Circolare numero 297 del 30-12-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il periodo di paga in corso all'1 gennaio 1993, i minimali di retribuzione giornaliera e le retribuzioni convenzionali ai fini contributivi. Richiama il principio per cui la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai minimi previsti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, e precisa che tali valori vanno rivalutati in base all'aumento ISTAT del 6,2%. Sono indicati i limiti applicabili ai diversi settori e categorie, inclusi part-time, settori con orario non superiore a quattro ore, istruzione prescolare, lavoro a domicilio, società cooperative ex DPR n. 602/1970 e il limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Minimali di retribuzione e retribuzioni convenzionali per l'anno 1993
Minimali di retribuzione e retribuzioni convenzionali per l'anno 1993
La circolare aggiorna i valori minimi da assumere ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale per l'anno 1993. Il documento coordina la disciplina generale della retribuzione imponibile con i minimali giornalieri e con le retribuzioni convenzionali applicabili a specifiche categorie di lavoratori e settori.
Principio generale della retribuzione imponibile
La circolare richiama anzitutto l'art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, secondo cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da:
- leggi e regolamenti;
- contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;
- accordi collettivi o contratti individuali, se da essi derivi una retribuzione superiore a quella contrattuale.
La regola si applica anche ai datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva: ai fini contributivi essi devono comunque rispettare i trattamenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva richiamata. Per "trattamenti retributivi" si intendono quelli risultanti dai diversi istituti contrattuali che incidono sulla misura della retribuzione.
Rivalutazione dei minimali giornalieri
La circolare precisa che la disciplina del D.L. n. 338/1989 non elimina i minimali di retribuzione giornaliera già previsti in precedenza. Tali minimali continuano a essere rivalutati annualmente ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537, in rapporto all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.
Poiché l'ISTAT ha accertato, come comunicato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, un aumento dell'indice pari al 6,2%, le tabelle allegate riportano i limiti di retribuzione giornaliera validi dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1993.
Inoltre, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, tali limiti devono essere comunque ragguagliati, se inferiori, a L. 54.886, corrispondenti al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, fissato all'1 gennaio 1993 in L. 577.750.
Lavoratori di società ed enti cooperativi ex DPR n. 602/1970
Per i lavoratori soci di società, anche di fatto, e dei loro organismi associati soggetti al DPR 30 aprile 1970, n. 602, la circolare richiama il comma 4 dell'art. 1 della legge n. 537/1981. Il minimale di retribuzione giornaliera varia con la stessa decorrenza e nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni derivanti dall'art. 19 della legge n. 153/1969.
Per il 1993, applicando l'aumento del 6,2% all'importo fissato all'1 gennaio 1992 in L. 28.630, il minimale risulta pari a L. 30.410. Tale importo è superiore al limite di cui all'art. 5, comma 19, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, pari a L. 28.888.
La circolare estende lo stesso aumento percentuale:
- alle retribuzioni convenzionali determinate ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 602/1970;
- alle retribuzioni convenzionali determinate ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto.
Se, dopo l'aumento, tali retribuzioni risultano inferiori al minimale di L. 30.410, devono essere adeguate a tale soglia. Il salario convenzionale ex art. 4 per il 1993 è indicato in L. 30.640, risultante dalla rivalutazione del 6,2% del valore 1992 pari a L. 28.850.
Per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1 della legge n. 537/1981 e dell'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite nella circolare n. 549 RCV/11 del 22 gennaio 1981.
Retribuzioni convenzionali in genere
La circolare afferma che tutte le retribuzioni convenzionali in genere sono soggette all'adeguamento periodico mediante applicazione dell'aliquota del 6,2% ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975, salvo quelle già determinate nell'anno precedente perché fissate per la prima volta o modificate.
Resta fermo che:
- le retribuzioni convenzionali non possono essere inferiori ai limiti di retribuzione rivalutati annualmente ai sensi della legge n. 537/1981;
- tali limiti sono quelli validi per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali per le singole categorie di datori di lavoro indicate nelle tabelle allegate;
- deve essere considerato anche l'art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato dall'art. 5, comma 19, della legge n. 863/1984, che fissa un parametro minimo di retribuzione giornaliera al di sotto del quale le retribuzioni convenzionali non possono essere determinate.
Per il 1993 questo parametro minimo è pari a L. 28.888. Pertanto, dopo il calcolo di rivalutazione, le retribuzioni convenzionali devono essere confrontate con i minimi tabellari vigenti e, se inferiori, ricondotte ai limiti applicabili. Lo stesso vale per i salari convenzionali già stabiliti o adeguati nell'anno precedente.
Tempo parziale, settori con orario non superiore a quattro ore e istruzione prescolare
Per i contratti di lavoro part-time ex art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, la circolare richiama il criterio di determinazione del limite minimo di retribuzione oraria ai fini contributivi introdotto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 338/1989, con decorrenza 1 gennaio 1989, rinviando per il dettaglio alla circolare n. 68 del 10 aprile 1989.
Per i lavoratori dei settori indicati dall'art. 5, comma 17, della legge n. 863/1984, nei casi in cui non siano stati stipulati contratti a tempo parziale e l'orario non superi le quattro ore giornaliere, il parametro di cui all'art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato dal D.L. n. 338/1989, si riduce al 4% del trattamento minimo di pensione. Per il 1993 tale importo è pari a L. 23.110.
La circolare precisa che questo valore rappresenta il "minimo dei minimi" per tali lavoratori. Se i minimi calcolati con i criteri della legge n. 537/1981 risultano superiori a L. 23.110, si applicano questi ultimi. Resta invece fermo, per i lavoratori dei medesimi settori occupati con orario superiore alle quattro ore, il minimo di L. 54.886, salvo il caso del settore dell'istruzione prescolare.
