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Circolare

Circolare numero 296 del 29-12-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 sulle cooperative sociali, distinguendo nettamente tra cooperative di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e cooperative finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Vengono precisati i requisiti soggettivi e documentali per accedere all’esonero totale dai contributi previdenziali e assistenziali previsto dall’art. 4, comma 3, riservato solo alle cooperative di tipo b), nonché le modalità di calcolo, esposizione in DM10/2 e denuncia annuale O1/M. La circolare definisce inoltre le categorie di persone svantaggiate, la soglia minima del 30% sul totale dei lavoratori, il trattamento dei soci volontari e gli adempimenti amministrativi e contributivi da presentare all’INPS.

Disciplina delle cooperative sociali e istruzioni sugli esoneri contributivi ex legge n. 381/1991

Disciplina delle cooperative sociali e istruzioni contributive ex legge n. 381/1991

La circolare fornisce chiarimenti operativi sulla legge 8 novembre 1991, n. 381, con particolare attenzione alla distinzione tra le diverse tipologie di cooperative sociali e al regime di esonero contributivo previsto per quelle finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. L’obiettivo è regolare gli adempimenti previdenziali e assistenziali delle cooperative interessate, con indicazioni utili sia sul piano amministrativo sia su quello dichiarativo.

Tipologie di cooperative sociali e ambito di attività

La legge individua due categorie distinte di cooperative sociali:

  • quelle che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a);
  • quelle che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b).

La circolare chiarisce che ciascuna cooperativa può operare in uno solo dei due ambiti e non in entrambi. Di conseguenza, l’atto costitutivo e lo statuto devono indicare espressamente la tipologia prescelta. Il chiarimento vale sia per le cooperative di nuova costituzione sia per quelle già esistenti all’entrata in vigore della legge, le quali devono adeguare lo statuto e scegliere l’inquadramento corretto in caso di oggetto sociale plurimo.

Denominazione sociale, iscrizioni e soci volontari

La denominazione deve contenere obbligatoriamente la locuzione "cooperativa sociale". Non è sufficiente alcuna altra formula, anche se equivalente nel contenuto.

Le cooperative sociali sono soggette a iscrizione:

  • nell’Albo prefettizio;
  • nella sezione corrispondente all’attività svolta;
  • nella sezione "cooperazione sociale" di cui all’art. 13 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dalla legge n. 381/1991;
  • nell’Albo regionale delle cooperative sociali previsto dall’art. 9 della stessa legge.

La circolare richiama anche i soci volontari: essi sono ammessi purché non superino la metà del numero complessivo dei soci. Prestano attività gratuitamente e possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Per essi non si applicano le regole del lavoro subordinato o autonomo, salvo la tutela contro infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Esonero totale dalla contribuzione previdenziale e assistenziale

L’art. 4, comma 3, della legge prevede per le cooperative sociali di tipo b) una riduzione a zero delle aliquote contributive previdenziali e assistenziali dovute per le persone svantaggiate ivi inserite. La circolare precisa che:

  • l’agevolazione spetta solo alle cooperative finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
  • non spetta alle cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
  • l’esonero include anche la quota contributiva a carico del lavoratore.

L’agevolazione opera dalla data di decorrenza dell’iscrizione nell’apposita sezione del Registro prefettizio.

Percentuale minima di persone svantaggiate

Per accedere al beneficio è necessario che almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa sia costituito da persone svantaggiate. Il calcolo deve essere effettuato considerando il numero complessivo dei lavoratori, soci e dipendenti, con esclusione dei soci volontari.

La circolare evidenzia che la percentuale minima:

  • deve essere presente al momento dell’iscrizione;
  • deve essere mantenuta nel tempo;
  • costituisce una condizione essenziale per qualificare la cooperativa come sociale ai fini dell’inserimento lavorativo.

Categorie di persone svantaggiate e prova documentale

Sono considerate persone svantaggiate, ai fini dell’art. 4:

  • gli invalidi fisici, psichici o sensoriali;
  • gli ex degenti di istituti psichiatrici;
  • i soggetti in trattamento psichiatrico;
  • gli alcolisti;
  • i tossicodipendenti;
  • i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;
  • i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge n. 354/1975, come modificata dalla legge n. 663/1986.

La condizione di svantaggio deve risultare da documentazione proveniente dall’amministrazione pubblica competente. Per alcune categorie la prova deve provenire dalle strutture del Servizio sanitario nazionale; per i tossicodipendenti è richiamato il servizio istituito presso le USL ai sensi del D.P.R. n. 309/1990; per i condannati la documentazione deve provenire dall’Amministrazione della giustizia. È inoltre richiamata l’esigenza di tutela della riservatezza.

