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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-203/20

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 settembre 2021 (Estratti). — Maher Al-Imam contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Lesione della reputazione. — Causa T-203/20

Giurisprudenza europea62020TJ0203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Maher Al-Imam contro le misure restrittive dell’Unione relative alla Siria. Ha escluso la violazione del diritto di essere ascoltato e dei diritti della difesa, ritenendo che il termine indicato dal Consiglio per presentare una domanda di riesame fosse solo funzionale all’organizzazione del procedimento e non precludesse ulteriori osservazioni. È stata quindi confermata la legittimità dell’iscrizione iniziale e del successivo mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi sanzionatori, con conseguente rigetto anche della domanda di risarcimento.

Ricorso di annullamento e risarcimento contro le misure restrittive dell’UE nei confronti di un imprenditore siriano, con contestazione della violazione dei diritti della difesa e della mancata tempestiva considerazione delle osservazioni nel riesame degli elenchi.

La questione giuridica

Se il Consiglio, nell’adottare e nel mantenere misure restrittive nei confronti del ricorrente, abbia violato i diritti della difesa e il diritto a essere ascoltato fissando un termine troppo breve per presentare una domanda di riesame e osservazioni, e pretendendo che tali osservazioni fossero esaminate solo nell’ambito del riesame annuale; inoltre, se sussistano i presupposti per il risarcimento del danno asseritamente causato dalle misure.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che, nel regime sanzionatorio siriano, la fissazione di un termine finale per presentare una domanda di riesame e osservazioni non viola di per sé il diritto di essere ascoltato, poiché il regolamento n. 36/2012 non prevede un termine perentorio e le osservazioni possono essere presentate in qualsiasi momento, con successivo scambio contraddittorio con il Consiglio; inoltre, il fatto che il Consiglio esamini gli elenchi almeno ogni dodici mesi e che prenda in considerazione le osservazioni nell’ambito del riesame annuale è conforme alla normativa applicabile. Di conseguenza, in assenza di illegittimità degli atti impugnati, è respinta anche la domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Decisione 2013/255/PESC
  • Regolamento (UE) n. 36/2012
  • Decisione di esecuzione (PESC) 2020/212
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/211
  • Decisione (PESC) 2020/719
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/716
  • Decisione 2015/1836
  • Regolamento 2015/1828
  • Articolo 32 del regolamento (UE) n. 36/2012
  • Articolo 34 della decisione 2013/255/PESC
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 67, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 89, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale

Misure restrittive nei confronti della Siria e contestazione dell’iscrizione negli elenchi

La sentenza concerne un ricorso diretto di annullamento ex articolo 263 TFUE e una domanda risarcitoria ex articolo 268 TFUE proposti da Maher Al-Imam contro atti del Consiglio relativi alle misure restrittive adottate nei confronti della Siria. Il Tribunale, Quarta Sezione, decide sul mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone soggette a congelamento dei capitali e altre restrizioni economiche.

Fatti essenziali e atti impugnati

Con la decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/211, il nome del ricorrente è stato inserito negli elenchi di cui all’allegato I della decisione 2013/255/PESC e all’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. La motivazione richiamava il suo ruolo di "imprenditore di spicco" operante in Siria, con interessi nel turismo, nelle telecomunicazioni e nel settore immobiliare, e il suo presunto vantaggio dal regime e sostegno alla sua politica di finanziamento, lobbying ed edilizia.

Successivamente, con la decisione (PESC) 2020/719 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/716, il Consiglio ha mantenuto il suo nome negli elenchi con motivazione sostanzialmente identica.

Domande proposte dalle parti

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione 2013/255/PESC, del regolamento n. 36/2012, degli atti iniziali e degli atti di mantenimento, nella parte in cui lo riguardavano. Chiedeva inoltre il risarcimento del danno materiale e morale asseritamente subito a causa delle misure restrittive.

Il Consiglio chiedeva il rigetto del ricorso; in subordine, domandava il mantenimento degli effetti delle decisioni PESC fino all’efficacia dell’annullamento parziale dei regolamenti di esecuzione, qualora il Tribunale avesse accolto il ricorso.

Questione relativa ai diritti della difesa e al diritto di essere ascoltato

Il motivo principale esaminato nella parte riportata riguarda la pretesa violazione del diritto di essere ascoltato. Il ricorrente sosteneva che il termine indicato nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale per presentare una domanda di riesame e osservazioni fosse eccessivamente breve e che il Consiglio avesse illegittimamente rinviato l’esame delle osservazioni al riesame annuale degli elenchi, anziché valutarle subito.

Il Tribunale ha rilevato che l’articolo 32, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 36/2012 prevede che il Consiglio riesamini la decisione quando siano presentate osservazioni o nuove prove sostanziali e che gli elenchi siano riesaminati periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Da ciò ha dedotto che il regolamento non stabilisce un termine perentorio per la presentazione di domande di riesame o osservazioni.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ha osservato che:

  • il termine indicato nell’avviso era di otto giorni lavorativi, ma aveva funzione organizzativa;
  • la persona interessata può presentare osservazioni in qualsiasi momento, anche oltre la data indicata nell’avviso, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento n. 36/2012;
  • il Consiglio risponde alle osservazioni senza attendere la scadenza annuale;
  • non vi è un obbligo di formalità per la domanda di riesame, né è necessaria la rappresentanza di un avvocato;
  • è possibile avviare uno scambio contraddittorio con il Consiglio e integrare successivamente le osservazioni con ulteriori elementi.

Quanto alla contestazione secondo cui il Consiglio esaminerebbe gli elenchi solo una volta all’anno, il Tribunale ha ricordato che l’articolo 34 della decisione 2013/255/PESC prevede una costante revisione della misura e che, nel caso concreto, gli atti iniziali non erano stati adottati a seguito del riesame annuale, ma nel febbraio 2020. Pertanto, la scansione temporale del procedimento non era incompatibile con il regime applicabile.

Il Tribunale ha concluso che né il termine fissato nell’avviso, né il fatto che le osservazioni fossero considerate nel contesto del riesame annuale, comportavano una violazione del diritto di essere ascoltato.

Decisione sul merito e sulla domanda risarcitoria

Respinte le censure relative ai diritti della difesa, il Tribunale ha rigettato il ricorso nel suo complesso. La domanda di risarcimento è stata quindi respinta anch’essa, non risultando dimostrata alcuna illegittimità idonea a fondare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

Dispositivo

Il Tribunale ha deciso che:

  • il ricorso è respinto;
  • Maher Al-Imam è condannato alle spese.

Portata pratica

La sentenza chiarisce che, nel sistema sanzionatorio siriano, l’indicazione di una data entro cui presentare osservazioni o una domanda di riesame non equivale necessariamente a un termine decadenziale e non compromette, di per sé, i diritti della difesa. Per i professionisti, la pronuncia conferma che il dialogo con il Consiglio può proseguire anche dopo la data indicata nell’avviso, purché nel rispetto della procedura di riesame prevista dalla normativa settoriale.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunediritti della difesatutela giurisdizionale effettivaresponsabilità extracontrattuale dell’unione

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