Per l'istruzione prescolare, svolta da scuole materne autonome o da altre istituzioni, comprese le IPAB, la nota alla tabella B precisa che non si applica l'art. 7 della legge n. 638/1983, ai sensi dell'art. 5, comma 20, della legge n. 863/1984. In questo settore valgono quindi i minimali adeguati ai sensi della legge n. 537/1981 riportati in tabella, indipendentemente dal fatto che l'orario superi o meno le quattro ore giornaliere.
La circolare richiama inoltre che il limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'art. 5, comma 16, della legge n. 863/1984, per effetto del D.M. 8 novembre 1986, si applica anche al personale giornalistico con qualifica di professionista o pubblicista, titolare di rapporto subordinato come collaboratore o corrispondente, quando l'attività sia svolta con orario inferiore alle quattro ore giornaliere.
Lavoratori a domicilio
Per i lavoratori a domicilio la circolare applica l'art. 1, comma 4, della legge n. 537/1981, che prevede l'adeguamento del minimale giornaliero in relazione all'aumento dell'indice del costo della vita ai sensi dell'art. 19 della legge n. 153/1969, con arrotondamento alle dieci lire per eccesso.
Poiché l'indice è aumentato del 6,2%, il limite minimo di retribuzione giornaliera per questa categoria, che era pari a L. 28.630 dall'1 gennaio 1992, diventa dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1993 L. 30.410. In forza dell'art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato dalla legge n. 389/1989, tale importo deve essere ragguagliato a L. 54.886.
Anche per i lavoratori a domicilio resta applicabile il principio della retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989.
Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
La circolare indica infine che il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, previsto dall'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 389/1989, è pari al 40% del trattamento minimo di pensione.
Per l'anno 1993, tale parametro corrisponde a una retribuzione settimanale di L. 231.100.
Valori tabellari allegati
Le tabelle allegate riportano i minimali di retribuzione giornaliera per le diverse categorie e settori, tra cui industria, pubbliche amministrazioni, artigianato, agricoltura, credito, assicurazioni, commercio, istruzione, assistenza sociale, attività di culto, spettacolo, attività circensi, agenti di assicurazione, assistenza domiciliare, servizi di pulizia, proprietari di fabbricati, pesca e giornalisti.
Le note alle tabelle precisano, in particolare:
- i valori contrassegnati con (1) devono essere adeguati a L. 54.886 ai sensi dell'art. 7 della legge n. 638/1983 e della legge n. 389/1989;
- nel settore dell'istruzione prescolare, contrassegnato con (2), non si applica l'art. 7 della legge n. 638/1983 e valgono i minimali tabellari adeguati ai sensi della legge n. 537/1981, indipendentemente dall'orario di lavoro.
Le tabelle costituiscono quindi il riferimento operativo per l'individuazione dei minimali da utilizzare nel calcolo contributivo per l'anno 1993.
Punti principali
Principio generale della retribuzione imponibile
La retribuzione da assumere come base per i contributi previdenziali e assistenziali non può essere inferiore ai trattamenti fissati da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Il principio opera anche per i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva, che devono comunque rispettare i trattamenti retributivi contrattuali ai fini contributivi.
Rivalutazione dei minimali giornalieri
La circolare precisa che i minimali di retribuzione giornaliera preesistenti non sono soppressi e vanno rivalutati annualmente in base all'aumento ISTAT del costo della vita. Per l'anno 1993 la variazione è pari al 6,2% e i limiti aggiornati valgono dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1993. Se inferiori, devono essere comunque ragguagliati al minimo di L. 54.886, pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione (L. 577.750).
Società ed enti cooperativi ex DPR n. 602/1970
Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi soggetti al DPR n. 602/1970, il minimale giornaliero segue la stessa variazione percentuale delle pensioni. Per il 1993 il minimale, rivalutato del 6,2%, è determinato in L. 30.410. Anche le retribuzioni convenzionali ex artt. 4 e 6 del DPR n. 602/1970 devono essere adeguate, se inferiori, a tale importo; il salario convenzionale ex art. 4 è fissato in L. 30.640.
Retribuzioni convenzionali in genere
Tutte le retribuzioni convenzionali sono soggette all'adeguamento periodico del 6,2% ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975, salvo quelle già determinate o modificate nell'anno precedente. In ogni caso non possono scendere sotto i minimali aggiornati ai sensi della legge n. 537/1981 né sotto il parametro di L. 28.888 previsto dall'art. 7 della legge n. 638/1983 come modificato.
Part-time, orario non superiore a 4 ore e istruzione prescolare
Nei rapporti di lavoro part-time resta fermo il criterio di determinazione del minimale orario introdotto dal D.L. n. 338/1989. Per i settori di attività con occupazione non superiore a quattro ore giornaliere, il minimo di L. 23.110 rappresenta il 'minimo dei minimi', mentre per i lavoratori occupati oltre le quattro ore continua ad applicarsi il minimo di L. 54.886. Per l'istruzione prescolare, la disciplina speciale esclude l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 638/1983 e valgono i minimali tabellari rivalutati.
Lavoratori a domicilio e giornalisti
Per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero, rivalutato del 6,2%, è pari a L. 30.410 e deve essere comunque ragguagliato a L. 54.886. La tabella richiama inoltre l'applicazione del minimale di cui al D.M. 8 novembre 1986 anche al personale giornalistico con rapporto subordinato svolto per meno di 4 ore giornaliere.
Accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione. Per il 1993 il parametro è pari a L. 231.100 settimanali.
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