Invalidi fisici, psichici o sensoriali: soglia di invalidità

Poiché la legge non fissa una soglia specifica, la circolare assume come riferimento il grado di invalidità superiore al 45%, in linea con la disciplina del collocamento obbligatorio richiamata (legge n. 482/1968 e D.L. n. 509/1988).

Viene inoltre richiamata la legge n. 104/1992, che estende le tutele anche alle minorazioni psichiche, purché vi sia una capacità lavorativa che consenta l’impiego in mansioni compatibili. La capacità lavorativa e relazionale deve essere accertata dalle commissioni mediche competenti, integrate da uno specialista neuropsicologico o psichiatrico secondo i casi.

Retribuzione imponibile e limiti per l’accredito contributivo

Per i soci svantaggiati, la retribuzione da assumere a base del calcolo dei contributi teoricamente dovuti è quella effettivamente corrisposta e determinata secondo i criteri dell’art. 12 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni. Tali retribuzioni non vanno adeguate ai minimali.

Nei settori con retribuzioni convenzionali:

  • se la retribuzione effettiva è superiore, si assume la retribuzione convenzionale prevista per i soci non svantaggiati;
  • se la retribuzione effettiva è inferiore, si assume quella effettiva;
  • per le cooperative disciplinate dal D.P.R. n. 602/1970 resta ferma la facoltà di optare per la retribuzione effettiva ai fini IVS, ai sensi dell’art. 6, ultimo comma.

In ogni caso, anche per i lavoratori esonerati, ai fini dell’accredito dei contributi obbligatori si applica il limite retributivo previsto dall’art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 638/1983, come modificato dalla legge n. 389/1989.

Adempimenti amministrativi e contributivi verso l’INPS

Le cooperative che intendono fruire dell’esonero devono presentare alla competente sede INPS, oltre alla documentazione ordinaria prevista per l’iscrizione, anche:

  • copia dello statuto e dell’atto costitutivo, da cui risultino la denominazione di cooperativa sociale e l’oggetto dell’attività tale da identificare la categoria di cui all’art. 1, comma 1, lettera b);
  • certificato di iscrizione nell’Albo regionale delle cooperative sociali, non appena istituito;
  • dichiarazione del legale rappresentante, attestante in via generale la sussistenza delle condizioni per l’esonero e, in particolare:
    • il numero complessivo dei lavoratori, soci e dipendenti, esclusi i soci volontari;
    • il numero e i nominativi dei soci da considerare persone svantaggiate;
    • il possesso della documentazione pubblica comprovante la condizione e la categoria di appartenenza;
    • l’impegno a comunicare variazioni o circostanze rilevanti ai fini del beneficio.

Le sedi INPS devono verificare, anche con accertamenti diretti, la sussistenza dei requisiti. Alle cooperative aventi titolo viene attribuito il codice di autorizzazione "5V".

Modalità di compilazione del DM10/2 e della denuncia annuale O1/M

Per la denuncia mensile DM10/2, le cooperative devono:

  • determinare i contributi teorici dovuti per i lavoratori svantaggiati applicando l’intera aliquota contributiva, comprensiva della quota a carico del datore e del lavoratore, senza riduzioni;
  • esporre i dati nei quadri B-C con i codici di nuova istituzione "119" per gli operai e "219" per gli impiegati, preceduti rispettivamente dalle diciture "OP. SVANTAG." e "IMP. SVANTAG.";
  • indicare nel campo "N. DIPEND." il numero dei lavoratori svantaggiati;
  • indicare nel campo "RETRIBUZIONI" le retribuzioni complessive corrisposte, con le regole sopra richiamate per le retribuzioni convenzionali;
  • indicare nel campo "N. GIORNATE" il numero delle giornate retribuite;
  • indicare nel campo "SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO" l’importo dei contributi teorici dovuti;
  • esporre nel quadro D l’importo pari al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi della quota lavoratore, con la dicitura "Esonero art. 4 L. 381/91" e il codice "L190".

Se, per esigenze di compilazione, la contribuzione previdenziale e assistenziale è esposta separatamente, i contributi assistenziali dei lavoratori svantaggiati devono essere inseriti insieme a quelli degli altri dipendenti, mentre la componente previdenziale deve essere esposta con i codici "119" e "219".

Nella denuncia annuale O1/M i lavoratori interessati devono essere identificati con il codice tipo contribuzione "19" nella casella "TIPO RAPP." e le competenze devono essere valorizzate secondo i criteri indicati per il DM10/2.

