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro in relazione ai versamenti di cui trattasi. Inoltre, dall'applicazione della convenzione non derivano responsabilità dell'Istituto verso le imprese, verso i soggetti indicati nell'atto convenzionale o verso terzi. I rapporti conseguenti all'attuazione della convenzione, compresa l'eventuale restituzione delle somme versate, devono instaurarsi direttamente tra l'Unione firmataria e le imprese interessate.

Rimborso delle spese e trasferimento delle somme riscosse

L'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti della provincia di Bolzano deve rimborsare all'INPS le spese per l'espletamento del servizio nella misura e secondo le modalità stabilite dalla delibera del Comitato Esecutivo n. 1077 del 19 ottobre 1989, richiamata dalla circolare 48 del 22 febbraio 1990.

In base all'articolo 6 della convenzione, le Sedi periferiche devono versare, senza interessi, alla Sede nazionale dell'Unione le somme pari agli importi riscossi per contributo di assistenza contrattuale risultanti dalle denunce elaborate in ciascun mese, al netto del rimborso spese. Il versamento deve essere effettuato entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione delle denunce. Contestualmente, le Sedi devono trasmettere all'Unione una distinta delle imprese che hanno versato il contributo, con le specifiche previste dall'articolo 6, secondo comma, della convenzione.

La circolare rinvia a successive istruzioni per l'eventuale erogazione di acconti di cui all'articolo 7 della convenzione dopo il primo anno di applicazione.

Istruzioni operative per la compilazione del DM 10

Per le aziende interessate, sui modelli DM 10/2 mensili il contributo deve essere indicato in uno dei righi in bianco dei quadri B-C, nella colonna "Cod", con il codice W190 preceduto dalla dicitura "Quote UN.ALB.BZ". Nella colonna "somme a debito del datore di lavoro" deve essere riportato il relativo importo da versare.

Non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". L'importo così indicato deve essere sommato al complesso dei contributi obbligatori dovuti all'INPS e versato dalle aziende insieme a questi ultimi, mediante presentazione del mod. DM 10-1 presso uno sportello bancario o postale abilitato.

Trattamento contabile e flussi informativi

Il contributo deve essere imputato, in sede di specificazione contabile del saldo della denuncia DM 10/2, al conto GPA 25/52, di nuova istituzione. Contestualmente, per rilevare il debito verso l'Associazione interessata, l'ufficio competente per la contabilita' deve registrare la scrittura "GPA 35/52 a GPA 18/52" per un importo pari a quello evidenziato a credito del conto GPA 25/52.

La procedura DM deve emettere una distinta delle aziende che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale con indicazione del periodo contributivo, dell'ammontare del versamento, del monte retributivo e del numero dei dipendenti denunciati. Una copia della distinta deve essere inviata all'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti della Provincia di Bolzano - Sede nazionale contestualmente al versamento delle somme spettanti, mentre un'altra copia deve essere trasmessa all'ufficio competente per la contabilita' in allegato al biglietto contabile di riparto.

I pagamenti a favore dell'Organizzazione devono essere imputati a debito del conto GPA 18/52; sul medesimo conto devono essere addebitate, in contropartita dei conti GPA 24/42 e GPA 24/25, anche le somme da trattenere sul contributo riscosso a titolo di rimborso spese e di IVA relativa al servizio di esazione.

Rendiconto annuale e gestione dei casi di insoluto

Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni dei mod. DM 10/89 riscossi, le Sedi devono predisporre e trasmettere all'Unione un rendiconto dal quale risultino:

  • l'ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell'anno di riferimento per le quali sono state emesse le distinte delle aziende;
  • l'ammontare delle somme corrisposte;
  • l'ammontare delle spese e dell'IVA trattenuta sui contributi riscossi.

Se i contributi risultano indicati nei mod. DM 10/89 con saldo totalmente o parzialmente insoluto, l'operatore deve definire la denuncia mensile come "documento diverso". In tal caso occorre:

  • depennare il codice e il relativo importo esposti sul mod. DM 10/2-89;
  • variare conseguentemente il totale del rigo 33 e il saldo della denuncia mensile;
  • variare i campi 1 e 3 del mod. DM 10/1-89;
  • predisporre il mod. SC 3 con l'articolo GPA 00/02 a GPA 54/82 per l'importo del saldo insoluto del mod. DM 10/1-89, oppure l'articolo GPA 52/99 a GPA 54/80 o GPA 54/10 per l'importo pari alla somma versata nel caso di saldo parzialmente pagato;
  • trasmettere il modello SC 3 e il modello DM 10/1-89 all'ufficio competente per la contabilita' per le operazioni di contabilizzazione e di riacquisizione della modulistica;
  • riacquisire il modello DM 10/2-89.

