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Circolare

Circolare numero 299 del 30-12-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l'autorizzazione al rimborso della prima rata dei crediti maturati dalle aziende per sgravi degli oneri sociali nel Mezzogiorno, entro il 31 dicembre 1992, con possibilità di compensazione in presenza di debiti aziendali. Fornisce inoltre precisazioni sulle modalità di evidenza contabile, sulle informazioni da trasmettere alla Direzione Centrale, sull'applicabilità della sentenza n. 261/91 a ulteriori categorie di soggetti e sul rimborso della quota di sgravio spettante ai lavoratori o ex lavoratori non più in forza. Viene infine istituito il conto GAW 37/19 per la rilevazione delle somme rimborsate.

Rimborso degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno relativi a periodi pregressi e chiarimenti applicativi

Rimborso degli sgravi sociali per il Mezzogiorno e chiarimenti applicativi

La circolare interviene in materia di sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno relativi a periodi contributivi pregressi, già oggetto della circolare n. 202 del 4 agosto 1992, fornendo l'autorizzazione al rimborso della prima rata dei crediti aziendali, ulteriori precisazioni sulla compensazione con eventuali debiti e istruzioni operative sia per le aziende sia per i lavoratori o ex lavoratori aventi diritto. Vengono inoltre chiariti gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 261/91 su alcune categorie di soggetti e istituito uno specifico conto contabile per la rilevazione delle somme rimborsate.

Autorizzazione al rimborso delle somme dovute alle aziende

La circolare autorizza il rimborso, entro il 31.12.1992, della prima rata del credito maturato dalle aziende industriali operanti nel Mezzogiorno per sgravi degli oneri sociali riferiti a periodi pregressi, con riferimento al personale dipendente le cui retribuzioni non siano assoggettate a contribuzione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. L'autorizzazione avviene previa una prima verifica di massima degli elementi utili alla determinazione del credito complessivo.

Il rimborso delle rate successive resta subordinato alla verifica, al momento del pagamento, dell'inesistenza di esposizioni debitorie dell'azienda verso l'Istituto. In presenza di debiti, l'importo della rata deve essere ridotto per compensazione dell'importo dovuto, precisando che sulla parte compensata non devono essere applicati accessori di legge, poiché la compensazione opera ex tunc.

Riserva sulle somme riconosciute e obblighi di comunicazione

Nel comunicare il provvedimento di rimborso, le sedi devono formulare ampia riserva circa la determinazione definitiva dell'entità delle somme riconosciute, avvertendo le aziende che sulle rate successive potranno essere effettuate decurtazioni qualora emergano differenze a favore dell'Istituto. La circolare impone inoltre che l'importo rimborsato, comprensivo dell'eventuale quota compensata, sia rilevato sul conto di nuova istituzione GAW 37/19.

L'Ufficio Riscossione Contributi deve mantenere un'apposita evidenza delle somme, suddivisa secondo i codici statistico-contributivi di appartenenza delle imprese beneficiarie, ai fini della successiva rendicontazione alla Sede Centrale. In occasione del rimborso della prima rata, le SAP devono altresì comunicare alla Direzione Centrale Contributi l'ammontare complessivo del credito riconosciuto a ciascuna azienda.

Compensazione con debiti aziendali fino a maggio 1991

La circolare conferma la compensabilità dei debiti aziendali maturati fino a tutto maggio 1991 con il credito per sgravi riconosciuti alle aziende ex sentenza n. 261/91, richiamando l'efficacia ex tunc della decisione della Corte costituzionale. Resta però riservata una successiva specificazione delle modalità e dei termini di concreta operatività della compensazione.

Viene comunque stabilito che l'eventuale eccedenza del credito complessivo dell'azienda rispetto al debito maturato al mese di maggio 1991 dovrà essere rimborsata o compensata secondo i criteri previsti per la prima rata. La comunicazione complessiva dell'ammontare degli sgravi riconosciuti deve essere effettuata indipendentemente dal fatto che tutto o parte del credito sia compensabile con debiti aziendali maturati fino a maggio 1991.

Le sedi devono inoltre trasmettere alla Direzione Centrale P.A.R., entro e non oltre il 10 gennaio 1993, una serie di dati analitici per ciascuna azienda interessata, e precisamente:

  • ammontare originario del debito risultante a tutto il mese di maggio 1991;
  • ammontare del credito derivante dal riconoscimento degli sgravi portato in diminuzione del debito;
  • ammontare dell'eventuale debito residuo;
  • ammontare dell'eventuale debito in essere per periodi successivi al mese di maggio 1991;
  • ammontare delle sanzioni civili dovute sui debiti già esistenti e determinate al 31.12.1992;
  • ammontare dell'eventuale ulteriore eccedenza del credito aziendale rimborsabile in 10 rate annuali.

Per la definizione degli aspetti contabili e la sistemazione delle partite sull'archivio del recupero crediti, la circolare rinvia a successive istruzioni.

Estensione dei benefici ad altre categorie di soggetti

In risposta ai chiarimenti richiesti dalle imprese e dalle sedi periferiche, la circolare conferma che gli sgravi per il Mezzogiorno spettano anche ai Gruppi ormeggiatori, alle Compagnie portuali e alle Cooperative della piccola pesca di cui alla L. 250/1958. L'estensione è motivata dal venir meno della preclusione originaria, rappresentata dal mancato assoggettamento all'obbligo contributivo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, che in passato ne aveva determinato l'esclusione dal beneficio.

Rimborso della quota di sgravio di spettanza dei lavoratori

La circolare scioglie la riserva già formulata con la circolare n. 202 in merito alla quota di sgravio spettante ai lavoratori non più in forza presso l'azienda al momento della richiesta di rimborso presentata dall'impresa.