Chiarimenti ministeriali richiamati

La circolare dell’INPS si coordina con la precedente circolare ministeriale 9 ottobre 1992, n. 116/92, dalla quale riprende i chiarimenti interpretativi fondamentali: netta distinzione tra cooperative di tipo a) e b), obbligo di specificazione statutaria, riserva dell’agevolazione contributiva alle sole cooperative di inserimento lavorativo, necessità di selezionare prioritariamente i casi di svantaggio più evidente e rilevanza dei soci volontari solo entro i limiti fissati dalla legge.

Punti principali

Tipologie di cooperative sociali e ambito di attività

La legge n. 381/1991 distingue due modelli di cooperativa sociale: quelle che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi e quelle che svolgono attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La circolare precisa che ciascuna cooperativa può operare in uno solo dei due ambiti e che l’atto costitutivo e lo statuto devono indicare in modo espresso la tipologia prescelta, anche per le cooperative già esistenti.

Denominazione, iscrizioni e soci volontari

La denominazione sociale deve contenere obbligatoriamente l’espressione "cooperativa sociale". Le cooperative sono iscritte all’Albo prefettizio, nella sezione corrispondente all’attività svolta e nella sezione "cooperazione sociale", oltre che nell’Albo regionale delle cooperative sociali previsto dall’art. 9. È ammessa la presenza di soci volontari, purché non superino il 50% dei soci complessivi; essi prestano attività gratuita e non sono soggetti alla disciplina del lavoro subordinato o autonomo, salvo le tutele per infortuni e malattie professionali.

Esonero contributivo ex art. 4, comma 3

L’agevolazione contributiva consistente nell’abbattimento a zero delle aliquote previdenziali e assistenziali riguarda esclusivamente le cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), cioè quelle che perseguono l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. L’esonero comprende anche la quota contributiva a carico del lavoratore e si applica ai soli soci svantaggiati, dalla data di iscrizione nella sezione competente del Registro prefettizio.

Percentuale minima di persone svantaggiate e criteri di computo

Per fruire dell’agevolazione, almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa deve essere costituito da persone svantaggiate. Il calcolo va effettuato sul totale dei lavoratori, soci e non soci, esclusi i soci volontari. La condizione deve sussistere al momento dell’iscrizione e permanere nel tempo, anche in caso di variazioni della compagine.

Categorie di persone svantaggiate e documentazione richiesta

Sono considerate persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici o sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, gli alcolisti, i tossicodipendenti, i minori in età lavorativa in difficoltà familiare e i condannati ammessi a misure alternative alla detenzione. La documentazione deve provenire dalla pubblica amministrazione o dalle strutture competenti del Servizio sanitario nazionale o della giustizia, attestando sia la condizione di svantaggio sia l’appartenenza alla categoria.

Invalidità e soglia minima

In assenza di una previsione espressa sulla percentuale di invalidità, la circolare assume come riferimento la soglia del 45% prevista per il collocamento obbligatorio dalla normativa richiamata. Viene inoltre richiamata la legge n. 104/1992, che estende la tutela anche alle minorazioni psichiche, con accertamento affidato alle commissioni mediche competenti integrate da specialisti.

Base imponibile e regole di calcolo dei contributi

Per i soci svantaggiati, la retribuzione imponibile è quella effettivamente corrisposta secondo i criteri dell’art. 12 della legge n. 153/1969 e non va adeguata ai minimali. Nei settori con retribuzioni convenzionali, si applica il criterio della minore tra retribuzione convenzionale e retribuzione effettiva; per le cooperative disciplinate dal D.P.R. n. 602/1970 resta ferma l’opzione per la retribuzione effettiva ai fini IVS, se esercitata. In ogni caso si applica il limite retributivo per l’accredito dei contributi obbligatori previsto dalla legge n. 638/1983, come modificata dalla legge n. 389/1989.

Adempimenti INPS, DM10/2 e O1/M

Le cooperative interessate devono produrre alla sede INPS copia dello statuto e dell’atto costitutivo, certificato di iscrizione all’Albo regionale quando istituito e una dichiarazione del legale rappresentante con indicazione del numero dei lavoratori, dei soci svantaggiati, della documentazione posseduta e dell’impegno a comunicare variazioni rilevanti. Alle cooperative aventi titolo viene attribuito il codice autorizzazione "5V". Nella denuncia mensile DM10/2 i lavoratori svantaggiati vanno esposti con il codice contribuzione "19" e con i codici "119" o "219" per operai e impiegati; nel quadro D va indicato l’importo dell’esonero totale con il codice "L190". Nella denuncia annuale O1/M i lavoratori devono essere identificati con il codice "19" nella casella "TIPO RAPP.".

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