Corte di giustizia, Ordinanza C-30/21
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 settembre 2021. — Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG contro NW. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Lennestadt. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione materiale – Nozione di “materia civile e commerciale” – Procedimento diretto alla riscossione di una tariffa connessa all’utilizzo di una strada soggetta a pedaggio. — Causa C-30/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il recupero giudiziale di una tariffa aggiuntiva per l’uso non regolare di una strada a pedaggio può rientrare nella materia civile e commerciale del regolamento Bruxelles I bis. Decisivo è che il rapporto sia qualificato dal diritto nazionale come di diritto privato e che l’ente riscossore non eserciti poteri pubblici o sanzionatori propri dello Stato. Ne consegue che il regolamento si applica alla controversia.
Ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis: se l’azione giudiziaria per il recupero di una tariffa aggiuntiva connessa all’uso di una strada a pedaggio rientri nella «materia civile e commerciale».
La questione giuridica
Se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che un’azione giudiziaria proposta da una società incaricata dalla legge per il recupero di una tariffa aggiuntiva, connessa all’uso senza valido contrassegno di una strada soggetta a pedaggio, rientri nella nozione di «materia civile e commerciale» oppure sia esclusa come atto di esercizio di pubblici poteri.
Principio di diritto
Rientra nella nozione di «materia civile e commerciale» ai fini del regolamento (UE) n. 1215/2012 l’azione giudiziaria di recupero di una tariffa connessa all’utilizzo di una strada soggetta a pedaggio, anche se promossa da una società incaricata dalla legge, quando la normativa nazionale qualifica il rapporto come di diritto privato e la società agisce senza poteri discrezionali né prerogative autoritative proprie dell’esercizio di pubblici poteri.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
Recupero giudiziale di una tariffa per strada soggetta a pedaggio e ambito del regolamento Bruxelles I bis
La pronuncia è un’ordinanza resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Amtsgericht Lennestadt, relativa alla portata dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 in una controversia tra una società ungherese incaricata della riscossione e un automobilista domiciliato in Germania. La questione centrale era stabilire se l’azione per il recupero di una tariffa aggiuntiva connessa all’uso di una strada a pedaggio rientrasse nella nozione di «materia civile e commerciale».
Fatti e procedimento principale
La Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. aveva incaricato una società con sede in Germania di individuare i veicoli immatricolati in Germania tenuti al pagamento della tariffa aggiuntiva e di riscuoterla. NW, dopo avere percorso un tratto di strada soggetta a pedaggio in Ungheria prima di acquistare il contrassegno richiesto, aveva ricevuto richieste di pagamento comprensive di spese di riscossione, di gestione della pratica e di individuazione dell’intestatario del veicolo.
Il giudice tedesco osservava che la tariffa aggiuntiva poteva avere natura sanzionatoria e dubitava che si trattasse di una semplice prestazione corrispettiva di diritto privato. Per questo ha chiesto se il procedimento di recupero dovesse essere escluso dal regolamento Bruxelles I bis come espressione di pubblici poteri.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 1215/2012;
- l’articolo 1, paragrafo 1, che delimita l’ambito materiale alla materia civile e commerciale ed esclude, tra l’altro, materia fiscale, doganale e amministrativa nonché gli acta iure imperii;
- l’articolo 4, paragrafo 1, che enuncia il criterio generale del domicilio del convenuto;
- i considerando 10 e 15 del regolamento;
- l’articolo 99 del regolamento di procedura, che consente di statuire con ordinanza motivata quando la risposta è già chiara alla luce della giurisprudenza.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la nozione di «materia civile e commerciale» è autonoma e non dipende dalla qualificazione del diritto interno. Per stabilire se una controversia vi rientri, occorre esaminare il rapporto giuridico tra le parti e l’oggetto della domanda, oppure il fondamento e le modalità di esercizio dell’azione.
La Corte ribadisce che una controversia tra un’autorità pubblica e un privato è esclusa solo se l’ente agisce nell’esercizio di pubblici poteri, cioè facendo valere prerogative che esorbitano dalle regole applicabili nei rapporti tra privati. La sola finalità pubblica dell’attività non basta a trasformarla in actio iure imperii.
Nel caso concreto, la domanda riguarda il recupero di un credito derivante da una tariffa aggiuntiva prevista dalla normativa ungherese per l’utilizzo di una strada soggetta a pedaggio senza regolare contrassegno. La Corte dà rilievo al fatto che:
- l’azione verte su un rapporto qualificato dalla normativa nazionale come rapporto di diritto privato;
- gli importi della tariffa e della tariffa aggiuntiva sono predeterminati dalla legge;
- la società incaricata non dispone di alcun potere discrezionale quanto alla loro applicazione;
- non emerge l’esercizio di una sanzione stradale in senso proprio, distinta dalla tariffa aggiuntiva;
- la riscossione avviene secondo le norme di diritto comune, mediante azione davanti al giudice.
La Corte sottolinea inoltre, in linea con la propria giurisprudenza, che la controversia resta nella materia civile e commerciale quando l’ente non si autoattribuisce un titolo esecutivo in deroga alle regole comuni, ma si limita a esercitare una legittimazione al recupero giudiziale del credito.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un’azione di riscossione per via giudiziaria di una tariffa connessa all’utilizzo di una strada soggetta a pedaggio, intentata da una società incaricata in base alla legge e fondata su un rapporto qualificato dal diritto nazionale come di diritto privato, rientra nella nozione di «materia civile e commerciale».
Principio affermato
Ai fini del regolamento Bruxelles I bis, la riscossione giudiziale di importi dovuti per l’uso di una strada a pedaggio rientra nella materia civile e commerciale quando l’ente riscossore agisce senza prerogative pubblicistiche, sulla base di importi predeterminati e con ricorso alle ordinarie regole processuali civili, anche se l’azione è connessa a un sistema legale di pedaggio e a una tariffa aggiuntiva per inadempimento.
Rilievi pratici
Per gli operatori italiani, la pronuncia conferma che, in presenza di crediti transfrontalieri derivanti da pedaggi o tariffe analoghe, il primo discrimine per l’applicabilità del regolamento 1215/2012 è la natura del rapporto e delle potestà esercitate dall’ente creditore. Se manca un potere autoritativo o sanzionatorio vero e proprio, la controversia segue le regole ordinarie di competenza, riconoscimento ed esecuzione previste dal regolamento.
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