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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-435/20

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 22 settembre 2021. — JR contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Concorso interno COM/03/AD/18 (AD 6) – Decisione di non inserire il nome del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso – Obbligo di motivazione – Segretezza dei lavori della commissione giudicatrice – Ponderazione delle parti componenti una prova previste dal bando di concorso. — Causa T-435/20

Giurisprudenza europea62020TJ0435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della commissione giudicatrice che aveva escluso JR dall’elenco di riserva di un concorso interno della Commissione. Pur avendo ricevuto il punteggio finale e le valutazioni delle singole parti della prova orale, la candidata non era stata informata dei coefficienti di ponderazione applicati, indispensabili per comprendere il passaggio dalle valutazioni parziali al punteggio complessivo. Il Tribunale afferma che tali coefficienti non sono coperti dal segreto dei lavori della commissione e devono essere comunicati per garantire un’effettiva motivazione e il diritto di ricorso.

Concorso interno UE: la commissione giudicatrice deve motivare in modo sufficiente l’esclusione dall’elenco di riserva, indicando anche i coefficienti di ponderazione delle componenti della prova orale quando essi sono necessari per comprendere il punteggio complessivo.

La questione giuridica

Se, in un concorso interno dell’Unione in cui la prova orale è composta da più parti e il punteggio finale deriva da una media ponderata, l’obbligo di motivazione imponga di comunicare al candidato eliminato i coefficienti di ponderazione applicati; e se tali coefficienti siano coperti dal segreto dei lavori della commissione giudicatrice ex articolo 6 dell’allegato III dello Statuto.

Principio di diritto

Quando il bando di concorso prevede una prova composta da più componenti e la commissione giudicatrice attribuisce il punteggio finale mediante una media ponderata, i coefficienti di ponderazione non rientrano nel segreto dei lavori della commissione ai sensi dell’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto, perché non esprimono un giudizio di valore sui candidati ma solo l’importanza relativa attribuita a ciascuna componente. Di conseguenza, per soddisfare l’obbligo di motivazione, la commissione deve comunicare al candidato eliminato tali coefficienti, se necessari a consentirgli di comprendere il calcolo del punteggio finale e di valutare l’opportunità di proporre ricorso; in mancanza, la decisione di esclusione è insufficientemente motivata ed è annullabile.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 6 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 28 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale

Concorso interno COM/03/AD/18 (AD 6) – esclusione dall’elenco di riserva e motivazione della decisione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da una candidata a un concorso interno della Commissione europea, diretto all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice di non iscriverla nell’elenco di riserva. Il caso ruota attorno alla sufficienza della motivazione fornita alla candidata e al rapporto tra obbligo di motivazione e segretezza dei lavori della commissione giudicatrice.

Fatti essenziali e svolgimento della procedura concorsuale

La ricorrente aveva partecipato al concorso interno COM/03/AD/18 (AD 6) – Amministratori, scegliendo il settore dell’amministrazione pubblica europea. Il bando prevedeva una prova orale articolata in due parti: un colloquio e una presentazione strutturata, con un punteggio complessivo da 0 a 20 e soglia minima di 10/20.

Dopo aver superato la fase scritta e la prova orale, la candidata riceveva la decisione del 16 dicembre 2019 che le attribuiva 13/20, con valutazione complessiva verbale "buona", ma la escludeva dall’elenco di riserva perché la soglia utile per rientrare tra i migliori candidati era 14/20. La candidata chiedeva il riesame, lamentando una palese incoerenza tra le valutazioni verbali delle singole componenti e la valutazione complessiva, e domandava anche accesso ai documenti, alle tabelle di conversione, ai metodi di ponderazione e arrotondamento, al verbale e alla lavagna a fogli mobili.

Decisione oggetto di impugnazione e dati ulteriormente comunicati

Con decisione del 15 aprile 2020 la commissione giudicatrice respingeva il riesame, spiegando di aver definito prima della prova il contenuto, i criteri di valutazione, la procedura di attribuzione del punteggio e la ponderazione di ciascun elemento. Nel frattempo la Commissione aveva trasmesso una prima tabella di conversione tra valutazioni verbali e punteggi da 1 a 10, poi aveva comunicato che i metodi di ponderazione e di arrotondamento erano coperti dalla segretezza di cui all’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto.

Successivamente, nel corso del giudizio, il Tribunale ha chiesto chiarimenti e la Commissione ha prodotto una seconda tabella di conversione da 1 a 20, oltre a precisare che il punteggio complessivo risultava da una media ponderata delle tre componenti della prova orale.