Il rimborso spetta ai lavoratori o ex lavoratori dipendenti dalle aziende destinatarie della sentenza, purché siano stati inclusi nei prospetti di cui alla precedente circolare e purché l'azienda abbia richiesto solo la quota di sgravio di propria spettanza. Il diritto si estende anche agli aventi titolo in caso di decesso del lavoratore, con applicazione per analogia delle norme vigenti per i ratei di pensione maturati e non riscossi. Il rimborso richiede una domanda esplicita dell'interessato ed è soggetto alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c.

La quantificazione delle somme compete alla SAP presso la quale è iscritta l'azienda alle cui dipendenze il lavoratore o ex lavoratore è stato occupato e che ha trasmesso la documentazione per la richiesta di rimborso. La SAP deve sommare le retribuzioni risultanti dai prospetti mensili e determinare l'importo rimborsabile applicando l'aliquota di sgravio spettante al lavoratore: 0,75% per l'anno 1985 e 1,50% per gli anni precedenti. Per gli anni dal 1986 in poi, l'aliquota è soppressa ai sensi dell'art. 10 della L. 22.12.1984, n. 887.

L'importo deve essere rimborsato in 10 rate annuali di pari importo, senza interessi né rivalutazione monetaria, con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 1992. Anche tali rimborsi devono essere imputati al conto GAW 37/19 e oggetto di apposita evidenza secondo i codici statistico-contributivi delle imprese presso le quali il lavoratore è stato occupato.

Conto contabile istituito

In allegato viene istituita la variazione al piano dei conti con il codice GAW 37/19, denominato "Sgravi di oneri sociali nel Mezzogiorno per i periodi pregressi di cui alla legge n. 1089/1968 e successive modificazioni rimborsati direttamente alle aziende ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 442/1992". La denominazione abbreviata è "SGR.MEZZOG.PER.PREGR.L.1089/68 RIMB.AZ.DL 442/92".

Punti principali

Autorizzazione al rimborso della prima rata

Si autorizza il rimborso, entro il 31.12.1992, della prima rata del credito maturato dalle aziende per sgravi degli oneri sociali nel Mezzogiorno, previa una prima verifica di massima degli elementi utili alla determinazione complessiva del credito. Il rimborso delle rate successive resta subordinato all'assenza, al momento del pagamento, di esposizioni debitorie dell'azienda; in presenza di debiti, l'importo va decurtato per compensazione, senza applicazione di accessori di legge sulla parte compensata.

Comunicazioni alle aziende ed evidenze contabili

Nel comunicare il rimborso, le sedi devono formulare ampia riserva sull'entità definitiva delle somme riconosciute, avvertendo che sulle rate successive potranno essere operate decurtazioni se emergeranno differenze a favore dell'Istituto. L'importo rimborsato, compresa l'eventuale quota compensata, va imputato al conto di nuova istituzione GAW 37/19 e tenuto in evidenza per codici statistico-contributivi, ai fini della rendicontazione alla Sede Centrale. In occasione del rimborso della prima rata, le SAP devono comunicare alla Direzione Centrale Contributi l'ammontare complessivo del credito di ciascuna azienda.

Compensazione con debiti aziendali fino a maggio 1991

Si conferma la compensabilità dei debiti aziendali maturati fino a tutto maggio 1991 con il credito per sgravi riconosciuto ex sentenza n. 261/91, richiamando l'efficacia ex tunc della sentenza. Se il credito complessivo supera il debito maturato a maggio 1991, l'eccedenza deve essere rimborsata o compensata secondo le regole del punto 1. Le sedi devono trasmettere alla Direzione Centrale P.A.R. un quadro informativo dettagliato per ciascuna azienda, includendo debito originario, credito riconosciuto, eventuale debito residuo, debiti successivi a maggio 1991, sanzioni civili al 31.12.1992 ed eventuale eccedenza rimborsabile in 10 rate annuali, entro il 10 gennaio 1993.

Chiarimenti sull'applicabilità della sentenza n. 261/91

La circolare precisa che i benefici per gli sgravi nel Mezzogiorno spettano anche ai Gruppi ormeggiatori, alle Compagnie portuali e alle Cooperative della piccola pesca di cui alla L. n. 250/1958. L'estensione deriva dal venir meno della causa ostativa originaria, ossia il mancato assoggettamento all'obbligo di versamento della contribuzione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, che aveva in precedenza determinato l'esclusione di tali organismi.

Rimborso della quota di sgravio spettante ai lavoratori

Si chiarisce che, per i lavoratori o ex lavoratori inclusi nei prospetti e per i quali le aziende hanno chiesto lo sgravio solo per la quota di propria spettanza, il rimborso compete direttamente agli interessati o ai loro aventi titolo in caso di decesso. Il diritto è subordinato a domanda esplicita e soggetto alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c. La quantificazione compete alla SAP presso cui è iscritta l'azienda, che deve sommare le retribuzioni mensili e applicare l'aliquota di sgravio spettante al lavoratore: 0,75% per il 1985 e 1,50% per gli anni precedenti; dal 1986 in poi l'aliquota è soppressa ai sensi dell'art. 10 della L. n. 887/1984. Il rimborso va effettuato in 10 rate annuali di pari importo, senza interessi né rivalutazione, a partire dal 31 dicembre 1992.

Conto contabile di nuova istituzione

Viene istituito il conto GAW 37/19, destinato alla rilevazione degli sgravi di oneri sociali nel Mezzogiorno per periodi pregressi, rimborsati direttamente alle aziende ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 442/1992. Il conto è utilizzato anche per i rimborsi effettuati ai lavoratori aventi diritto e richiede apposita evidenza suddivisa secondo i codici statistico-contributivi delle imprese interessate.

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