Sentenza n. 2445/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - degli atti e delle operazioni concernenti la procedura aperta per l'affidamento dei "lavori di consolidamento, miglioramento sismico e riqualificazione funzionale, edile ed impiantistica per alloggi di servizio della palazzina 1001 - ID 4839 - C.I.G.: B6F99198BC - CUP D86J25000280001", nella parte in cui, a mezzo degli stessi, si è dato luogo all'aggiudicazione della procedura in favore del RTI Sud Montaggi s.r.l. - C.I.T. s.r.l. (di seguito "RTI Montaggi Sud"), anziché in favore dell'odierno esponente (anche previa esclusione dalla procedura del RTI controinteressato), e, in particolare: - del provvedimento di aggiudicazione della procedura in favore del RTI Montaggi Sud, adottato con provvedimento del 8.9.2025, non comunicato all'odierno esponente; - del verbale n. 11 del 22.7.2025 e della connessa proposta di aggiudicazione; - dei verbali delle sedute di gara n. 9 del 7.7.2025 e n. 10 del 21.7.2025 recante la graduatoria concorsuale, nonché di ogni altro verbale, anche istruttorio, ancorché non conosciuto, - di ogni altro atto, operazione o valutazione adottato o posto in essere dalla S.A.; - della nota prot. n. 43640 del 18.9.2025 recante diniego parziale di accesso frapposto dalla S.A. all'istanza di accesso agli atti, formulata dall'odierno esponente in data 6.9.2025; - per mero scrupolo, della nota prot. n. 47014 del 8.10.2025 laddove da intendersi come un diniego alla richiesta di ostensione; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto; CON RICHIESTA di subentro del Consorzio ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con il RTI controinteressato, previa dichiarazione di inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 c.p.a., non comportando i vizi dedotti l'obbligo di rinnovare la gara; in subordine, ove l'interesse primario all'esecuzione dell'appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente dalla volontà e/o colpa dell'odierno ricorrente, con richiesta di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell'appalto; - in ogni caso, di riconoscimento del diritto del Consorzio Vitruvio ad accedere alla documentazione d'offerta dell'aggiudicatario e agli ulteriori atti e verbali del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, illegittimamente sottratti dalla S.A. all'ostensione ed alla pubblicità di legge. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti: per l’annullamento previa sospensione - di tutti gli atti già gravati col ricorso introduttivo; - delle operazioni di verifica e delle risultanze delle verifiche condotte dalla S.A. al fine di accertare il possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario, nonché la serietà e sostenibilità dell’offerta prima graduata; - dei verbali di dettaglio di attribuzione dei punteggi; - di tutti i verbali anche istruttori relativi all’apertura della busta tecnica ed economica, nonché alle sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche (ancorché non conosciuti); - dei giudizi resi dalla Commissione giudicatrice e delle corrispondenti schede di valutazione (ancorché non conosciuti), dalle quali risulta che la Commissione, con riferimento ai Criteri D ed F dell’offerta tecnica, ha errato nel valutare l’offerta tecnica del RTI aggiudicatario; - della nota del Comando Infrastrutture del 22.7.2025, recante la richiesta di attivazione del soccorso istruttorio finalizzato all’integrazione (non consentita) della domanda di subappalto presentata dal RTI aggiudicatario; - di ogni altro atto, operazione o valutazione, anche non conosciuti, adottati o posti in essere dall’Amministrazione con riferimento alla procedura di gara de quo; - ove occorra, delle previsioni del disciplinare di gara nella misura in cui debbano intendersi nel senso di ammettere, mediante soccorso istruttorio, la sanatoria delle carenze dei requisiti di qualificazione richiesti per partecipare alla gara; - ove occorra, dei chiarimenti resi dalla S.A. in punto di valutazione delle certificazioni di qualità ai fini premiali; - di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguente a quelli impugnati. CON REITERAZIONE DELLA RICHIESTA - di subentro del Consorzio ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con il RTI controinteressato, previa dichiarazione di inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 c.p.a., non comportando i vizi dedotti l’obbligo di rinnovare la gara, ovvero, in subordine, di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell’appalto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione dell'appalto di lavori di consolidamento, miglioramento sismico e riqualificazione funzionale della palazzina 1001 presso la Città Militare della Cecchignola, nonché gli atti di gara e il diniego parziale di accesso
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, secondo classificato con uno scarto di 0,001 punti, ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore di un RTI concorrente, deducendo, nel ricorso introduttivo, l'illegittima attribuzione di un punto premiale per la certificazione ISO 37001:2016, asseritamente rilasciata da organismo non accreditato secondo la normativa europea e italiana, nonché la violazione della disciplina sull'accesso agli atti di gara. Con i motivi aggiunti ha contestato: III) la carenza, in capo al RTI aggiudicatario, della qualificazione necessaria per la categoria scorporabile OS6 e l'illegittimità del soccorso istruttorio mediante il quale la stazione appaltante aveva consentito una dichiarazione postuma di subappalto necessario; IV) l'attribuzione dei punteggi premiali per alcune certificazioni di qualità possedute soltanto da una delle imprese raggruppate, in assenza di avvalimento; V) l'attribuzione del punteggio per una proposta migliorativa relativa al subcriterio D.2, ritenuta riconducibile a lavorazioni appartenenti alla categoria OS21, per la quale il RTI sarebbe stato