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Circolare

Circolare numero 298 del 30-12-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% ai fini pensionistici prevista dalla legge n. 438/1992 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati con aliquota a loro carico inferiore al 10%, limitatamente alla quota di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile (per il 1993 pari a lire 53.475.000 annue, cioè lire 4.456.000 mensili). Vengono indicati i regimi previdenziali interessati, le esclusioni, le modalità di mensilizzazione, i criteri da seguire in presenza di più rapporti di lavoro e le istruzioni operative per la denuncia DM10/2 con i relativi codici contributivi. La circolare disciplina inoltre l’aumento del contributo per il finanziamento del SSN, fissato dal 1 gennaio 1993 al 10,60% della retribuzione imponibile, e la variazione del contributo di solidarietà, con ripartizione tra datore di lavoro e lavoratore.

Variazioni delle aliquote contributive per lavoratori dipendenti e contributo SSN dal 1 gennaio 1993

Variazioni contributive dal 1 gennaio 1993

La circolare illustra gli effetti della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, in materia di previdenza, sanità e pubblico impiego. In particolare, disciplina l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% ai fini pensionistici per alcuni lavoratori dipendenti e l’aumento del contributo per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, con le relative modalità operative di calcolo e denuncia contributiva.

Aliquota aggiuntiva dell’1% ai fini pensionistici

L’art. 3-ter della legge n. 438/1992 stabilisce, a decorrere dal 1 gennaio 1993, un’aliquota aggiuntiva dell’1% a favore dei regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano un’aliquota contributiva a carico del lavoratore inferiore al 10%. Il prelievo si applica soltanto sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell’art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Per l’anno 1993 la prima fascia di retribuzione pensionabile è pari a lire 53.475.000 annue. La circolare precisa che, ai fini della norma, per regime pensionistico deve intendersi quello principale, prescindendo quindi dall’aliquota versata a eventuali fondi pensionistici integrativi, qualunque sia la fonte normativa che li disciplina.

Regimi interessati ed esclusi

La circolare indica che l’aliquota aggiuntiva riguarda, per quanto gestito dall’Istituto, anche gli iscritti ai seguenti fondi e gestioni speciali:

  • Fondo di previdenza per i dipendenti dell’ENEL e delle aziende elettriche private;
  • Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
  • Fondo di previdenza per il personale addetto alle abolite imposte di consumo;
  • Gestione speciale per l’assicurazione generale obbligatoria per l’IVS degli enti creditizi pubblici di cui al D.Lgs. n. 357/1990.

Sono invece esclusi i dipendenti iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, in quanto per essi l’aliquota contributiva a carico del lavoratore all’1 gennaio 1993 è già superiore al 10%.

Per gli iscritti ai fondi integrativi dell’assicurazione IVS, l’aliquota aggiuntiva è applicata esclusivamente nell’ambito del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Mensilizzazione del limite, conguagli e rapporti di lavoro plurimi

Ai fini degli adempimenti contributivi il limite annuo di lire 53.475.000 viene mensilizzato in lire 4.456.250, arrotondato a lire 4.456.000. Le retribuzioni mensili eccedenti tale importo sono assoggettate al prelievo aggiuntivo dell’1% e versate al fondo pensionistico di iscrizione obbligatoria.

La mensilizzazione può comportare operazioni di conguaglio a credito o a debito, da effettuare:

  • con la denuncia relativa al mese di dicembre, da presentare entro il 20 gennaio dell’anno successivo;
  • oppure con la denuncia del mese in cui interviene la cessazione del rapporto di lavoro.

Per limitare i conguagli annuali, se in uno o più mesi il dipendente supera il limite mensile ma non si prevede il superamento del limite annuo, le aziende devono assoggettare le retribuzioni di quei mesi alla contribuzione ordinaria, senza applicare l’aliquota aggiuntiva.

