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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-128/20

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 settembre 2021 (Estratti). — Collibra contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domande di marchi dell’Unione europea denominativo COLLIBRA e figurativo collibra – Marchio nazionale denominativo anteriore Kolibri – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Diritto al contraddittorio – Articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001. — Cause T-128/20 e T-129/20

Giurisprudenza europea62020TJ0128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge entrambi i ricorsi di Collibra contro le decisioni dell’EUIPO che avevano accolto l’opposizione del titolare del marchio anteriore Kolibri. Conferma che, nonostante l’elevato livello di attenzione del pubblico, la somiglianza concettuale tra i segni e la somiglianza tra software e servizi informatici giustificano la conclusione di rischio di confusione. Rigetta anche la censura relativa ai diritti della difesa.

Marchio UE: conferma del rischio di confusione tra COLLIBRA/colibra e il marchio anteriore Kolibri per software e servizi informatici, con rigetto anche della doglianza sul diritto al contraddittorio.

La questione giuridica

Se, nell’ambito di un’opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sussistesse un rischio di confusione tra i segni COLLIBRA/collibra e il marchio anteriore Kolibri, alla luce della somiglianza concettuale e della somiglianza tra i prodotti e servizi (software e servizi di sviluppo/consulenza informatica). In via subordinata, se la commissione di ricorso avesse violato i diritti della difesa ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del medesimo regolamento.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che sussiste rischio di confusione quando i segni COLLIBRA/collibra evocano, per una parte non trascurabile del pubblico di riferimento, la stessa nozione del marchio anteriore Kolibri, generando un’elevata somiglianza concettuale, e quando i prodotti e servizi in conflitto presentano sovrapposizioni funzionali e di destinazione tali da renderli simili ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Inoltre, non vi è violazione del diritto al contraddittorio se la motivazione della commissione di ricorso consente alle parti di comprendere e contestare il ragionamento seguito.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 41 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Accordo di Nizza del 15 giugno 1957

Marchio dell’Unione europea: COLLIBRA/collibra contro Kolibri

La sentenza riguarda due ricorsi riuniti proposti da Collibra avverso due decisioni della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di marchi dell’Unione europea. Il contenzioso verte sulla somiglianza tra i segni richiesti e il marchio tedesco anteriore Kolibri, nonché sulla comparazione tra software e servizi informatici riconducibili alle rispettive registrazioni.

Fatti e procedimento amministrativo

Collibra aveva depositato due domande di marchio UE il 1° giugno 2017:

  • un marchio denominativo COLLIBRA;
  • un marchio figurativo "collibra".

Le domande riguardavano, tra l’altro, software per l’amministrazione di dati, l’organizzazione e la gestione di dati interni, nonché servizi di progettazione, sviluppo, consulenza e manutenzione di hardware e software.

Hans Dietrich aveva proposto due opposizioni basate sul marchio tedesco anteriore denominativo Kolibri, registrato nel 1999, che copriva prodotti e servizi nelle classi 9 e 42. La commissione di ricorso aveva confermato l’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico di riferimento, composto da professionisti operanti in imprese e organizzazioni pubbliche, nonostante il livello di attenzione elevato.

Questioni dedotte in giudizio

Collibra ha proposto due motivi principali:

  • violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per erronea valutazione della somiglianza tra i segni e tra i prodotti/servizi;
  • violazione dei diritti della difesa, in relazione all’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001.

Normativa rilevante

La decisione richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 207/2009, poi sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, sul rischio di confusione;
  • l’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001, sui diritti della difesa;
  • l’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 e l’articolo 46 del regolamento 2017/1001, sull’opposizione;
  • l’Accordo di Nizza, per la classificazione dei prodotti e servizi.

Somiglianza tra i segni

Sul piano concettuale, il Tribunale conferma l’analisi della commissione di ricorso. Il marchio anteriore Kolibri richiama in tedesco il colibrì; per la vicinanza fonetica tra "collibra" e "kolibri", una parte rilevante del pubblico tedesco può percepire nei segni richiesti un’allusione alla stessa idea.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il consumatore, pur percependo normalmente il marchio come un tutto, individua gli elementi denominativi che gli suggeriscono un significato concreto o somigliano a parole note. È quindi irrilevante che il colibrì non abbia alcun nesso con i prodotti e servizi, poiché conta il richiamo concettuale prodotto dai segni.

Somiglianza dei prodotti e dei servizi: classe 9

Quanto ai software della classe 9, il Tribunale esamina la comparazione tra:

  • i software per l’amministrazione di dati, l’organizzazione e la gestione di dati interni, richiesti da Collibra;
  • i programmi per il trattamento di dati e di testo relativi, tra l’altro, a sistemi informativi immobiliari, gestione di immobili, gestione di impianti e amministrazioni pubbliche, coperti dal marchio anteriore.

Il Tribunale osserva che la commissione di ricorso non si è limitata a considerare la mera natura informatica dei prodotti, ma ha valorizzato anche il pubblico di riferimento, la natura, la destinazione e le imprese produttrici. Ritiene corretto il ragionamento secondo cui i software del marchio anteriore, pur avendo finalità specifiche nel settore immobiliare e pubblico, implicano comunque attività di trattamento, organizzazione e gestione di dati, funzionalità comuni ai software richiesti.

Di conseguenza, la commissione di ricorso poteva constatare una sovrapposizione funzionale e una somiglianza almeno media in termini di destinazione.

Somiglianza dei servizi: classe 42

Per i servizi della classe 42, il Tribunale condivide la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i servizi di sviluppo, progettazione, consulenza, installazione e manutenzione di software possono essere offerti dalle stesse imprese che sviluppano i software cui si riferisce il marchio anteriore.

Nel settore informatico, produttori di software e fornitori di servizi ad essi connessi coincidono frequentemente; inoltre, nella fattispecie, gli utilizzatori finali e i fabbricanti potevano sovrapporsi. Su questa base, è confermata la somiglianza tra i servizi richiesti e i prodotti coperti dal marchio anteriore.

Rischio di confusione

Alla luce dell’elevata somiglianza concettuale tra i segni e della somiglianza tra prodotti e servizi, il Tribunale conferma la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, anche considerando l’elevato grado di attenzione del pubblico professionale.

Diritto al contraddittorio

Il secondo motivo viene respinto. Il Tribunale non ravvisa una violazione dei diritti della difesa: la motivazione delle decisioni impugnate era sufficientemente chiara da consentire a Collibra di comprendere e contestare il ragionamento seguito dalla commissione di ricorso.

Dispositivo

Il Tribunale:

  • riunisce le cause T‑128/20 e T‑129/20 ai fini della sentenza;
  • respinge integralmente i ricorsi;
  • condanna Collibra alle spese.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che, ai fini del rischio di confusione, conta anche la somiglianza concettuale derivante dall’allusione a un termine noto in una parte rilevante del pubblico di riferimento. Inoltre, software diversi possono essere considerati simili se condividono funzioni essenziali di trattamento, organizzazione e gestione dei dati, e se le imprese del settore possono offrire sia i prodotti sia i servizi connessi.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusionesoftware e servizi informaticidiritto di difesa nel procedimento amministrativo

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