Cassazione Penale, Ordinanza n. 09039/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata resta quindi ferma, con conferma del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna senza riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. né le circostanze attenuanti generiche. Il primo motivo censurava la motivazione sul diniego della particolare tenuità, deducendo l'erroneità della valutazione dell'offesa e del profitto perseguito; il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il primo motivo era sostanzialmente una pedissequa reiterazione delle doglianze già formulate in appello, prive di specificità, mentre il secondo era non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione di merito era adeguata e priva di evidenti illogicità, valorizzando la condotta commissiva articolata e i numerosi precedenti penali.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione dell'offesa alla luce dei criteri dell'art. 133, comma primo, c.p.; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti rilevanti, senza dover esaminare tutti i parametri possibili.
art. 133, comma primo, c.p.
I criteri di commisurazione della pena sono utilizzati anche come parametri per valutare la particolare tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione non illogica che valorizzi elementi decisivi o rilevanti, senza necessità di confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve compiere una valutazione concreta della tenuità dell'offesa secondo i criteri dell'art. 133, comma primo, c.p., ma può limitarsi a indicare gli elementi decisivi, senza una disamina analitica di tutti i fattori astrattamente rilevanti.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera reiterazione delle censure già prospettate in appello, senza una critica specifica e argomentata della motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica, fondata su elementi ritenuti decisivi quali la gravità della condotta e i precedenti penali.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova e diversa valutazione del merito se la motivazione impugnata è logicamente coerente e non presenta vizi evidenti.
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