Variazioni al piano dei conti

L'allegato n. 2 riporta i conti istituiti per la gestione della convenzione:

  • GPA 18/52: debito verso l'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti della Provincia di Bolzano per contributi di assistenza contrattuale riscossi per suo conto;
  • GPA 25/52: contributi di assistenza contrattuale riscossi per conto dell'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti della Provincia di Bolzano mediante denuncia rendiconto di mod. DM 10;
  • GPA 35/52: accreditamento all'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti della Provincia di Bolzano dei contributi riscossi per suo conto.

Durata della convenzione

Ai sensi dell'articolo 10, la convenzione ha validità fino al 31 dicembre 1993 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo tempestiva disdetta.

Punti principali

Convenzione autorizzata e finalità della riscossione

La deliberazione n. 114 del 6 febbraio 1992 autorizza, ai sensi dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, la stipula di una convenzione con l'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti della provincia di Bolzano per l'esazione, a mezzo mod. DM 10, delle quote del "Fondo dell'Ente bilaterale" dovute in base ai contratti collettivi di lavoro. La convenzione è stata effettivamente sottoscritta e la circolare ne illustra i punti salienti e le istruzioni operative.

Modalità di versamento del contributo da parte delle aziende

Il contributo per assistenza contrattuale è a carico degli associati iscritti all'Unione e deve essere versato insieme ai contributi obbligatori all'INPS, con il modello DM 10 di denuncia mensile, alle stesse periodicità e modalità. L'importo va indicato in denuncia e si somma alle altre somme dovute all'Istituto; l'INPS considera versato soltanto l'importo specificamente indicato dalle aziende, salvo il caso di denunce con saldo a credito INPS non contestualmente e integralmente versato.

Assenza di obblighi di esazione coattiva e rapporti diretti con l'Unione

La convenzione stabilisce che all'INPS non compete alcun obbligo di esazione coattiva dei contributi, né di intervento diretto o controllo nei confronti dei datori di lavoro sui versamenti in parola. Non derivano all'Istituto responsabilità verso le imprese, verso i soggetti indicati nella convenzione o verso terzi; i rapporti relativi all'attuazione della convenzione, compresa l'eventuale restituzione delle somme versate, devono essere intrattenuti direttamente tra l'Unione firmataria e le imprese interessate.

Rimborso spese all'INPS e trasferimento delle somme all'Unione

L'Unione deve rimborsare all'INPS le spese per l'espletamento del servizio secondo la misura e le modalità fissate dalla delibera del Comitato Esecutivo n. 1077 del 19 ottobre 1989. Le Sedi periferiche, per ciascun mese di elaborazione, versano alla Sede nazionale dell'Unione le somme riscosse per contributo di assistenza contrattuale al netto del rimborso spese; il versamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione delle denunce e deve essere accompagnato dalla distinta delle imprese che hanno effettuato il versamento.

Istruzioni di compilazione del DM 10 e contabilità

Sui modelli DM 10/2 mensili le aziende devono esporre nei quadri B-C il codice W190 preceduto dalla dicitura "Quote UN.ALB.BZ" e indicare nella colonna somme a debito del datore di lavoro l'importo da versare. Non devono essere compilati i campi relativi a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. L'importo confluisce nel conto GPA 25/52; contestualmente l'ufficio contabile rileva il debito verso l'Unione con la scrittura GPA 35/52 a GPA 18/52. La procedura DM produce una distinta delle aziende con periodo contributivo, importo, monte retributivo e numero dei dipendenti, da inviare all'Unione e all'ufficio contabile.

Rendiconto annuale, gestione degli insoluti e conti istituiti

Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, le Sedi devono trasmettere all'Unione un rendiconto con l'ammontare dei contributi riscossi, delle somme corrisposte e delle spese e IVA trattenute. Se i contributi risultano in tutto o in parte insoluti, la denuncia mensile va trattata come "documento diverso" e devono essere depennati il codice e l'importo, variati i totali e i campi del mod. DM 10/1, predisposto il mod. SC 3 con le specifiche scritture contabili e riacquisito il DM 10/2. L'allegato n. 2 istituisce i conti GPA 18/52, GPA 25/52 e GPA 35/52, con le relative denominazioni contabili.

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