privo di qualificazione. Il ricorrente ha inoltre chiesto il subentro nel contratto, previa dichiarazione di inefficacia, o il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato venuto meno l'interesse alla domanda di accesso incidentale, poiché la documentazione era stata successivamente consegnata e il ricorrente non aveva indicato quali ulteriori documenti mancassero. Nel merito ha esaminato prioritariamente il motivo aggiunto III, ritenendolo più radicale perché volto a ottenere l'esclusione dell'aggiudicatario, e ha assorbito gli altri motivi. La lex specialis richiedeva la qualificazione nelle categorie OG1, OG11 e OS6 e imponeva, al concorrente privo della qualificazione obbligatoria per una categoria scorporabile, di dichiarare espressamente e specificamente sin dalla partecipazione il ricorso al subappalto necessario. Le classifiche OS6 possedute dalla mandataria e dalla mandante coprivano solo parte dell'importo dei lavori OS6, pari a Euro 1.298.060,26. La dichiarazione resa dal RTI aggiudicatario, limitata a indicare eventuali parti di opere OS6 da subappaltare, è stata ritenuta una mera riserva di subappalto facoltativo, non una dichiarazione chiara e vincolante di subappalto necessario; inoltre, l'apposito campo del modello relativo al subappalto necessario era stato lasciato in bianco. La successiva dichiarazione integrativa, resa dopo l'invito della stazione appaltante, modificava l'offerta e non poteva essere acquisita mediante soccorso istruttorio. Il TAR ha quindi annullato l'aggiudicazione e disposto l'esclusione del RTI aggiudicatario, dichiarando assorbiti per difetto di interesse i restanti motivi. Ministero e controinteressata sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in Euro 6.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Non è stata pronunciata una statuizione espressa sul subentro o sul risarcimento.
Norme richiamate
art. 100 d.lgs. 36/2023
«per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati, in base alla disciplina dell'allegato II.12»
La qualificazione è richiesta per le categorie di lavori previste dalla gara, comprese le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria.
art. 119 d.lgs. 36/2023
Disciplina il subappalto; la dichiarazione generica di subappalto non equivale alla dichiarazione di subappalto necessario richiesta per integrare un requisito di partecipazione mancante.
art. 30 Allegato II.12 d.lgs. 36/2023
Nel sistema di qualificazione applicabile, il concorrente deve possedere o procurarsi mediante subappalto necessario la qualificazione richiesta per le categorie scorporabili, secondo le condizioni previste dalla disciplina di gara.
art. 2 Allegato II.12 d.lgs. 36/2023
«la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto»
La qualificazione abilita all'esecuzione nei limiti della classifica posseduta, incrementata di un quinto, e non consente di eseguire lavorazioni per classifiche o categorie non coperte.
art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023
La controinteressata lo aveva invocato in relazione alla tassatività delle cause di esclusione, ma il TAR ha ritenuto decisiva la violazione della lex specialis e la carenza di un requisito di partecipazione.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare l'offerta o per introdurre tardivamente la volontà di ricorrere al subappalto necessario, quale modalità di dimostrazione di un requisito di partecipazione.
art. 226, comma 3-bis, d.lgs. 36/2023
Ha comportato l'abrogazione dell'art. 12 del d.l. 47/2014, eliminando la possibilità per l'affidatario qualificato nella categoria prevalente di eseguire direttamente lavorazioni specialistiche per le quali non possiede la qualificazione.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La domanda incidentale di accesso è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo la consegna della documentazione richiesta.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Sono stati richiamati dal ricorrente per chiedere la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro, ma il giudice non ha pronunciato una statuizione espressa su tali domande.
Massime di principio
- Nel sistema del d.lgs. 36/2023, come modificato dal d.lgs. 209/2024, tutte le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria richiedono una specifica copertura qualificatoria; il concorrente può eseguire direttamente soltanto le lavorazioni per le quali possiede la qualificazione nei limiti della relativa classifica.
- Quando il concorrente non possiede la qualificazione necessaria per una categoria scorporabile, la lex specialis può imporre, a pena di esclusione, una dichiarazione espressa, specifica e vincolante di ricorso al subappalto necessario, con indicazione delle opere da subappaltare.
- La dichiarazione generica di voler subappaltare eventuali parti di una categoria non equivale alla dichiarazione di subappalto necessario: la prima esprime una facoltà esecutiva futura, mentre la seconda costituisce una modalità di attestazione di un requisito di partecipazione.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per introdurre dopo la scadenza dell'offerta la volontà di ricorrere al subappalto necessario, né per trasformare una mera riserva di subappalto facoltativo in una dichiarazione necessaria ai fini della qualificazione, perché ciò modificherebbe l'offerta e violerebbe la par condicio.
- In presenza di motivi non graduati, il giudice può esaminare prioritariamente la censura che prospetta la più radicale illegittimità dell'atto e che, se accolta, assicura al ricorrente la maggiore utilità sostanziale, assorbendo logicamente le censure meno radicali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 348/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 349/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 351/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 352/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →