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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-195/20

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 22 settembre 2021. — Sociedade da Água de Monchique, SA contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore CHIC BARCELONA – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. — Causa T-195/20

Giurisprudenza europea62020TJ0195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione al marchio figurativo chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH. Secondo il Tribunale, i prodotti della classe 32 oggetto della domanda, in particolare acqua in bottiglia e acque minerali, non sono simili ai prodotti della classe 33 coperti dal marchio anteriore CHIC BARCELONA, costituiti da bevande alcoliche e vini. Venendo meno la somiglianza dei prodotti, manca una condizione necessaria per il rischio di confusione, sicché non occorreva esaminare la somiglianza tra i segni.

Marchio UE: esclusione del rischio di confusione tra acqua minerale/acqua in bottiglia e bevande alcoliche ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.

La questione giuridica

Se l’EUIPO avesse correttamente ravvisato un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto per "acqua in bottiglia; acqua minerale non medicinale; acque minerali [bevande]" e il marchio anteriore denominativo CHIC BARCELONA per "bevande alcoliche (eccetto le birre); vino; vini frizzanti; liquori; distillati; acquaviti", in particolare quanto alla somiglianza dei prodotti e, conseguentemente, all’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Principio di diritto

Per escludere il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, è necessario che i prodotti o servizi designati dai segni in conflitto siano identici o simili; nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l’acqua in bottiglia e le acque minerali non siano nemmeno debolmente simili alle bevande alcoliche del marchio anteriore, poiché differiscono per natura, finalità, utilizzazione, assenza di rapporto di complementarità o concorrenza e per i canali di distribuzione, con la conseguenza che manca una condizione cumulativa essenziale del rischio di confusione e la decisione della commissione di ricorso va annullata senza esaminare la somiglianza dei segni.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli da 66 a 71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 67 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 166, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Accordo di Nizza del 15 giugno 1957

Marchio dell’Unione europea figurativo chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH contro CHIC BARCELONA

La causa riguarda un ricorso avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale si pronuncia sull’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009, concentrandosi sulla somiglianza tra i prodotti designati dai marchi in conflitto.

Fatti e procedimento amministrativo

La Sociedade da Água de Monchique, SA aveva chiesto la registrazione del marchio figurativo chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH per prodotti della classe 32, ossia "bevande analcoliche; acqua in bottiglia; acqua minerale non medicinale; acque minerali [bevande]". Il sig. Pere Ventura Vendrell aveva proposto opposizione sulla base del marchio anteriore denominativo CHIC BARCELONA, registrato per prodotti della classe 33, tra cui "bevande alcoliche (eccetto le birre); vino; vini frizzanti; liquori; distillati; acquaviti".

La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione solo per le bevande analcoliche della classe 32, respingendola invece per l’acqua in bottiglia e le acque minerali. La commissione di ricorso, adita dal titolare del marchio anteriore, aveva riformato integralmente la decisione, ritenendo che anche tali prodotti fossero debolmente simili e che, tenuta conto dell’elevata somiglianza dei segni, sussistesse un rischio di confusione.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il Tribunale chiarisce preliminarmente che l’oggetto del ricorso non comprendeva le "bevande analcoliche" della classe 32, poiché per tali prodotti l’opposizione era già stata accolta e la decisione di primo grado era divenuta definitiva. Precisa inoltre che, ai fini del confronto, il marchio anteriore proteggeva l’insieme dei prodotti della classe 33 indicati nella registrazione, non soltanto le "bevande alcoliche (eccetto le birre)" in senso astratto.

Il punto centrale era quindi stabilire se acqua in bottiglia e acque minerali fossero simili alle bevande alcoliche, ai vini, ai liquori, ai distillati e alle acquaviti coperti dal marchio anteriore.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, secondo cui il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, per identità o somiglianza del segno e dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione. Ricorda che tale rischio va valutato globalmente, tenendo conto della percezione del pubblico di riferimento e dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti.

Viene altresì ricordato che la somiglianza dei prodotti è una condizione cumulativa e indispensabile: se i prodotti non sono almeno simili, non può esserci rischio di confusione, anche in presenza di segni simili.

Valutazione della somiglianza dei prodotti

Il Tribunale esamina in modo analitico i fattori abitualmente utilizzati per il confronto tra prodotti: natura, destinazione, impiego, complementarità, concorrenzialità e canali di distribuzione.

Sotto il profilo della natura, osserva che l’assenza di alcol distingue nettamente l’acqua in bottiglia e le acque minerali da tutti i prodotti della classe 33. La presenza di alcol è percepita dal grande pubblico come una differenza rilevante, anche per i suoi effetti, per la salute e per il comportamento del consumatore.

Quanto alla destinazione e all’uso, il Tribunale sottolinea che le bevande alcoliche sono generalmente destinate a essere degustate, spesso in occasioni speciali, mentre l’acqua è un bene di prima necessità, consumato abitualmente per dissetarsi e idratarsi.

Esclude poi un rapporto di complementarità: la semplice possibilità di mescolare acqua e bevande alcoliche non basta a configurare una stretta correlazione, perché la complementarità richiede che un prodotto sia indispensabile o importante per l’uso dell’altro, circostanza assente nel caso di specie.

Esclude anche la concorrenzialità, poiché i prodotti non sono sostituibili l’uno con l’altro: il consumatore che cerca acqua non si rivolgerà alle bevande alcoliche come alternativa, anche per la diversa funzione, il gusto, il prezzo e le esigenze di salute connesse al consumo di alcol.

Quanto ai canali di distribuzione, il fatto che i prodotti possano essere venduti negli stessi esercizi commerciali o serviti negli stessi bar non è sufficiente a farli ritenere simili. Il Tribunale precisa che la vendita in negozi o locali comuni non è di per sé significativa, salvo che i prodotti siano collocati nello stesso reparto, circostanza che qui non ricorre in modo decisivo.

Disapplicazione della valutazione della commissione di ricorso

Il Tribunale si discosta espressamente dalla commissione di ricorso, che aveva valorizzato soprattutto la natura di "bevande" e la possibilità di consumo o miscelazione comune. Secondo il Tribunale, tale ragionamento dilata impropriamente la nozione di complementarità e finisce per assimilare categorie merceologiche che il pubblico distingue nettamente.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale conclude che i prodotti della classe 32 oggetto della domanda non sono neppure debolmente simili ai prodotti della classe 33 coperti dal marchio anteriore.

Decisione e conseguenze

Poiché la somiglianza dei prodotti è una condizione necessaria per il rischio di confusione, l’assenza di tale requisito comporta l’illegittimità della decisione impugnata. Il Tribunale annulla quindi la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO senza esaminare la somiglianza dei segni.

L’EUIPO, rimasto soccombente, è condannato alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principio affermato

Nel confronto tra marchi per opposizione alla registrazione, acqua in bottiglia e acque minerali non sono simili alle bevande alcoliche, ai vini e agli altri superalcolici solo perché entrambe sono bevande o possono essere vendute negli stessi esercizi: occorre una vera somiglianza oggettiva per natura, funzione, impiego, concorrenza o complementarità. In mancanza di tale somiglianza, il rischio di confusione è escluso e l’opposizione non può essere accolta.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusioneclassificazione dei prodottibevande alcoliche e analcoliche

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