In caso di rapporti di lavoro successivi nel corso dell’anno, le retribuzioni percepite nei diversi rapporti si cumulano ai fini del superamento del limite annuo. Il lavoratore deve esibire ai datori di lavoro successivi al primo una certificazione delle retribuzioni già percepite, mediante dichiarazione del precedente datore di lavoro oppure copia del mod. O1/M.

Se il lavoratore si rioccupa nel corso dell’anno e ha già percepito una retribuzione inferiore al limite annuo, ma mensilmente superiore a lire 4.456.000, il nuovo datore di lavoro deve valutare l’insieme degli emolumenti annuali. Per evitare conguagli onerosi, può applicare l’aliquota aggiuntiva sull’intera retribuzione dal periodo di paga in cui gli emolumenti complessivi eccedono il limite annuo; in alternativa, per difficoltà tecniche, può versare l’1% solo sugli emolumenti da lui corrisposti oltre il limite mensile, rinviando il conguaglio a fine anno o alla cessazione.

Nei rapporti simultanei presso due datori di lavoro, quando le retribuzioni cumulate superano il limite annuo, il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata effettua normalmente il versamento dell’aliquota aggiuntiva sul coacervo delle retribuzioni, previa dichiarazione iniziale dell’altro datore di lavoro. A fine anno, sulla base della dichiarazione consuntiva dell’altro datore, procede all’eventuale conguaglio. Se tale procedura non è praticabile, ciascun datore di lavoro versa a fine anno la propria quota di imponibile in proporzione alle retribuzioni corrisposte e alla loro incidenza nel superamento del limite. Se a dicembre il rapporto è in essere con un solo datore di lavoro, è quest’ultimo a effettuare il conguaglio sulla base della documentazione esibita dal lavoratore.

La circolare sottolinea la responsabilità del dipendente che non comunichi correttamente le retribuzioni percepite da altri datori di lavoro o fornisca informazioni non veritiere.

Compilazione del mod. DM10/2

Per la generalità delle aziende, la circolare dispone che:

  • i contributi previdenziali siano calcolati sull’intera retribuzione imponibile, senza considerare l’aliquota aggiuntiva dell’1%, e indicati con le consuete modalità;
  • l’1% sia calcolato sulla parte di retribuzione eccedente lire 4.456.000 mensili e riportato nella casella "Somme a debito del datore di lavoro" dei quadri B-C del mod. DM10/2, con dicitura "Art. 3 ter L. 438/92" e codice M950;
  • nelle caselle "numero dipendenti" e "retribuzioni" siano indicati rispettivamente il numero dei lavoratori interessati e l’ammontare delle retribuzioni eccedenti;
  • non sia compilata la casella "numero giornate".

Per i conguagli:

  • il contributo aggiuntivo da versare a conguaglio va esposto nei quadri B-C con la dicitura "VERS. CONTR. AGG." e il codice M951;
  • il contributo aggiuntivo da recuperare va esposto nel quadro D con la dicitura "REC. CONTR. AGG." e il codice L951.

Per i lavoratori iscritti al Fondo ENEL e aziende elettriche private e al Fondo per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, il versamento del contributo aggiuntivo avviene trimestralmente, con i modelli DM10 da presentare entro il 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio. Il primo versamento riguarda il 20 aprile 1993 ed è riferito agli imponibili dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1993. I codici da usare sono X960/X961/L961 per il Fondo elettrici e X970/X971/L971 per il Fondo telefonici.

Per la gestione speciale IVS degli enti creditizi pubblici, si applicano i codici B980/B981/L981. Per il Fondo per il personale addetto alle abolite imposte di consumo, i codici sono X990/X991/L991. In tutti i casi, la contribuzione ordinaria è calcolata sull’intera retribuzione imponibile senza tenere conto dell’aliquota aggiuntiva, mentre il contributo dell’1% va separatamente esposto sulla quota eccedente il limite mensile.

Contributo per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale

L’art. 6, comma 11, della legge n. 438/1992 stabilisce che, dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1993, il contributo per il finanziamento delle prestazioni del SSN previsto dall’art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissato nella misura complessiva del 10,60% della retribuzione imponibile. Tale misura è ripartita in:

  • 9,60% a carico del datore di lavoro;
  • 1% a carico del lavoratore.