Questioni giuridiche esaminate dal Tribunale

Il Tribunale ha esaminato in via preliminare il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione ex articolo 41 della Carta, poiché la sufficienza della motivazione era logicamente preliminare rispetto all’esame dell’errore manifesto di valutazione.

La questione centrale era se, alla luce del segreto dei lavori della commissione giudicatrice, dovessero essere comunicati alla candidata i coefficienti di ponderazione usati per trasformare le valutazioni delle singole componenti della prova orale nel punteggio complessivo di 13/20.

Normativa e giurisprudenza richiamate

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, che impone la motivazione degli atti lesivi;
  • l’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto, che sancisce la segretezza dei lavori della commissione giudicatrice;
  • l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41 della Carta, in relazione al principio di buona amministrazione;
  • l’articolo 47 della Carta, in rapporto con la tutela giurisdizionale effettiva.

Sul piano giurisprudenziale, il Tribunale si basa soprattutto su:

  • Parlamento/Innamorati (C‑254/95 P), per il bilanciamento tra motivazione e segretezza dei lavori della commissione;
  • Commissione/Di Bernardo (C‑114/19 P), sulla possibilità eccezionale di integrare la motivazione in corso di giudizio;
  • Pascall/Consiglio (T‑277/02), sui punteggi intermedi e sul metodo seguito per il punteggio finale;
  • Wybranowski/Commissione (F‑17/08), sui punteggi delle singole componenti della prova orale;
  • Mata Blanco/Commissione (F‑65/10), sul potere discrezionale della commissione di fissare la ponderazione se il bando non la indica.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ricorda che la motivazione deve consentire al destinatario di comprendere l’atto e al giudice di esercitare il controllo di legittimità. Ribadisce però che, nelle procedure concorsuali, tale obbligo deve conciliarsi con il segreto che tutela l’indipendenza e l’obiettività della commissione giudicatrice.

Applicando tali principi, il Tribunale osserva che la decisione impugnata non riguardava la sola ammissione alla prova, ma la seconda fase del concorso, nella quale la commissione doveva valutare comparativamente la prestazione della candidata per attribuire un punteggio utile alla formazione dell’elenco di riserva. La candidata aveva già ricevuto il punteggio complessivo, la valutazione verbale generale e le valutazioni delle tre componenti della prova orale; tuttavia, senza i coefficienti di ponderazione non poteva capire come da quelle valutazioni si fosse giunti a 13/20.

Il Tribunale distingue nettamente tra:

  • i criteri di correzione o gli strumenti di valutazione comparativa, che incidono sul giudizio di valore e restano coperti dal segreto;
  • i coefficienti di ponderazione attribuiti preventivamente alle diverse componenti della prova, che esprimono solo il peso relativo di ciascuna parte della prova e non il merito del candidato.

Secondo il Tribunale, questi coefficienti non sono strumenti di valutazione comparativa e quindi non rientrano nel segreto dei lavori della commissione. La loro comunicazione non rivela opinioni dei singoli commissari né valutazioni personali o comparative sui candidati, ma è necessaria per rendere comprensibile il calcolo del punteggio finale e per permettere alla candidata di valutare se proporre ricorso.

Il Tribunale respinge l’argomento della Commissione secondo cui il potere discrezionale della commissione giudicatrice giustificherebbe il segreto sui coefficienti. Il potere discrezionale consente certamente alla commissione, se il bando tace, di fissare la ponderazione delle varie componenti, ma non la autorizza a sottrarre tali elementi alla motivazione dovuta al candidato eliminato.

Soluzione e dispositivo

Il Tribunale conclude che la decisione del 15 aprile 2020 non era sufficientemente motivata, poiché la ricorrente non aveva avuto conoscenza dei coefficienti di ponderazione controversi. Ciò vale anche tenendo conto delle informazioni successivamente fornite nel corso del procedimento.

Di conseguenza:

  • accoglie il secondo motivo di ricorso;
  • annulla la decisione del 15 aprile 2020;
  • non esamina il primo motivo relativo all’errore manifesto di valutazione;
  • non si pronuncia sull’eccezione di irricevibilità relativa alla domanda di annullamento della decisione del 16 dicembre 2019, in quanto subordinata.

La Commissione è inoltre condannata alle spese.

Principio di diritto desumibile

In un concorso UE, quando la prova orale è composta da più elementi e il punteggio finale deriva da una media ponderata, la commissione giudicatrice deve comunicare al candidato eliminato i coefficienti di ponderazione delle diverse componenti, se senza tali dati il destinatario non può comprendere la formazione del punteggio finale. Tali coefficienti non sono coperti dal segreto dei lavori della commissione, perché non costituiscono valutazioni comparative del merito ma solo una ripartizione del peso attribuito alle singole parti della prova.

Come è indicizzato

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