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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40678/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la condanna, emessa con rito abbreviato, per la contravvenzione prevista dall'art. 681 c.p. e art. 80 r.d. n. 773/1931 a seguito del controllo del 01/01/2019 presso l'Hotel Atlantic (Borgaro Torinese). Il ricorrente censura: (1) l'erroneo accertamento del numero di persone presenti (950) e la mancata distinzione tra la sala discoteca (capienza 450) e altri spazi/guardaroba, chiedendo l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p.; (2) la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo la condotta non abituale, di scarsa gravità e con modesta eccedenza numerica; (3) l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non sindacabili in cassazione questioni meramente fattuali circa il conteggio delle persone e la delimitazione spaziale del locale, confermando la valutazione del giudice di merito secondo cui il limite di 450 persone era stato superato (contate 950 persone) e che ciò integrava la contravvenzione ex art. 681 c.p. Ha altresì respinto il motivo relativo all'applicabilità di art. 131-bis, osservando che il giudice di merito ha indicato i criteri rilevanti (coinvolgimento di centinaia di persone e rilevante esposizione del pericolo per l'incolumità pubblica) e che le deduzioni difensive sono valutazioni di merito non riesaminabili in questa sede. Infine ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la dosimetria della pena e il diniego delle attenuanti generiche. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento, alla cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in 3.000,00 euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 681 cod. pen.

    Reato integrato dal tenere aperto un luogo di pubblico trattenimento senza osservare le prescrizioni di sicurezza recepite nella licenza; la Corte conferma che la violazione del limite di capienza indicato nella licenza integra la contravvenzione.

  • art. 80 r.d. n. 773 del 1931 (TULPS)

    Norme sui pubblici spettacoli e trattenimenti che impongono prescrizioni di sicurezza nella licenza; la Corte riconosce che le prescrizioni indicate nella licenza (es. capienza) vincolano il gestore e la loro violazione è rilevante penalmente.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che consente l'assoluzione quando non vi sono fatti costituenti reato o mancano prove; la Corte osserva che la doglianza in tal senso era fondata su questioni di fatto non sindacabili in cassazione.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede la riqualificazione dell'impugnazione in ricorso per cassazione quando il provvedimento non è appellabile; applicata per trasformare l'appello in ricorso per Cassazione.

  • art. 593 cod. proc. pen.

    Norma che indica i provvedimenti appellabili; da cui deriva la necessità di conversione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p. quando il provvedimento non è appellabile.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Cause di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che il giudice di merito valuta la tenuità avendo riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e che la Cassazione non può sostituirsi a valutazioni fattuali adeguatamente motivate.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (circostanze, gravità, personalità, funzione della pena); la Corte conferma l'ampia discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria e che espressioni generiche di congruità possono essere sufficienti se la motivazione complessiva è adeguata.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego da parte del giudice di merito in ragione della concreta gravità dei fatti e della motivazione fornita.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e la somma alla cassa delle ammende (3.000,00 euro).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti nella motivazione della decisione di legittimità: la Corte riporta i motivi dell'impugnazione nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa dell'istante nell'origine dell'inammissibilità; la Corte di legittimità ha ritenuto che non sussistano elementi per ritenere colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Norma procedurale richiamata in tema di presentazione di conclusioni scritte dal Pubblico Ministero e dalla difesa; nel procedimento sono state depositate conclusioni scritte ai sensi della norma.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è competente a riesaminare questioni meramente fattuali o la valutazione probatoria (es. conteggio delle persone, delimitazione degli spazi): tali censure devono essere dedotte e comprovate in sede di merito.
  • Per le contravvenzioni derivanti da violazioni delle prescrizioni contenute nella licenza di pubblica sicurezza (es. capienza) è determinante che la prescrizione sia stata effettivamente recepita nel provvedimento di rilascio; la violazione di tale limite integra la fattispecie di cui all'art. 681 c.p.
  • La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione del giudice di merito con riferimento ai criteri dell'art. 133; la Cassazione verifica solo la congruità e la presenza di motivazione, non la riconsiderazione integrale dei fatti.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: per ottenere la riforma in Cassazione occorre dimostrare una manifesta e ingiustificata sproporzione o insufficiente motivazione, non semplici diversità di apprezzamento.
  • Se si contesta un conteggio di persone o la qualificazione di uno spazio (es. guardaroba vs. sala), è fondamentale produrre in appello prove documentali e testimoniali specifiche e puntuali; deduzioni generiche o ricostruzioni alternative difficilmente superano il vaglio di legittimità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a somme alla cassa delle ammende; valutare quindi attentamente le probabilità di successo prima di proporre ricorso per legittimità.

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