Cassazione Penale, Sentenza n. 41879/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione di consegna all'autorità giudiziaria tedesca in esecuzione di mandato di arresto europeo (ordine di cattura della Pretura di Monaco di Baviera del 29/09/2025) per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (fatti dal 28/05/2025 al 03/06/2025). Due motivi: (1) violazione di legge (art. 1, 6, comma 1, lett. c) e 16 della legge n. 69/2005) per mancata acquisizione del provvedimento limitativo della libertà personale non firmato dal giudice della cautela e per omissione di verifica circa la natura (processuale o investigativa) e la proporzionalità del mandato di arresto europeo; (2) violazione dell'art. 2 della legge n. 69/2005 per il rischio per l'integrità fisica del ricorrente, di religione ebraica, se detenuto in carceri tedesche con prevalenza di detenuti musulmani.
La decisione
Il difensore, Avv. Francesco Caldiero, ha rinunciato al ricorso con nota del 29/12/2025. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., senza esaminare il merito delle censure. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non possa escludersi la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando la pronuncia della Corte cost. n. 186/2000. La sentenza dispone gli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005
art. 1, art. 6 comma 1 lett. c), art. 16
Richiamate dal ricorrente per contestare profili procedurali relativi alla esecuzione del mandato di arresto europeo (es. necessità di documentazione comprovante la limitazione della libertà e verifiche procedurali sul mandato). La Corte non ha esaminato nel merito queste censure per via dell'inammissibilità del ricorso.
legge n. 69 del 2005
Invocato dal ricorrente in relazione al rischio per l'integrità fisica se estradato/detenuto nello Stato emittente. Anche questa questione non è stata valutata nel merito a causa della rinuncia al ricorso.
codice di procedura penale
art. 591, comma 1, lett. d)
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in seguito alla rinuncia manifestata dal difensore; l'art. 591 stabilisce i casi di inammissibilità delle impugnazioni, incluso il caso di rinuncia.
Corte costituzionale
Richiamata per motivare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto che non si possa considerare che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso (anche comunicata dal difensore) determina, di norma, l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p. e impedisce l'esame del merito.
- Se il ricorrente rinuncia o abbandona il gravame, il giudice può comunque condannarlo alle spese e a sanzioni a carico (es. ammenda alla Cassa delle ammende) se non è possibile ritenere che la causa di inammissibilità sia dipesa da fatto non colpevole.
- Nei procedimenti relativi al mandato di arresto europeo è essenziale chiedere e far acquisire tutta la documentazione limitativa della libertà (provvedimenti firmati, motivazioni, indicazioni sulla natura processuale o investigativa del mandato e sulla sua proporzionalità) prima di rinunciare a impugnare.
- La contestazione del rischio per l'integrità personale nello Stato richiedente (art. 2 legge n. 69/2005) richiede prove specifiche e circostanziate; senza valutazione in merito (per esempi a causa di inammissibilità) tale profilo non viene esaminato.
- Prima di rinunciare a un ricorso che solleva questioni procedurali o di rischio per la persona, valutare la possibilità di ottenere integrazioni o informazioni dagli Stati emittenti, perché la rinuncia impedisce il sindacato della Corte superiore.
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