La precedente aliquota a carico dei lavoratori dipendenti, pari allo 0,90%, viene quindi elevata all’1%, e lo stesso vale per i lavoratori di tutti i settori, pubblici e privati.

Contributo di solidarietà

La circolare segnala inoltre l’aumento del contributo di solidarietà di cui all’art. 31, comma 14, della legge n. 41/1986 dal 4,20% al 4,60%. Anche in questo caso aumenta la quota a carico del lavoratore, che passa dallo 0,40% allo 0,80%, mentre resta ferma la quota del datore di lavoro pari al 3,80%.

Resta confermato che l’aliquota del 10,60% si applica sulla fascia di retribuzione annua imponibile fino a 40 milioni di lire, mentre l’aliquota del 4,60% si applica agli importi eccedenti fino al limite di 100 milioni di lire annui.

Punti principali

Aliquota aggiuntiva pensionistica dell’1%

Dal 1 gennaio 1993 è dovuta un’aliquota aggiuntiva dell’1% sui regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati quando l’aliquota contributiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% e solo sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile. Per il 1993 la soglia annua è fissata in lire 53.475.000. La circolare precisa che rileva il regime pensionistico principale e non i fondi integrativi.

Regimi e fondi interessati o esclusi

Sono interessati i lavoratori iscritti, tra gli altri, ai fondi di previdenza per dipendenti ENEL ed aziende elettriche private, per il personale dei pubblici servizi di telefonia, per il personale addetto alle abolite imposte di consumo e alla gestione speciale IVS degli enti creditizi pubblici. Non sono invece interessati i dipendenti del fondo trasporti e del fondo per il personale di volo, poiché per essi l’aliquota a carico del lavoratore è superiore al 10%. Per i fondi integrativi dell’assicurazione IVS, l’aliquota aggiuntiva si applica solo nell’ambito del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Mensilizzazione, conguagli e pluralità di rapporti

Ai fini contributivi, il limite annuo è mensilizzato in lire 4.456.000. Le quote eccedenti tale importo mensile sono assoggettate all’1% e possono dar luogo a conguagli a dicembre, da denunciare entro il 20 gennaio dell’anno successivo, o nel mese di cessazione del rapporto. In caso di rapporti di lavoro successivi nello stesso anno, le retribuzioni si cumulano e il lavoratore deve esibire al nuovo datore di lavoro la documentazione delle retribuzioni già percepite. In caso di rapporti simultanei, il prelievo può essere gestito dal datore di lavoro con retribuzione più elevata o, in alternativa, da ciascun datore in proporzione. La circolare richiama anche la responsabilità del dipendente che ometta o alteri le informazioni sulle retribuzioni percepite altrove.

Istruzioni operative per il mod. DM10/2

Le aziende devono calcolare i contributi ordinari sull’intera retribuzione imponibile senza considerare l’aliquota aggiuntiva, e indicare separatamente l’1% sulla parte eccedente i lire 4.456.000 mensili. Sono forniti codici specifici per l’esposizione del contributo e per i conguagli o recuperi: M950 e M951/L951 per la generalità dei lavoratori dipendenti, X960/X961/L961 per il Fondo elettrici, X970/X971/L971 per il Fondo telefonici, B980/B981/L981 per gli enti pubblici creditizi, X990/X991/L991 per il Fondo delle abolite imposte di consumo.

Variazione del contributo SSN e contributo di solidarietà

Dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1993 il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale è fissato al 10,60% della retribuzione imponibile: 9,60% a carico del datore di lavoro e 1% a carico del lavoratore. Contestualmente il contributo di solidarietà passa dal 4,20% al 4,60%, con l’aliquota a carico del lavoratore elevata dallo 0,40% allo 0,80% e la quota datoriale confermata allo 3,80%. La circolare ribadisce che tali aliquote si applicano fino a 40 milioni annui e, per la parte eccedente, fino a 100 milioni annui.

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