Corte di giustizia, Sentenza C-193/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 luglio 2017. — E contro Subdelegación del Gobierno en Álava. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 27, paragrafo 2, secondo comma – Limitazione del diritto di ingresso e del diritto di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica – Allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza – Comportamento configurante una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società – Minaccia reale ed attuale – Nozione – Cittadino dell’Unione residente nello Stato membro ospitante dove sconta una pena detentiva inflitta per delitti reiterati di abuso sessuale su minori. — Causa C-193/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la detenzione del cittadino dell’Unione al momento dell’adozione della decisione di allontanamento non impedisce, di per sé, di ravvisare una minaccia reale e attuale ai fini dell’articolo 27 della direttiva 2004/38/CE. Resta però necessario un esame individuale del comportamento personale e della sua pericolosità concreta per un interesse fondamentale della società. La pronuncia riguarda un caso di condanne per reiterati abusi sessuali su minori e conferma che, in presenza dei presupposti di legge, l’allontanamento può essere adottato anche nei confronti di una persona detenuta.
Rinvio pregiudiziale sulla nozione di "minaccia reale e attuale" ai sensi della direttiva 2004/38/CE, nel contesto di un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell’Unione detenuto per reati sessuali reiterati su minori.
La questione giuridica
Se l’articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38/CE debba essere interpretato nel senso che la circostanza che il cittadino dell’Unione sia detenuto al momento dell’adozione della decisione di allontanamento, e che debba ancora scontare diversi anni di pena, escluda che il suo comportamento possa integrare una minaccia reale e attuale per un interesse fondamentale della società dello Stato membro ospitante.
Principio di diritto
L’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/38/CE non osta a che uno Stato membro adotti un provvedimento di allontanamento nei confronti di un cittadino dell’Unione detenuto al momento della decisione e non liberabile nell’immediato, purché il suo comportamento, valutato individualmente, rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società; la detenzione in sé non esclude tale qualificazione, perché non è un elemento del comportamento personale e la direttiva consente espressamente l’allontanamento anche come misura accessoria a una pena detentiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2004/38/CE
- Articolo 27, paragrafi 1 e 2, direttiva 2004/38/CE
- Articolo 28, paragrafo 3, direttiva 2004/38/CE
- Articolo 33, direttiva 2004/38/CE
- Articolo 83, paragrafo 1, TFUE
Minaccia reale e attuale e provvedimento di allontanamento di un cittadino dell’Unione detenuto
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco in una controversia tra un cittadino italiano residente in Spagna e la Subdelegación del Gobierno en Álava. Il giudice nazionale chiede se, ai sensi della direttiva 2004/38/CE, la detenzione in corso e la mancata prossima liberazione escludano la qualificazione del comportamento dell’interessato come minaccia reale e attuale per la pubblica sicurezza.
Fatti e procedimento principale
Il sig. E, cittadino italiano registrato come residente in Spagna dal 2003, è stato destinatario di una decisione di allontanamento adottata nel 2013 per motivi di pubblica sicurezza. La misura era fondata su tre condanne definitive, complessivamente pari a dodici anni di reclusione, per reiterati delitti di abuso sessuale su minori, pena che l’interessato stava scontando in istituto penitenziario. Il ricorso proposto in primo grado è stato respinto; in appello, il giudice del rinvio ha dubitato che la detenzione in corso consentisse di ritenere esistente una minaccia attuale.
Normativa rilevante
La Corte richiama innanzitutto l’articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38/CE, che consente restrizioni alla libertà di circolazione e soggiorno per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza, ma solo nel rispetto del principio di proporzionalità e sulla base del comportamento personale dell’interessato. La sola esistenza di condanne penali non basta; il comportamento deve costituire una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società. La Corte richiama inoltre l’articolo 28, paragrafo 3, della stessa direttiva, relativo ai casi di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, e l’articolo 33, paragrafo 1, che consente l’allontanamento come pena o misura accessoria a una pena detentiva, purché nel rispetto dell’articolo 27. Viene menzionato anche l’articolo 83, paragrafo 1, TFUE, per evidenziare che lo sfruttamento sessuale dei minori rientra tra le forme di criminalità particolarmente grave considerate dal diritto dell’Unione.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che il diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione non è assoluto e che le deroghe per ordine pubblico devono essere interpretate restrittivamente. Un provvedimento di allontanamento richiede una valutazione individuale del comportamento dell’interessato, non potendo basarsi su considerazioni di prevenzione generale.
Quanto alla nozione di minaccia reale e attuale, la Corte osserva che essa implica, in linea di principio, la presenza di una tendenza dell’interessato a mantenere nel futuro il comportamento pericoloso. Tuttavia, il fatto che la persona sia detenuta al momento dell’adozione della decisione, e che non sia prevedibile una liberazione a breve termine, non è un elemento che incida sul suo comportamento personale: si tratta di una circostanza estranea alla condotta che può giustificare la misura.
La Corte sottolinea anche che l’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE prevede espressamente la possibilità di adottare un provvedimento di allontanamento come misura accessoria a una pena detentiva, purché siano rispettate le condizioni dell’articolo 27. Ne consegue che il diritto dell’Unione non esclude l’allontanamento di una persona detenuta, se la sua pericolosità è attuale e reale.
Decisione e risposta al quesito
La Corte risponde che l’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/38/CE deve essere interpretato nel senso che la detenzione dell’interessato al momento della decisione di allontanamento, anche se con lunga pena ancora da espiare, non esclude che il suo comportamento integri una minaccia reale e attuale per un interesse fondamentale della società dello Stato membro ospitante.
Principio affermato
Ai fini dell’articolo 27 della direttiva 2004/38/CE, la detenzione non neutralizza automaticamente la pericolosità del cittadino dell’Unione: il giudice nazionale deve verificare in concreto, caso per caso, se il comportamento personale dell’interessato, per la sua gravità e per il rischio di reiterazione, costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave. La sola circostanza dell’incarcerazione non impedisce l’adozione di un provvedimento di allontanamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 13 lug 2017Corte di giustizia, Sentenza C-76/16
- Sentenza · 13 lug 2017Corte di giustizia, Sentenza C-89/16
- Sentenza · 13 lug 2017Corte di giustizia, Sentenza C-129/16
- Sentenza · 13 lug 2017Corte di giustizia, Sentenza C-133/16
- Sentenza · 13 lug 2017Corte di giustizia, Sentenza C-151/16
- Sentenza · 13 lug 2017Corte di giustizia, Sentenza C-354/16
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →